Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
L’estinzione del giudizio è un esito processuale che, pur ponendo fine a una controversia, non entra nel merito della questione. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce come l’inerzia di una parte, in una fase specifica del giudizio di legittimità, possa essere interpretata come una rinuncia al ricorso, con la conseguente chiusura del procedimento. Analizziamo il caso per comprendere le dinamiche procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione presentato da un importante ente previdenziale avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Una volta incardinato il giudizio presso la Suprema Corte, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Tale proposta è stata regolarmente comunicata alle parti coinvolte. Tuttavia, l’ente ricorrente non ha compiuto alcun atto successivo entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto del decorso del termine senza che la parte ricorrente avesse chiesto una decisione sul ricorso, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che nulla dovesse essere disposto in merito alle spese processuali, poiché la parte intimata (il cittadino che aveva vinto in appello) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni: L’impatto dell’Art. 380-bis e l’Estinzione del Giudizio
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma disciplina il cosiddetto ‘procedimento in camera di consiglio’ o ‘procedimento accelerato’ in Cassazione.
L’Effetto della Mancata Richiesta di Decisione
Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce che, una volta comunicata la proposta di definizione, la parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni per richiedere che il ricorso sia comunque deciso. Il decreto in esame chiarisce che il mancato esercizio di questa facoltà equivale a una rinuncia al ricorso. Non si tratta di una semplice inerzia, ma di un comportamento processuale a cui la legge attribuisce un significato preciso: la volontà di non proseguire nel giudizio. Di conseguenza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, il processo si estingue.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Avvocati
La decisione della Suprema Corte sottolinea un aspetto cruciale della procedura civile in Cassazione: i termini processuali sono perentori e la loro inosservanza produce effetti irreversibili. Per i legali, questo significa che la fase successiva alla comunicazione della proposta del relatore è estremamente delicata. Ignorare la comunicazione o non agire tempestivamente non è una strategia neutra, ma un atto che conduce direttamente all’estinzione del giudizio. È quindi fondamentale monitorare attentamente le comunicazioni della cancelleria e valutare con il cliente, entro il breve termine di quaranta giorni, se insistere per una decisione nel merito, anche a fronte di una proposta sfavorevole, o se accettare l’esito suggerito dalla Corte, che in caso di silenzio si tramuta in una definitiva chiusura del procedimento.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
Secondo la Corte, se è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente abbia chiesto una decisione, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio nel caso specifico?
L’estinzione è stata dichiarata perché la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni senza chiedere che il suo ricorso venisse deciso, un comportamento che la legge equipara a una rinuncia.
Perché non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese processuali?
La Corte ha deciso di non pronunciarsi sulle spese perché la parte intimata (la controparte nel ricorso) non ha svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di Cassazione, pertanto non ha sostenuto costi da rimborsare.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21664 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21664 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 446/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOMECODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
BALI’ NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.370/2024 depositata il 22/10/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 25/07/2025