Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze dell’inattività processuale nel giudizio di legittimità. Il caso analizzato offre un’importante lezione sull’ estinzione del giudizio di cassazione, un esito che può vanificare le ragioni di una parte non per il merito della questione, ma per una semplice dimenticanza procedurale. Approfondiamo come la mancata risposta a una proposta di definizione del relatore possa portare alla chiusura del processo e alla condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Inerziale
Una lavoratrice aveva presentato ricorso per cassazione avverso un decreto emesso da un Tribunale, presumibilmente nell’ambito di una controversia con il suo ex datore di lavoro, una nota compagnia aerea in amministrazione straordinaria. Il procedimento, una volta giunto dinanzi alla Suprema Corte, ha seguito l’iter previsto per la trattazione dei ricorsi.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze
Nell’ambito del procedimento semplificato previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, il giudice relatore ha formulato una proposta per una rapida definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata ai legali di entrambe le parti, aprendo per la parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che il suo ricorso venisse comunque discusso e deciso dalla Corte.
Tuttavia, questo termine è trascorso senza che la ricorrente o il suo difensore presentassero alcuna istanza. Questo silenzio è stato l’elemento cruciale che ha determinato l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni, ha applicato rigorosamente la normativa processuale. Ha ritenuto che l’inerzia della parte ricorrente equivalesse a una rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, ha dichiarato l’ estinzione del giudizio di cassazione e ha condannato la lavoratrice a rimborsare le spese legali sostenute dalla compagnia aerea avversaria.
La condanna alle spese è stata quantificata in 4.000,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su due pilastri normativi. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione del ricorso nel termine previsto, il ricorso stesso si intende rinunciato. La norma mira a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, incentivando la chiusura di quei procedimenti il cui esito appare prevedibile.
In secondo luogo, la Corte ha applicato l’art. 391 del medesimo codice, che è la conseguenza diretta della rinuncia: il processo si estingue. La stessa norma impone al giudice di provvedere anche sulle spese processuali, che, di regola, vengono poste a carico della parte che ha rinunciato, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: la diligenza. Il silenzio o l’inattività possono avere conseguenze giuridiche definitive e pregiudizievoli. Per chi intraprende un percorso giudiziario, specialmente in una sede complessa come la Cassazione, è vitale monitorare attivamente ogni fase del procedimento e rispettare scrupolosamente le scadenze. La mancata richiesta di una decisione, in questo caso, non solo ha impedito un esame nel merito delle proprie ragioni, ma ha anche comportato un significativo onere economico per la parte ricorrente, condannata a pagare le spese legali avversarie. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di una gestione attenta e proattiva del contenzioso.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede una decisione entro il termine dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio di cassazione per inattività del ricorrente?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. La Corte provvede alla liquidazione delle spese nel medesimo provvedimento che dichiara l’estinzione.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
Il fondamento si trova nel combinato disposto dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., che equipara la mancata richiesta di decisione alla rinuncia, e dell’art. 391 cod. proc. civ., che prevede l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19046 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19046 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13034/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
, contro
RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.985/2023 depositata il 23/04/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025