Estinzione del Giudizio di Cassazione per Silenzio: Analisi di un Decreto Recente
Nel complesso mondo della giustizia, i tempi e le procedure non sono dettagli, ma elementi sostanziali che possono determinare l’esito di una controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, sancendo l’estinzione del giudizio di cassazione a causa della mancata risposta della parte ricorrente a una proposta della Corte stessa. Questo caso offre spunti fondamentali sull’importanza della diligenza processuale.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un’importante società di trasporti avverso una sentenza della Corte d’Appello. La società, assistita dal proprio legale, aveva impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Dall’altra parte, due ex dipendenti, costituitisi come controricorrenti, si opponevano alle pretese dell’azienda.
Il procedimento seguiva il suo corso ordinario fino a quando, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, il giudice relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio, comunicandola a tutte le parti coinvolte tramite i rispettivi domicili digitali.
La Proposta della Corte e l’Inerzia della Parte: Causa dell’estinzione del giudizio di cassazione
L’articolo 380-bis c.p.c. prevede un meccanismo per accelerare la definizione dei ricorsi. Il relatore, esaminati gli atti, può proporre una soluzione rapida (ad esempio, rigetto o inammissibilità del ricorso). Le parti, ricevuta tale proposta, hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere, con un’istanza formale, che la Corte decida comunque il ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio.
Nel caso in esame, questo passaggio è stato decisivo. Nonostante la comunicazione fosse stata regolarmente ricevuta, la società ricorrente ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio processuale non è stato interpretato come una semplice dimenticanza, ma come un comportamento con precise conseguenze legali.
Le Conseguenze del Silenzio
La norma è chiara: la mancata richiesta di decisione entro il termine stabilito equivale a una rinuncia al ricorso. La legge presume, in modo inconfutabile, che la parte ricorrente, di fronte alla proposta del relatore, abbia perso interesse a proseguire il giudizio. Di conseguenza, il processo non può più continuare e deve essere dichiarato estinto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha applicato in modo lineare il disposto normativo. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire. Pertanto, hanno ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato.
Sulla base di questa premessa, richiamando l’art. 380-bis, secondo comma, e l’art. 391 del codice di procedura civile, la Corte ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di cassazione. Inevitabilmente, a questa declaratoria è seguita la statuizione sulle spese processuali. Secondo il principio della soccombenza virtuale, la parte che ha dato causa all’estinzione (in questo caso, la ricorrente) è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dai controricorrenti per difendersi nel giudizio di legittimità. Le spese sono state liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto, sebbene tecnicamente semplice, è un monito fondamentale per avvocati e parti processuali. Sottolinea come l’inerzia e la mancata osservanza dei termini perentori possano avere effetti drastici e irreversibili, equiparabili a una sconfitta nel merito. L’estinzione del giudizio di cassazione non è solo una formalità procedurale, ma la fine del percorso giudiziario, con l’ulteriore onere della condanna alle spese. La gestione attenta delle comunicazioni telematiche e il rispetto delle scadenze sono, quindi, elementi cruciali per la tutela efficace dei propri diritti in ogni grado di giudizio.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Qual è la conseguenza principale dell’estinzione del giudizio per la parte che ha presentato il ricorso?
La conseguenza principale è la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità, come liquidate dalla Corte.
Su quali basi normative la Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio in questo caso?
La Corte basa la sua decisione sull’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio della parte ricorrente a una rinuncia, e sull’art. 391 dello stesso codice per la regolamentazione delle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 20089 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 20089 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17665/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME e COGNOME, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza
n. 87/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025