Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta di Definizione?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per inattività delle parti o per rinuncia, il procedimento si chiude senza una pronuncia sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione illumina un’ipotesi specifica di estinzione legata alla procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Analizziamo come il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione possa tradursi in una rinuncia tacita al ricorso, con tutte le conseguenze del caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un avvocato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorso era stato proposto nei confronti di un condominio. Nel corso del giudizio di legittimità, conformemente a quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., è stata formulata una proposta per la definizione del caso, che è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti.
Tuttavia, dalla data di comunicazione di tale proposta, sono trascorsi più di quaranta giorni senza che la parte ricorrente manifestasse la volontà di proseguire il giudizio chiedendo una decisione sul ricorso. Questo silenzio è stato l’elemento centrale che ha determinato l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto dell’inerzia della parte ricorrente, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. Ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, se la parte che ha proposto il ricorso non chiede la fissazione dell’udienza di discussione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, il ricorso si intende rinunciato. Questa presunzione di rinuncia opera automaticamente, per il solo fatto del decorso del termine.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre provveduto alla regolamentazione delle spese processuali, condannando la parte ricorrente a rimborsare quelle sostenute dalla controparte.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una precisa disposizione procedurale. La ratio dell’art. 380-bis c.p.c. è quella di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, incentivando una rapida conclusione dei giudizi per i quali esiste una chiara previsione di esito. La norma pone un onere specifico sulla parte ricorrente: una volta ricevuta la proposta di definizione (che può essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento), questa deve attivarsi entro un termine perentorio se intende insistere per una decisione collegiale.
Il mancato adempimento di questo onere viene interpretato dalla legge come una tacita accettazione della proposta e, quindi, come una rinuncia a proseguire il contenzioso. La Corte non fa altro che prendere atto di questa volontà presunta, dichiarando estinto il processo. La decisione sulle spese processuali segue il principio della soccombenza virtuale: la parte che, con la sua inattività, ha causato l’estinzione del processo è tenuta a sostenere i costi legali della controparte, liquidati secondo i parametri di legge.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale per chi agisce dinanzi alla Corte di Cassazione: la gestione dei termini processuali è cruciale. La procedura ex art. 380-bis c.p.c. non è un mero passaggio formale, ma un meccanismo che richiede una risposta attiva e tempestiva. L’inerzia non è neutra, ma produce l’effetto giuridico drastico della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio.
Per gli avvocati e le parti, ciò significa monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della cancelleria e valutare prontamente la strategia da adottare di fronte a una proposta di definizione. Ignorare la comunicazione o lasciar decorrere il termine di quaranta giorni comporta non solo la fine del giudizio senza una decisione nel merito, ma anche la condanna al pagamento delle spese legali, trasformando un’omissione procedurale in un concreto pregiudizio economico.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso in Cassazione dopo aver ricevuto la proposta di definizione?
Il ricorso si considera legalmente rinunciato e, di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta di definizione?
Il termine perentorio previsto dalla legge, e menzionato nel decreto, è di quaranta giorni dalla data di comunicazione della proposta.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19339 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19339 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2353/2025 R.G. proposto da:
COGNOME avv. COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e da se stessa.
– ricorrente –
Contro
CONDOMINIO SAN COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 545/2024 emessa da Corte d’appello Torino il 12/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025