Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3623 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 17/02/2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Presidente di sezione
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
BANCA
30/01/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26134 R.G. anno 2021 proposto da:
NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 282/2021 della Corte di appello di Genova. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. –NOME COGNOME ha convenuto avanti al Tribunale di La Spezia BHW RAGIONE_SOCIALE deducendo di aver concluso con la stessa un
Sez. I -RG 26134/2021
camera di consiglio 30.1.2026
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 513/2026
Numero di raccolta generale 3623/2026
Data pubblicazione 17/02/2026
contratto di risparmio edilizio collegato a un contratto di mutuo. La formula prevedeva l’impegno ad effettuare versamenti mensili finalizzati, una volta raggiunta una determinata quota di risparmio, alla concessione di un mutuo edilizio a un dato tasso di interesse. L’istante ha spiegato di aver corrisposto trentatré rate di ammortamento del mutuo e ha aggiunto che la banca mutuante aveva estinto il debito trasferendo sul conto relativo agli interessi le somme accantonate sul conto di risparmio, operando così una compensazione tra le due poste debitorie. L’attrice ha lamentato di aver pagato alla banca interessi non dovuti e ha quindi domandato la restituzione di quanto indebitamente riscosso da BHW.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attrice.
-È stato respinto anche il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado.
Nella sentenza di appello è rilevato: che il c.t.u. aveva accertato che le parti avevano sottoscritto il contratto di risparmio edilizio con cui l’appellante si era impegnata ad effettuare versamenti mensili di euro 219,00 finalizzati, una volta raggiunta una determinata quota di risparmio, alla concessione di un mutuo edilizio con tasso fisso già determinato; che in data 25 luglio 2011 le parti avevano sottoscritto il contratto di mutuo fondiario collegato al contratto di risparmio con cui BHV aveva concesso alla mutuataria la somma di euro 73.000,00; che il consulente tecnico aveva esaminato i rapporti di dare e avere relativi al contratto di risparmio e aveva concluso che in assenza dei giroconti disposti da BHW i versamenti operati da NOME COGNOME non sarebbero stati sufficienti per ottenere l’assegnazione del mutuo; che, con riguardo al contratto di mutuo fondiario, la mutuataria, non essendo venuta in possesso dei requisiti per ottenere l’assegnazione del risparmio edilizio, aveva provveduto, sia tramite versamenti che tramite giroconti, a corrispondere gli interessi corrispettivi maturati sul capitale erogato; che detto obbligo discendeva dunque dal mancato raggiungimento dei
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 513/2026
Numero di raccolta generale 3623/2026
Data pubblicazione 17/02/2026
requisiti per ottenere la detta assegnazione, e non da un anomalo, comunque insussistente, prolungamento della durata del mutuo; che quanto alla denunciata pattuizione di interessi usurari, il c.t.u. aveva chiarito che i tassi convenzionali e moratori convenuti erano inferiori al tasso soglia e che nessun superamento di tale tasso si era verificato nel corso del rapporto; che non si era verificata dunque alcuna violazione delle condizioni contrattuali del mutuo.
Ricorre per cassazione, con tre motivi, NOME COGNOME. Resiste con controricorso BHW RAGIONE_SOCIALE .
4 . -Col primo motivo si denuncia l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello di Genova avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla circostanza, decisiva per il giudizio, per cui, anche non considerando le operazioni di giroconto e compensazione operate da BHW , l’odierna istante non avrebbe maturato, prima della estinzione del mutuo, i requisiti per l’assegnazione delle somme accantonate a titolo di risparmio edilizio, cui sarebbe conseguita la seconda fase del mutuo, con ammortamento e tasso di interesse ridotto dal 6,2% al 5%; il Giudice distrettuale avrebbe in tal senso violato l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni per cui aveva disatteso le specifiche critiche rivolte dal difensore di NOME COGNOME all’elaborato peritale del c.t.u..
Col secondo mezzo si prospetta, ancora, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . La Corte di merito avrebbe «aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in ordine al rilievo per cui l’esistenza di un TEG del 6,837% non implicherebbe l’avvenuta percezione di somme non dovute da parte di BHW. Sostiene la ricorrente che l’esistenza di un TEG superiore al tasso di interesse pattuito del 6,2% «confermava che il prolungamento della prima fase del mutuo, conseguente alle operazioni di giroconto-compensazione effettuate da BHW, aveva
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 513/2026
Numero di raccolta generale 3623/2026
Data pubblicazione 17/02/2026
determinato un incremento degli interessi pagati dalla signora COGNOME e, dunque, se tali operazioni di giroconto erano illegittime, perché effettuate prima del termine previsto dall’art. 5.2 delle condizioni di mutuo, doveva ritenersi illegittimo anche l’aumento degli interessi che ne era derivato». Anche con questo mezzo ci si duole della mancata osservanza dell’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni per cui si sono disattese le specifiche critiche rivolte dal difensore all’elaborato peritale del c.t.u.».
Col terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. La Corte di appello avrebbe rigettato il terzo di motivo di gravame -relativo alla contestata assenza o, comunque, alla nullità per indeterminatezza delle eventuali clausole contrattuali, nelle quali era previsto che le operazioni di compensazione-giroconto, effettuate da BHW per estinguere il debito relativo alle rate di interessi non pagate dalla ricorrente, avrebbero comportato un prolungamento della prima fase del mutuo per un periodo non corrispondente alle rate di interesse non pagate -con una motivazione in parte contraddittoria e in parte meramente apparente.
-In prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso proposto da NOME COGNOME, corredato dell’accettazione di BHW RAGIONE_SOCIALE.
-Si impone dunque la pronuncia di estinzione del giudizio.
-Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 30 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME