Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 12425 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO iscritto al numero -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, difensore di sé medesimo
-controricorrente – avverso l ‘ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA emessa il 18 maggio 2023 nel procedimento civile iscritto al n. 41737/NUMERO_DOCUMENTO del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 7 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni patiti per la diffamazione del proprio onore e reputazione perpetrata dal COGNOME mediante espressioni riportate in post su social network ed in un libro (intitolato ‘ Monnezza Capitale ‘) edito dalla convenuta;
con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Roma, sul rilievo della avvenuta costituzione di parte civile di NOME COGNOME nel procedimento penale promosso innanzi il medesimo ufficio giudiziario a carico di NOME COGNOME per il reato di diffamazione in relazione agli stessi fatti oggetto di domanda di ristoro, ha dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 75 del codice di procedura penale, il giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni;
avverso detto provvedimento propone regolamento di competenza NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, cui resistono, con distinte memorie, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso;
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa;
AVV_NOTAIOiderato che
è superflua l’esposizione dei motivi dedotti da parte ricorrente a suffragio del proposto regolamento di competenza;
esso è infatti inammissibile, dacché diretto avverso un’ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata ai sensi dell’art. 75 cod. proc. pen.;
costituisce affermazione reiterata nella giurisprudenza di legittimità quella per cui il trasferimento dell ‘ azione civile nel processo penale di cui all’ art. 75 cod. proc. pen. determina una vicenda estintiva del
processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall ‘ art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto di detta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 05/04/2013, n. 8353, cfr. Cass. 05/07/2022, n. 21284; Cass. 10/11/2021, n. 33214; Cass. 18/07/2013, n. 17639; in precedenza, Cass. 16/05/2012, n. 7633);
a tale orientamento va data continuità, pur con le puntualizzazioni seguenti circa le premesse sistematiche ed i riverberi operativi;
occorre, a tal fine, prendere le mosse dal concetto di litispendenza; nel lessico giuridico, detto sintagma, oltre all’accezione (suggerita dalla matrice etimologica) di attuale pendenza di una lite, designa il fenomeno per cui « una stessa causa » (secondo la formulazione dell’art. 39, primo comma, del codice di rito) – o, per meglio dire, due cause contrassegnate dall’identità degli elementi conformativi: parti, petitum e causa petendi -sia contestualmente radicata « davanti a giudici diversi » (così ancora l’art. 39, primo comma, cod. proc. civ.), locuzione da intendersi nel significato di uffici giudiziari diversi;
ove si verifichi una vicenda del genere innanzi giudici ordinari del nostro Stato (per essere la litispendenza c.d. internazionale, ovvero nei rapporti tra giudice italiano e giudice straniero, regolata dall’art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218), il menzionato art. 39 stabilisce un meccanismo di coordinamento tra le identiche cause, ispirato a ragioni di economia processuale ed all’esigenza di evitare il possibile formarsi di giudicati (praticamente) contraddittori: il giudice successivamente adito pro vvede all’eliminazione dal mondo giuridico della controversia instaurata per seconda, dichiarando la litispendenza e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, con un’ordinanza impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
pur improntata ad analoga ratio , differente è la disposizione dettata per l’ipotesi in cui la contestuale pendenza di cause uguali (quindi lato sensu riconducibili alla individuata nozione di litispendenza) intersechi l’àmbito giurisdizionale civile e quello penale : più specificamente, quando un’azione, già esercitata con domanda di natura civile, venga trasferita, per opzione della parte attrice, nell’alveo del processo penale intrapreso nei confronti del soggetto convenuto nel giudizio civile, imputato in quello penale;
in siffatta evenienza, l’art. 75 cod. proc. civ., con norma avente natura speciale, attribuisce all’esercizio della facoltà di translatio ad opera dell’attore espressa efficacia di rinuncia agli atti del processo civile, in tal guisa tipizzando positivamente una (ulteriore rispetto a quelle previste dal codice di procedura civile) fattispecie di estinzione del processo civile;
detto in altre parole, il giudice adito in sede civile – verificato che l’attore abbia, con la costituzione quale parte civile nel procedimento penale promosso a carico del soggetto ab origine civilmente convenuto, trasferito la stessa azione già spiegata – deve pronunciare la chiusura del processo civile, dichiarandone l’estinzione: così risulta vanificato il rischio di pronunce contrastanti sulla medesima domanda;
orbene, alla vicenda estintiva del processo così prevista non può che applicarsi lo statuto di disciplina delineato, in linea generale, nel titolo primo, capo settimo, sezione terzo, del secondo libro del codice di procedura civile, con i necessari adattamenti legati alla peculiarità della situazione: così il trasferimento dell’ azione civile nel processo penale, qualificata dalla legge come rinuncia agli atti, importa la estinzione del processo civile senza necessità dell’accettazione ad opera delle altre parti costituite (Corte Cost., 23/05/2002, n. 211);
non ostandovi alcuna incompatibilità, invece, il provvedimento dichiarativo dell’estinzione ex art. 75 cod. proc. pen. è impugnabile con
il reclamo di cui all’art. 308 cod. proc. civ., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva (e, nel caso di specie, per sottoporre a controllo la valutazione sulla sussistenza della identità dell’azione esperita nei due differenti plessi giudiziari);
tanto esclude la praticabilità avverso la declaratoria di estinzione del processo civile per detta causale del regolamento di competenza, rimedio impugnatorio operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile;
la enunciata conclusione si pone in linea di logica coerenza con il fermo convincimento di questa Corte, espresso nella sua veste più tipica di supremo organo della nomofilachia, circa la inammissibilità del regolamento di competenza per disciplinare conflitti sulla ripartizione della potestas iudicandi tra giudice civile e giudice penale, appartenenti allo stesso ufficio o ad uffici giudiziari diversi (sull’argomento, basti il richiamo a Cass., Sez. U, 06/12/2021, n. 38596);
il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile, con assorbimento dello scrutinio dei motivi sollevati;
non vanno liquidate le spese del presente giudizio di legittimità n favore della resistente RAGIONE_SOCIALE, attesa la tardività della scrittura difensiva (depositata il 24 luglio 2023, a fronte di un ricorso per regolamento notificato il 12 giugno 2023): pur ribadita la natura non perentoria del termine di cui all ‘ art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., della memoria in discorso non può tenersi conto, in ragione della puntuale eccezione formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa (cfr. Cass. 05/07/2022, n. 21284; Cass. 21/12/2010, n. 25891, Cass. 14/03/2018, n. 6380);
il contenuto in parte innovativo della presente decisione rispetto ai pregressi indirizzi della giurisprudenza di legittimità giustifica invece la
integrale compensazione delle spese del regolamento nei rapporti tra il ricorrente ed il resistente NOME COGNOME;
attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
tale norma si applica invero anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636);
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio tra NOME COGNOME e NOME COGNOME;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione