Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’estinzione del giudizio di cassazione è un esito procedurale che chiude definitivamente un ricorso senza che la Corte si pronunci sul merito della questione. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conclusione, con la conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme i fatti, le norme e le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
Una nota società di trasporti aveva presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che la vedeva soccombente in una controversia con un suo ex dipendente. Il caso era giunto all’ultimo grado di giudizio, dove la società ricorrente sperava di ottenere la riforma della decisione a lei sfavorevole.
La Proposta di Definizione e il Silenzio del Ricorrente
Nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta, comunicata a entrambe le parti, delinea un possibile esito del ricorso. La legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni dalla comunicazione per chiedere formalmente alla Corte di procedere con la decisione del ricorso, qualora non concordi con la proposta.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
La Decisione della Corte: Focus sull’Estinzione del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni, ha applicato rigorosamente la normativa. Il silenzio della parte ricorrente è stato interpretato non come una semplice dimenticanza, ma come una precisa volontà processuale: una rinuncia al ricorso stesso. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda su una precisa disposizione di legge, l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce una presunzione legale: se la parte che ha proposto il ricorso, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. La rinuncia è una delle cause che portano all’estinzione del processo, come previsto dall’art. 391 del medesimo codice.
La Corte ha quindi semplicemente constatato il verificarsi della condizione prevista dalla legge (il decorso del termine in assenza di istanza) e ne ha tratto la conseguenza obbligata: dichiarare estinto il giudizio. Come ulteriore e inevitabile conseguenza, ha provveduto a regolare le spese processuali, condannando la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la fine del processo, al pagamento delle spese legali in favore della controparte, con distrazione in favore del suo avvocato difensore antistatario.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale nella procedura civile di Cassazione: la gestione dei termini processuali è cruciale. La procedura ex art. 380-bis c.p.c. è pensata per deflazionare il carico della Suprema Corte, ma richiede una partecipazione attiva delle parti. Ignorare la proposta di definizione non è una strategia neutra; al contrario, è un’azione con conseguenze legali precise e definitive. Per le aziende e i loro legali, la lezione è chiara: una volta ricevuto un avviso di questo tipo, è imperativo agire tempestivamente, presentando un’istanza di decisione se si intende proseguire con il ricorso. In caso contrario, il silenzio porterà inevitabilmente all’estinzione del giudizio di cassazione e alla condanna alle spese, chiudendo ogni possibilità di revisione della sentenza impugnata.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro 40 giorni?
In base al provvedimento, il ricorso si intende rinunciato per legge e, di conseguenza, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
Il decreto si basa sull’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e sull’art. 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19432 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19432 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 20884/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.106/2024 depositata il 28/03/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025