Estinzione del giudizio: quando il silenzio in Cassazione costa caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e, nel contesto della Corte di Cassazione, assume contorni specifici legati a procedure accelerate. Un recente decreto ha ribadito un principio fondamentale: l’inerzia della parte che ha promosso il ricorso, a seguito di una proposta di definizione da parte della Corte, equivale a una rinuncia. Analizziamo come il mancato rispetto di una scadenza procedurale possa portare non solo alla fine del contenzioso, ma anche alla condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Una società in liquidazione aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Nel corso del procedimento, la Suprema Corte, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per una definizione rapida del giudizio, comunicandola a entrambe le parti.
Tuttavia, dalla data di tale comunicazione, sono trascorsi più di quaranta giorni senza che la società ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, non chiedendo che la Corte si pronunciasse nel merito del ricorso.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Inerzia
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo del contenzioso, pensato per accelerare i tempi della giustizia in Cassazione. Quando un ricorso appare di facile soluzione (perché manifestamente infondato, inammissibile o, al contrario, fondato), il relatore può formulare una proposta di definizione. Le parti, ricevuta la comunicazione, hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere una discussione in udienza pubblica o in camera di consiglio.
La norma stabilisce chiaramente che, se il ricorrente non presenta questa istanza entro il termine, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di un’ipotesi di rinuncia tacita, dove il silenzio della parte assume un valore legale ben preciso: la volontà di non proseguire l’azione legale.
Estinzione del Giudizio e Principio di Causalità
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha preso atto del decorso del termine senza alcuna iniziativa da parte della società ricorrente. Di conseguenza, ha applicato direttamente il disposto dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
La conseguenza diretta di questa rinuncia presunta è la declaratoria di estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391 del medesimo codice. Il processo, quindi, si chiude senza una decisione sul merito della questione, ma per una ragione puramente procedurale legata al comportamento omissivo del ricorrente.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una stretta applicazione delle norme procedurali. La Corte ha ritenuto che il presupposto per l’estinzione del giudizio fosse pienamente integrato: la proposta di definizione era stata regolarmente comunicata e il termine di quaranta giorni era trascorso invano. La legge, in questi casi, non lascia margini di discrezionalità: l’inerzia del ricorrente si tramuta in una rinuncia de iure all’impugnazione. A cascata, la declaratoria di estinzione comporta, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la necessità di provvedere alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha condannato la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura del processo, a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in dispositivo.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito sull’importanza della diligenza processuale. Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c., sebbene finalizzato a velocizzare i processi, impone alle parti, e in particolare ai loro difensori, un’attenzione costante alle scadenze. Il silenzio non è mai una strategia neutra: nel rito di Cassazione, può determinare la fine irrevocabile del giudizio. Per le parti, ciò significa non solo perdere la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito, ma anche affrontare la condanna al pagamento delle spese legali, trasformando un’inerzia procedurale in un concreto pregiudizio economico.
Cosa accade se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non chiede la decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di legittimità.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione in questo caso?
Il fondamento normativo si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e nell’art. 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21033 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21033 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18720/2024 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2589/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025