Estinzione del giudizio: il Silenzio in Cassazione Equivale a Rinuncia
Il processo civile è un percorso scandito da regole e termini perentori, la cui inosservanza può avere conseguenze definitive. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nel giudizio di legittimità, il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione equivale a una rinuncia al ricorso, portando all’estinzione del giudizio. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un importante ente previdenziale e una ditta individuale. L’ente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Torino, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il procedimento, alle parti è stata comunicata una proposta di definizione del giudizio, come previsto dall’articolo 380-bis del Codice di procedura civile. Questo strumento mira a velocizzare la risoluzione delle controversie la cui soluzione appare di facile definizione.
La Proposta di Definizione e l’estinzione del giudizio
Secondo la procedura, una volta ricevuta la proposta, la parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni per chiedere la decisione sul ricorso, manifestando così la volontà di proseguire nel giudizio nonostante la proposta. Nel caso di specie, l’ente ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
Questo comportamento omissivo non è privo di conseguenze. La normativa processuale, infatti, interpreta il silenzio del ricorrente come una rinuncia implicita al ricorso stesso. Di conseguenza, il processo non può più proseguire verso una decisione di merito e si avvia alla sua conclusione anticipata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha applicato rigorosamente la disciplina codicistica. I giudici hanno rilevato che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione, il ricorso doveva intendersi rinunciato.
La base normativa di questa decisione si trova combinando l’art. 380-bis c.p.c., che regola la proposta di definizione, e l’art. 391 del Codice di procedura civile, che disciplina le conseguenze della rinuncia. Il risultato è la declaratoria di estinzione del giudizio.
Un aspetto di particolare interesse riguarda la decisione sulle spese processuali. Anziché condannare la parte ricorrente (implicitamente rinunciataria) al pagamento delle spese, la Corte ha disposto la loro integrale compensazione tra le parti. La motivazione di questa scelta risiede in un “recente e sopravvenuto intervento di questa Corte sul tema” (citando una precedente sentenza del 2025). Ciò suggerisce che un mutamento o un consolidamento giurisprudenziale sulla materia specifica oggetto del contendere ha reso equa la decisione di non far gravare le spese su nessuna delle parti, bilanciando così gli interessi in gioco alla luce delle novità interpretative.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Il provvedimento analizzato offre due importanti lezioni. In primo luogo, ribadisce l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali nel giudizio di Cassazione. Il silenzio non è mai neutro e, in contesti come quello descritto, assume il valore legale di una rinuncia, con la conseguenza irreversibile dell’estinzione del giudizio. Gli avvocati e le parti devono quindi monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della Corte per non incorrere in decadenze.
In secondo luogo, la decisione sulla compensazione delle spese dimostra come la giurisprudenza sia un organismo vivo. Un nuovo orientamento della stessa Corte su una determinata materia può influenzare decisioni accessorie, come quella sulle spese, anche in un procedimento che si chiude per ragioni puramente procedurali. Questo evidenzia la necessità di una costante attenzione all’evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali per valutare correttamente i rischi e le opportunità di ogni fase del processo.
Cosa succede se, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio in Cassazione, la parte ricorrente non fa nulla?
Se la parte ricorrente non presenta un’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il suo silenzio viene interpretato come una rinuncia al ricorso.
Perché la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché, ai sensi degli articoli 380-bis e 391 del Codice di procedura civile, la mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente entro i termini stabiliti equivale a una rinuncia al ricorso, che a sua volta causa l’estinzione del procedimento.
Perché le spese processuali sono state compensate tra le parti e non addebitate al ricorrente?
Le spese sono state compensate a causa di un recente e sopravvenuto orientamento della stessa Corte di Cassazione (citato come Cass. n. 7641 del 2025) sulla questione di merito originaria. Questa evoluzione giurisprudenziale ha indotto la Corte a ritenere equo che ciascuna parte sostenesse le proprie spese legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22033 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22033 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18894/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME E C., elettivamente domiciliati in AOSTA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.74/2024 depositata il 01/03/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate avuto riguardo al recente e sopravvenuto intervento di questa Corte sul tema ( Cass. n.7641 del 2025);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 30/07/2025