Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo tra le Parti Chiude la Causa in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un procedimento legale, spesso meno nota della classica sentenza. Si verifica quando il processo si interrompe prima di una decisione sul merito. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente come una transazione tra le parti possa portare a questa conclusione, con importanti implicazioni anche sulle spese legali. Analizziamo insieme la vicenda.
Il Caso: Contenzioso Bancario e Ricorso in Cassazione
Una società agricola, insieme al suo fideiussore, aveva avviato una causa contro un istituto di credito. L’accusa era relativa a presunte irregolarità e anomalie contabili, finanziarie e di trasparenza in diversi rapporti bancari, tra cui un conto corrente, un mutuo ipotecario e un finanziamento agrario. Le contestazioni includevano l’applicazione di interessi ultra legali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), l’addebito di costi e commissioni non dovute e l’applicazione di tassi superiori alla soglia dell’usura.
Dopo aver visto respinte le proprie domande sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, la società e il fideiussore hanno deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza di secondo grado.
L’Accordo tra le Parti e la Rinuncia al Ricorso
Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno avviato trattative che si sono concluse con una transazione. Questo accordo ha risolto la controversia in via stragiudiziale.
In conseguenza di ciò, con un atto formale sottoscritto dai rispettivi avvocati, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e alla relativa difesa. Crucialmente, la controparte, ovvero la società cessionaria del credito bancario, ha accettato tale rinuncia. Nell’atto, le parti hanno anche convenuto di non avere nulla a pretendere l’una dall’altra per quanto riguarda le spese legali del giudizio di Cassazione.
L’Estinzione del Giudizio secondo la Suprema Corte
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare le norme procedurali che disciplinano questa eventualità. La decisione si è basata su un principio chiaro del nostro ordinamento processuale.
Le motivazioni della decisione
La Corte, richiamando l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La motivazione è diretta e lineare: la rinuncia al ricorso, quando è formalizzata e, come in questo caso, accettata dalla controparte, determina la fine del processo. L’accordo transattivo ha di fatto eliminato l’oggetto del contendere, rendendo superfluo qualsiasi esame nel merito dei motivi di ricorso.
Un aspetto importante sottolineato dalla Corte riguarda le spese di lite. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla controparte, il giudice non deve provvedere alla regolamentazione delle spese. Le parti, infatti, hanno già implicitamente o esplicitamente trovato un accordo anche su questo punto nell’ambito della transazione. Pertanto, la Corte non ha emesso alcuna condanna alle spese.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti, che mantengono la facoltà di risolverla autonomamente in qualsiasi momento. La transazione è uno degli strumenti più efficaci per raggiungere questo scopo, permettendo di evitare le incertezze e i costi di un lungo iter giudiziario. La successiva rinuncia al ricorso è l’atto processuale che formalizza questa volontà, portando all’estinzione del giudizio. Per le parti coinvolte, ciò significa che la controversia si chiude definitivamente, senza una pronuncia del giudice sul torto o sulla ragione, ma sulla base dell’accordo raggiunto.
Cosa succede se le parti raggiungono un accordo mentre la causa è pendente in Cassazione?
Se le parti raggiungono un accordo transattivo, possono decidere di porre fine al giudizio. La parte che ha promosso il ricorso può formalmente rinunciarvi e, se la controparte accetta la rinuncia, il processo si estingue.
Cosa comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio?
L’estinzione del giudizio comporta la chiusura definitiva del processo senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione. Le sentenze dei gradi precedenti rimangono valide, ma l’accordo tra le parti prevale e regola i loro rapporti futuri.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
Come specificato nell’ordinanza, quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, il giudice non provvede alla regolamentazione delle spese legali. Si presume che le parti abbiano trovato un’intesa su questo punto all’interno del loro accordo transattivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 485/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, FATTORIA LATTAIA SOCIETÀ SEMPLICE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2085/2021 depositata il 02/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1.- La società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME,quale fideiussore della prima, hanno proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze il 14.09.2021 resa tra la stessa e la Banca Monte Paschi di Siena S.P.A., rimasta contumace in appello, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE cessionaria da BANCA Monte dei Paschi di Siena e rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, sentenza che aveva confermato quella resa dal Tribunale di Siena di rigetto -all’esito di CTU -delle domande proposte riguardanti i rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito convenuto – ovvero contratto di conto corrente ordinario stipulato in data antecedente il 30.09.1995, a cui era collegato un mutuo ipotecario ed un finanziamento agrario con garanzia cambiaria – rispetto ai quali le parti attrici deducevano anomalie, contabili, finanziarie e di trasparenza bancaria ai danni della correntista società (interessi ultra legali senza alcuna pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebito di costi, oneri e commissioni fra cui commissioni di massimo scoperto, applicazione di antergazioni e postergazioni di valuta sulle operazioni, applicazione di sistemi di calcolo in ‘linea banca’ al posto di quelli ‘in linea capitale’, oltre all’applicazione di un T.E.G. superiore al c.d. tasso soglia usura).
-Con il ricorso per cassazione avevano proposto due motivi di illegittimità della sentenza gravata, chiedendo in via preliminare istruttoria di rimettere la causa sul ruolo e disporre la CTU tecnica contabile sul contratto di mutuo ipotecario e sul finanziamento agrario nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ricorso cui aveva resistito Banca Finanziaria Internazionale S.p.a. -in persona
della sua mandataria e procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, mentre Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE era rimasta intimata;
3.- Successivamente, tra le parti sono intercorse trattative ed è intervenuta la transazione che ha definito la causa; pertanto con atto in data 19.7.2025 sottoscritto dai rispettivi procuratori hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e alla relativa difesa, nulla chiedendo in punto spese.
─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto.
7.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 23.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME