Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8423 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il loro studio in BattipagliaINDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
Comune di Montoro, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliat i presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 4781/2020 della Corte di appello di Roma, depositata l’8. 10. 2020 .
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13. 2. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto o, in subordine, il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
Fatti di causa
Con sentenza n. 4781 dell’8. 10. 2020 la Corte di appello di Roma confermò la sentenza n. 4/2018 con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva respinto le domande proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Montoro.
I Caiano avevano introdotto il giudizio chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del diritto di livello vantato dal Comune su alcuni loro terreni, ricevuti in donazione dalla madre, o, in subordine, che esso fosse dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 1 legge n. 16 del 1974 ovvero per affrancazione.
La Corte di appello di Roma rigettò il gravame affermando che l’esistenza del diritto reale in favore della collettività comunale risultava provato da una serie di elementi documentali, in particolare dagli atti di provenienza dei fondi e dei loro trasferimenti in passato, in cui si dava atto della soggezione dei terreni al livello, di per sé idonei nel loro complesso a superare il rilievo contrario, dedotto dagli esponenti, che sia il certificato della Regione Campania del 18. 12. 2017 che il r.d. 23. 12. 1938 non includessero gli immobili in questione negli elenchi ricognitivi di usi civici gravanti sugli immobili RAGIONE_SOCIALE ex Enti comunali di assistenza, nella cui proprietà i comuni erano succeduti. Respinse inoltre le altre domande proposte , rilevando che l’estinzione per rinuncia prevista dalla legge n. 16 del 1974 riguardava esclusivamente i diritti reali di cui erano titolari le amministrazioni dello Stato e non gli enti locali e che il capo della decisione di primo grado che aveva respinto l’istanza di affrancazione non risultava contestato da concrete ragioni di gravame.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 4. 2021 , hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il comune di Montoro ha notificato controricorso.
Ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2002, è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza. Con decreto del consigliere delegato dal Presidente della Sezione di questa Sezione del 23. 10. 2023, stante la mancata richiesta di decisone del ricorso, il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia.
Con istanza del 27. 10. 2023, i procuratori dei ricorrenti, rappresentando di non avere ricevuto comunicazione della proposta di definizione anticipata, hanno chiesto la revoca del decreto di estinzione e la concessione di un termine per munirsi di nuova procura speciale ai fini di chiedere la decisione del ricorso.
Il Presidente della Sezione, ritenuto di non poter accoglie la richiesta di revoca e che l’istanza avanzata andava valutata a mente dell’art. 391 , comma 3, cod. proc. civ., ha disposto la fissazione della pubblica udienza.
Il P.M. ed il comune controricorrente hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Le vicende processuali come sopra riassunte pongono la questione della legittimità del decreto di estinzione del presente giudizio adottato da questa Corte in data 23. 10. 2023, a seguito della applicazione del procedimento di definizione anticipata del ricorso disciplinato dall’art. 380 -bis, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Va premesso al riguardo che tale disposizione è applicabile al presente giudizio, non essendo stata fissata, per la trattazione del ricorso, alla data dell’1. 1. 2023, udienza o adunanza in camera di consiglio. L’art. 35, comma 6 , del d.lgs. n. 149 del 2022 dichiara infatti applicabile la nuova disciplina della definizione anticipata ai ricorsi per cassazione già notificati a tale data ma per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Ciò precisato, l’istanza presentata dai difensori del ricorrente in data 30. 10. 2023 di revoca del citato decreto di estinzione, da qualificarsi come opposizione ai sensi dell’art. 391, comma 3, cod. proc. civ., è infondata .
Dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti di causa risulta che la proposta di definizione anticipata del ricorso, motivata dalla sua ritenuta inammissibilità e manifesta infondatezza, contrariamente a quanto sostenuto nella istanza di revoca, è
stata regolarmente comunicata dalla Cancelleria di questa Corte ai procuratori dei ricorrenti in data 6. 9. 2023. Del tutto pacifico è inoltre che nei successivi 40 giorni le parti ricorrenti non abbiano comunicato alcuna richiesta di decisione. Deve quindi ritenersi perfezionata la fattispecie prevista dall’art. 380 -bis citato, con conseguente validità ed efficacia del decreto di estinzione del giudizio, emesso il 23. 10. 2013 e comunicato alle parti il giorno 26 successivo, individuando la legge nella mancata presentazione della richiesta di decisione, a seguito della proposta di definizione anticipata, una specifica ipotesi di rinuncia al ricorso.
Ne discende il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto di estinzione del giudizio.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio, avendo su di esse già provveduto il provvedimento di estinzione.
P.Q.M.
rigetta l’opposizione e conferma il decreto di estinzione del giudizio di legittimità emesso il 23. 10. 2023.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.