Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10102 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 10102 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 27717-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2122/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 1698/2018;
Oggetto
Sanzione disciplinare
R.G.N. 27717/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 08/01/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COGNOME che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
RILEVATO
che:
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da RAGIONE_SOCIALE a NOME e NOME per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
Le lavoratrici intimate hanno resistito con unico controricorso;
Il P .M. e le parti private hanno depositato memoria;
CONSIDERATO
che :
a seguito della fissazione di pubblica udienza uno dei difensori della ricorrente ha depositato telematicamente il 2.1.2025 atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il difensore/procuratore speciale delle
controricorrenti dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è sottoscritto dagli stessi rispettivi difensori;
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale dell’8.1.2025.