Estinzione del Giudizio: Quando l’Inerzia Processuale Comporta la Rinuncia al Ricorso
Nel complesso mondo della procedura civile, i tempi e le modalità di azione sono fondamentali. Una recente decisione della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte possa portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un ente comunale, che si è concluso non con una decisione sul merito, ma con una declaratoria di estinzione a causa del suo ‘silenzio’ processuale. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda per comprendere le importanti lezioni che ne derivano.
I Fatti del Caso
Un Comune italiano aveva presentato un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La controparte, una cittadina, si era regolarmente costituita in giudizio per difendere le proprie ragioni. Durante l’iter processuale, il Consigliere delegato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha depositato una proposta di decisione accelerata.
Questa proposta, che suggerisce una rapida definizione del giudizio quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile, è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte. La legge, in questi casi, concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per chiedere la discussione del caso in udienza pubblica. Tuttavia, nel caso di specie, il Comune ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
La Procedura e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per snellire i tempi della giustizia. Quando un ricorso sembra destinato al rigetto, il relatore può formulare una proposta di definizione. Se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto tale proposta, non insiste per la decisione nel merito entro quaranta giorni, la legge presume che abbia rinunciato al ricorso.
Questo meccanismo, basato sul silenzio-assenso, mira a evitare inutili udienze per cause dall’esito apparentemente segnato. L’inerzia del ricorrente viene interpretata come un’accettazione implicita della proposta e, di conseguenza, come una rinuncia a proseguire il contenzioso. L’effetto diretto di questa rinuncia presunta è, appunto, l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha semplicemente applicato la normativa vigente. Ha rilevato che la proposta di decisione accelerata era stata comunicata e che il termine di quaranta giorni era trascorso invano. Non essendo pervenuta alcuna richiesta di decisione da parte del Comune ricorrente, la Corte ha concluso che il ricorso doveva considerarsi rinunciato.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, e dell’art. 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio. La Corte ha inoltre provveduto alla regolamentazione delle spese processuali. Seguendo il principio della soccombenza, ha condannato il Comune ricorrente a rifondere alla controparte le spese legali sostenute per il giudizio di Cassazione. L’importo è stato liquidato in euro 2.400,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, contributi previdenziali e IVA come per legge.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: la vigilanza sui termini processuali è un dovere non derogabile. Il meccanismo previsto dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento efficace di economia processuale, ma richiede massima attenzione da parte dei difensori. La mancata risposta a una proposta di definizione accelerata non è un atto neutro, ma una scelta processuale con effetti drastici, equiparata a una vera e propria rinuncia. Per le parti, in particolare per gli enti pubblici che agiscono in giudizio, ciò significa che ogni fase del processo deve essere seguita con diligenza per evitare che un diritto, magari fondato nel merito, si perda a causa di una semplice omissione procedurale, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese.
Cosa succede se, dopo aver ricevuto una proposta di decisione accelerata dalla Cassazione, la parte ricorrente non fa nulla?
Se la parte ricorrente non chiede che si proceda alla decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Che cos’è l’estinzione del giudizio per inattività?
È la chiusura di un processo che si verifica quando una parte omette di compiere un atto specifico richiesto dalla legge entro un termine perentorio, manifestando così una mancanza di interesse alla prosecuzione della causa. In questo caso, l’inattività è la mancata richiesta di decisione dopo la proposta del relatore.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
In base al principio della soccombenza, la parte il cui comportamento ha causato l’estinzione del giudizio (in questo caso, il ricorrente che ha rinunciato tacitamente) viene condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalla controparte, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18719 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18719 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 3315 del ruolo generale dell’anno 2025 , proposto da
Comune di Levanto (P.IVA P_IVA) in persona del Sindaco pro tempore sig. COGNOME COGNOME, con sede in Levanto (SP) INDIRIZZO dai professionisti associati Avv.ti NOME COGNOME (c.f. PRD CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La Spezia INDIRIZZO come da procura speciale allegata al ricorso ai sensi dell’art. 83, 3° co. c.p.c. e dell’art. 10 D.P.R. 123/2001 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Levanto n. 201 del 28.11.2024. I n luogo dell’elezione di domicilio presso l’Autorità adita, Comune di Levanto indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi
di posta elettronica certificata dei suddetti difensori: EMAIL e EMAIL
Ricorrente
contro
Caro NOME nata a Brindisi il 29/03/1928 e residente in Levanto (SP) Loc. Piè dell’Erta snc -C.F. CODICE_FISCALE, difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Genova -C.F. CODICE_FISCALE – con studio in Rapallo (Ge) INDIRIZZO con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME il quale preliminarmente acconsente a che tutte le comunicazioni di Cancelleria nonché tutte le notifiche di Legge e non siano inviate al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO ovvero al seguente indirizzo P.E.C. e Domicilio digitale: EMAIL
Controricorrente
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n° 911 depositata il 26 giugno 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai
sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 7,4 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.