Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non Rispondi alla Proposta del Giudice?
Il percorso di un processo può essere complesso e talvolta terminare in modi inaspettati, non con una sentenza sul merito, ma con una declaratoria di estinzione del giudizio. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ci offre un esempio lampante di come l’inerzia processuale di una parte possa portare a questa conclusione. Il caso in esame dimostra l’importanza di rispettare scrupolosamente le scadenze e le procedure previste dal codice, in particolare dopo aver ricevuto una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso: Il Silenzio del Ricorrente
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un lavoratore contro una società di servizi. Il caso, giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, ha visto l’applicazione di un particolare istituto processuale: la proposta di definizione del giudizio. Questa proposta, formulata dal relatore, viene comunicata agli avvocati delle parti per consentire una rapida chiusura della controversia, spesso quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile.
Nel caso specifico, una volta ricevuta la comunicazione, la parte ricorrente aveva a disposizione un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare la volontà di proseguire con la discussione del ricorso, chiedendone la decisione. Tuttavia, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna istanza in tal senso.
La Procedura di Estinzione del Giudizio in Cassazione
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per snellire il carico di lavoro della Corte di Cassazione, offrendo uno strumento deflattivo. Quando il relatore ritiene che un ricorso possa essere deciso rapidamente, formula una proposta e la comunica alle parti. La legge stabilisce che, se entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente non chiede che il ricorso venga comunque deciso, il ricorso si intende rinunciato. Questo silenzio viene interpretato dalla legge come una tacita accettazione della proposta e, di conseguenza, come una rinuncia a proseguire il giudizio. Si tratta di un meccanismo che incentiva le parti a valutare attentamente le probabilità di successo del proprio ricorso, evitando di protrarre inutilmente il contenzioso.
La Decisione della Corte: Estinzione e Condanna alle Spese
Di fronte all’inerzia del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto del decorso del termine. Il decreto ha quindi applicato rigorosamente la normativa, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione.
Una conseguenza diretta di questa decisione è stata la regolamentazione delle spese processuali. Come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile, in caso di estinzione, la Corte provvede anche sulle spese. In questo caso, il ricorrente è stato condannato a rimborsare alla società controricorrente le spese legali sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è chiara e si fonda su un presupposto normativo inequivocabile. La Corte ha ritenuto che il mancato deposito di un’istanza di decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni, stabilito dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., configuri una presunzione assoluta di rinuncia al ricorso stesso. Pertanto, l’inattività della parte ricorrente ha attivato automaticamente il meccanismo che porta alla declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La decisione sulle spese processuali è una conseguenza necessitata di tale declaratoria, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la diligenza processuale è un dovere imprescindibile per le parti. L’estinzione del giudizio per inattività a seguito della proposta di definizione non è una sanzione, ma una conseguenza logica prevista dal legislatore per garantire l’efficienza della giustizia. Questo caso serve da monito per tutti i contendenti e i loro difensori: ogni comunicazione proveniente dalla Corte, specialmente una proposta ex art. 380-bis c.p.c., richiede una valutazione attenta e una risposta tempestiva, pena la chiusura definitiva del processo e la condanna al pagamento delle spese legali.
Cosa succede se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione entro il termine stabilito?
Se il ricorrente non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge.
Qual è la conseguenza legale dell’inerzia del ricorrente in questo caso specifico?
La conseguenza diretta è l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dagli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile. Il processo si chiude senza una decisione sul merito della questione.
Chi è responsabile del pagamento delle spese legali quando il giudizio viene dichiarato estinto per questa ragione?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21034 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21034 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 925/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE (AMCA), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4039/2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025