Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32866 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 689-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2915/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 3681/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Estinzione del giudizio
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.689/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di superiore inquadramento per intervenuta conciliazione in sede sindacale del 20.10.2017.
La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione al procedimento pregiudicante, volto alla declaratoria di nullità o annullabilità dell’accordo conciliativ o, definito con sentenza del tribunale di Venezia 339/2022, di rigetto del ricorso. Ha negato la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c. Nel merito, ha condiviso l’interpretazione del primo giudice sul contenuto e sulla portata dell’accordo transattivo come idonei a coprire anche la rivendicazione di superiore inquadramento.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione .
Preliminarmente, si dà atto che è stata depositata rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi
disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, c.p.c., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia. 2. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nell’adunanza camera del 21 ottobre 2025
La Presidente
NOME COGNOME