Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta?
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini sono perentori e la loro inosservanza può avere conseguenze definitive, come la chiusura del processo. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte possa portare all’estinzione del giudizio, un esito che preclude una decisione nel merito e comporta la condanna alle spese. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le dinamiche procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una persona fisica avverso una decisione di un tribunale inferiore che la vedeva contrapposta, tra gli altri, al proprio fallimento. Durante il procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
Nonostante la comunicazione, la parte ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di proseguire, omettendo di chiedere una decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni previsto dalla legge. Di fronte a questa inerzia, la Corte ha dovuto prendere atto della situazione e applicare le norme procedurali pertinenti.
L’Estinzione del Giudizio: la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel merito della controversia, ma si limita a certificare la chiusura del procedimento a causa del comportamento processuale della parte ricorrente.
Conseguentemente, la Corte ha condannato la stessa parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte (il fallimento). Le spese sono state liquidate in una somma specifica per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono strettamente legate all’applicazione di due norme chiave del codice di procedura civile: l’art. 380-bis e l’art. 391.
L’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., stabilisce un meccanismo preciso: se, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio, la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. L’inattività, in questo contesto, viene legalmente equiparata a una manifestazione di volontà di abbandonare l’impugnazione. È una presunzione legale di rinuncia finalizzata a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando la discussione di ricorsi che la stessa parte interessata non coltiva più con la dovuta diligenza.
Una volta accertata la rinuncia presunta, entra in gioco l’art. 391 c.p.c. Questa norma prevede che, in caso di rinuncia, il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo. Lo stesso articolo stabilisce che il giudice deve provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali, che di norma vengono poste a carico della parte rinunciante, salvo diversi accordi tra le parti. In questo caso, non essendoci accordi, la Corte ha correttamente applicato il principio della soccombenza virtuale, addebitando i costi alla parte la cui inazione ha causato la fine del procedimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua apparente semplicità, ribadisce un principio fondamentale: nel processo, le scadenze procedurali non sono semplici formalità. L’inerzia può costare cara, non solo perché impedisce di ottenere una pronuncia sul diritto controverso, ma anche perché comporta conseguenze economiche significative.
La decisione sottolinea come la procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. richieda una partecipazione attiva e consapevole delle parti. Ignorare la proposta della Corte o lasciar decorrere i termini significa, di fatto, abbandonare la propria causa. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo caso serve da monito sull’importanza di monitorare costantemente le comunicazioni della cancelleria e di rispondere tempestivamente per non incorrere nell’estinzione del giudizio e nelle relative condanne alle spese.
Cosa succede se la parte ricorrente non agisce dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso viene considerato rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si basa sull’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di inattività, e sull’art. 391 dello stesso codice, che impone alla Corte di dichiarare l’estinzione e di decidere sulle spese processuali.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura del procedimento, è condannata al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16515 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 16515 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1914/2025 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE.TO COGNOME, elettivamente domiciliato in CASSINO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè NOME
contro
TERSIGNI
NOME
-intimati-
avverso ordinanza di TRIBUNALE CASSINO nel RG n.51/2003 depositata il 04/12/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.850 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025