Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7473-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 730/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 446/2022;
Oggetto
R.G.N. 7473/20
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COGNOME
Rep.
Ud. 05/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO che
1.La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale della che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore indicato in epigrafe, dipendente di Trenitalia, aveva accertato il suo diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme specificate.
La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell’indennità di assenza dalla residenza, dell’indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande.
La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO che
Attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio.
L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte de l controricorrente induce a porre a carico della parte ricorrente – in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, inserendosi il ricorso in un più vasto contenzioso che ha visto in questa sede soccombere la ricorrente – le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi -tipici di rigetto dell’ impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME