Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa il Processo
L’esito di un processo può dipendere non solo dal merito della questione, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’estinzione del giudizio a causa dell’inerzia della parte ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza dei termini processuali e le conseguenze irrevocabili della loro inosservanza.
I Fatti di Causa
Una lavoratrice, dopo aver visto respinte le sue ragioni in secondo grado dalla Corte di Appello di Bari, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la società di servizi sanitari datrice di lavoro. Il caso veniva quindi iscritto a ruolo presso la Suprema Corte per la valutazione finale della legittimità della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Estinzione del Giudizio
Durante l’iter processuale in Cassazione, veniva formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta veniva regolarmente comunicata alle parti. La norma prevede che, una volta ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di proseguire il giudizio entro il termine stabilito. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il caso senza una pronuncia nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è prettamente di natura procedurale e si fonda su una presunzione legale di rinuncia. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. Questo meccanismo mira a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, incentivando la chiusura di quei procedimenti in cui la parte stessa, implicitamente, dimostra di non avere più interesse a una decisione.
La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare la legge: constatato il decorso del termine senza alcuna azione da parte della ricorrente, ha ritenuto il ricorso rinunciato e, di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte non ha emesso alcuna condanna, poiché la società resistente non si era formalmente costituita nel giudizio di legittimità.
Conclusioni
Questo decreto rappresenta un monito fondamentale per avvocati e assistiti. Nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’inerzia e la mancata osservanza dei termini perentori hanno conseguenze drastiche. Il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una vera e propria rinuncia all’impugnazione. La conseguenza è l’estinzione del giudizio, che impedisce in modo definitivo una decisione sul merito della controversia, vanificando gli sforzi e le risorse impiegate fino a quel momento.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione entro il termine stabilito?
Il ricorso si intende legalmente rinunciato. Di conseguenza, la Corte procede a dichiarare l’estinzione del giudizio, chiudendo il caso senza una decisione nel merito.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si fonda sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e sull’articolo 391 del medesimo codice, che disciplina la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione.
Perché non è stata emessa una decisione sulle spese processuali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la parte resistente (controricorrente) non si era formalmente costituita nel giudizio di Cassazione. In assenza di una parte che ha sostenuto costi per difendersi in quella fase, non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19353 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19353 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1236/2021 R.G. proposto da:
COGNOME ANNUNZIATA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE.
-intimata- avverso la sentenza n.1338/2020 emessa dalla Corte di appello di Bari.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025