Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24520-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 1150 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/06/2020;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, quale coniuge del defunto NOME COGNOME, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze i figli di primo letto del defunto marito, COGNOME NOME e COGNOME NOME, lamentando la lesione della propria quota di legittima per effetto COGNOME disposizioni testamentarie, con le quali i convenuti erano stati istituiti eredi universali ed allegando che occorreva determinare la propria quota di riserva tenendo anche conto COGNOME donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Si costituivano i convenuti che sostenevano che il padre al momento del decesso era nullatenente, e che non potesse tenersi conto COGNOME donazioni in quanto effettuate in data anteriore al matrimonio con l’attrice. Aggiungevano altresì che vi erano ingenti debiti di cui tenere conto ai fini della determinazione del relictum e che anche l’attrice aveva ricevuto in vita COGNOME donazioni, da imputare alla sua quota di legittima.
Il Tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, con una prima sentenza non definitiva n. 3879/2007 riconosceva al fine della ricostruzione
del donatum che dovesse tenersi conto di tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, ivi incluse quelle di cui all’atto del 16 giugno 1989 del quale erano stati beneficiari i convenuti; riconosceva altresì che anche l’attrice aveva ricevuto la donazione dell’appartamento in Montaione, della quota di un appartamento alle Baleari nonché di una vettura Honda Civic; rimetteva la causa in istruttoria per la verifica della lesione.
Avverso la sentenza non definitiva era proposto appello dai germani COGNOME, il quale era rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza poi oggetto di ricorso per cassazione a sua volta respinto con la sentenza n. 4445/2016 di questa Corte.
Il processo di primo grado, all’esito COGNOME consulenze tecniche d’ufficio, era definito con la sentenza n. 2835/2012 che, previo accertamento della massa relitta e del donatum , tenuto conto dei debiti, determinava la lesione dell’attrice, riducendo proporzionalmente le disposizioni di liberalità effettuate in favore dei convenuti, e sino all’ammontare di € 250.563,82.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti, cui resisteva la COGNOME, proponendo a sua volta appello incidentale.
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1150 del 22 giugno 2020, accoglieva in parte entrambi i gravami, ed in riforma della pronuncia appellata, quantificava la quota di riserva della COGNOME in € 400.777,88 ed in € 125.558,52 il valore COGNOME donazioni dalla medesima ricevute, e per l’effetto determinava la lesione ancora da reintegrare in € 272.219,36, oltre rivalutazione monetaria, nel caso di reintegra in denaro.
Per quanto ancora rileva in questa sede, rigettava il primo motivo di appello principale, con il quale si lamentava che fosse stato determinato il valore della donazione della nuda proprietà
dell’appartamento in Castagneto, ricevuta dalla figlia NOME, in misura pari al valore della piena proprietà alla data di apertura della successione.
Ad avviso degli appellanti, poiché in vita padre e figlia avevano concordemente venduto la piena proprietà del bene a terzi, ai fini della riunione fittizia non poteva tenersi conto del valore della piena proprietà, che presupponeva il consolidamento della nuda proprietà con l’usufrutto alla morte del donante, essendo tale eventualità esclusa dalla vendita del bene, ma bisognava prendere in esame il prezzo di vendita e per la quota corrispondente alla nuda proprietà, calcolata alla data della vendita.
Ad avviso dei giudici di appello la censura era però infondata, in quanto non teneva conto del fatto che già la sentenza non definitiva aveva disposto che si dovesse tenere conto ai fini della stima del donatum del valore della piena proprietà; poiché la sentenza in parte qua non era stata impugnata, ed era intervenuto un giudicato interno che precludeva il riesame della questione.
In relazione al primo motivo dell’appello incidentale, con il quale la COGNOME si doleva del fatto che la sentenza definitiva avesse incluso tra le donazioni ricevute anche quella dei gioielli, la Corte distrettuale rilevava che anche in questo caso la sentenza non definitiva aveva specificamente individuato i beni ricevuti in donazione, escludendo i gioielli, il che precludeva al Tribunale in occasione della pronuncia della sentenza definitiva di poter ritornare sui propri passi, non potendo il contenuto dell’ordinanza con la quale era conferito il mandato intervenire a modificare il contenuto della sentenza non definitiva.
In relazione al secondo motivo di appello incidentale, con il quale si contestava che il convenuto avesse ripianato con denaro proprio il passivo del conto corrente intestato al de cuius, la sentenza d’appello richiamava quanto accertato dal CTU, e cioè che effettivamente alla data di apertura della successione il conto corrente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena vedeva uno scoperto di € 47.891,07, che era però dipeso dal prelievo di cinque assegni dell’importo complessivi di € 40.000,00 nelle tre settimane precedenti il decesso del titolare.
Tutti gli assegni erano stati girati a NOME COGNOME e NOME COGNOME, e cioè a soggetti che l’attrice riferiva essere vicini a COGNOME NOME, senza che però emergesse una giustificazione per tale operazione.
Successivamente, a distanza di pochi mesi dalla morte del de cuius, la moglie del convenuto aveva aperto un conto corrente presso la stessa banca alimentandolo con il versamento di circa 46.000 euro in contanti nel giro di cinque settimane.
Tali dati oggettivi erano stati offerti all’esame del Collegio ed il giudice di appello reputava che dagli stessi dovesse trarsi la conclusione che, in assenza di una giustificazione per l’emissione degli assegni, e tenuto conto che si trattava di assegni tratti su di un conto scoperto, si era in presenza di un trasferimento finalizzato a creare l’apparenza di una passività (poi ripianata effettivamente con denaro del convenuto), atteso che era verosimile ritenere che le stesse somme di cui agli assegni erano poi rientrate nella disponibilità del convenuto, avendo la di lui moglie acceso un conto corrente nel quale erano stati depositati in contanti importi grosso modo corrispondenti a quelli degli
assegni, anche in questo caso senza alcuna giustificazione COGNOME ragioni del possesso di tale provvista in denaro.
Per l’effetto doveva escludersi che fosse stato ripianato dal convenuto un debito del de cuius e che dello stesso dovesse tenersi conto ai fini della operazioni di riunione fittizia.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 23305 del 23 agosto 2021, la Sesta sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza, ritenendo non sussistente l’evidenza decisoria, quanto alla proposta del AVV_NOTAIO relatore favorevole all’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte
In data 10/09/2024 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione COGNOME spese di lite, essendo intervenuto accordo tra le parti.
La rinuncia risulta poi essere stata accettata dalla controricorrente con atto depositato telematicamente in data 27/09/2024, così che resta confermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024