Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33682 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33682 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25923/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 157/2019 depositata il 30.1.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ. del 18.7.2012 la RAGIONE_SOCIALE ( breviter : RAGIONE_SOCIALE) si è rivolta al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, assumendo di aver ottenuto dal Collegio arbitrale irrituale previsto nei contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE ( breviter : RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un lodo in data 7.2.2012 che accertava l’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE e la sua condanna al pagamento della somma complessiva di € 1.033.949,71, a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese e chiedendo l’emissione di condanna al pagamento delle predette somme, non versate dall’RAGIONE_SOCIALE, nonostante la statuizione arbitrale. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita, facendo presente di aver impugnato dinanzi allo stesso Tribunale il lodo arbitrale per invalidità della convenzione di arbitrato e comunque per la manifesta erroneità della decisione.
I due giudizi sono stati riuniti, previa conversione del primo procedimento al rito ordinario.
Con sentenza del 20.7.2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità o di annullamento del lodo e ha accolto la domanda di condanna proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE, a cui ha resistito l’appellata RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 30.1.2019, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del lodo, confermando nel resto la sentenza impugnata, col favore di spese del doppio grado per la RAGIONE_SOCIALE, salvo compensazione per un terzo.
La Corte di appello: a) ha ritenuto che il lodo fosse nullo per la nullità della convenzione di arbitrato, non essendo consentito alla Pubblica Amministrazione di utilizzare come strumento di risoluzione dei conflitti l’arbitrato irrituale, in forza dei principi informatori della sua azione, a prescindere dal divieto, introdotto successivamente alla stipulazione della clausola compromissoria in questione, dalla legge n.244 del 2007; b) ha quindi ritenuto assorbiti tutti gli ulteriori profili inerenti ritualità e vizi della volontà del lodo; c) ha rigettato l’eccezione di prescrizione, considerando idoneo a interromperne il corso l’atto di avvio del procedimento arbitrale del 13.10.2020; d) ha rigettato le eccezioni di mancata dimostrazione dell’accreditamento, provato documentalmente; e di inidoneità della documentazione prodotta a dar conto dell’esecuzione delle prestazioni, provate documentalmente e solo genericamente contestata; e) ha ritenuto che l’onere della prova sul superamento del budget competesse alla RAGIONE_SOCIALE, che non l’aveva assolto; f) ha considerato applicabile la normativa relativa agli interessi moratori commerciali.
Avverso la predetta sentenza del 30.1.2019, non notificata, con atto notificato il 29.7.2019 ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, svolgendo quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.112, 166, 167, 346 e 347 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assume che la RAGIONE_SOCIALE aveva fondato la sua pretesa esclusivamente sul lodo arbitrale, sicché, dichiarato nullo il lodo, non vi sarebbe stata alcuna domanda suscettibile di accoglimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di impugnazione del lodo recante il n.r.g. 3903/2012, la ricorrente osserva che non era stata riproposta
specificamente in appello, come sarebbe stato necessario ex art.346 cod.proc.civ. Inoltre -prosegue l’RAGIONE_SOCIALE cosentina la generica reiterazione era stata formulata con la comparsa di costituzione e risposta in appello del 10.10.2017 e quindi tardivamente rispetto al termine di venti giorni prima della data di udienza indicata nell’atto di citazione in appello della RAGIONE_SOCIALE (3.10.2017) e anzi successivamente a tale data.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697, commi 1 e 2, cod.civ. dell’art.1 della legge Regione Calabria 29.12.2003 n.30, nonché degli artt.115 e 116 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La ricorrente si riferisce alla statuizione di rigetto delle sue eccezioni di mancanza di accreditamento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di inidoneità della documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, riportando nelle pagine da 9 a 12 del ricorso le argomentazioni della Corte catanzarese, e poi sostiene di aver integralmente e specificamente contestato le pretese di controparte, riportando da 12 a 29 pressoché integralmente il contenuto della sua comparsa di risposta; l’RAGIONE_SOCIALE assume di aver comunicato alla RAGIONE_SOCIALE con nota 417 del 18.10.2007 l’interruzione del rapporto contrattuale.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697, commi 1 e 2, cod.civ. dell’art.1 della legge Regione Calabria 29.12.2003 n.30, nonché degli artt.115 e 116 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La ricorrente sostiene che nel caso di specie la remunerazione era puramente eventuale e subordinata alla presenza di risorse finanziarie a consuntivo.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione di legge in relazione agli artt.1,2,3, 4 del d.lgs.231/2002 nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La ricorrente nega che nel caso di specie la richiesta remunerazione avesse base contrattuale.
Con atto notificato il 7.10.2019 ha proposto controricorso la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
In data 6.7.2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate, conformemente accettata ex adverso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto, per effetto di conformi rinuncia e accettazione depositate in atti, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione