Estinzione del giudizio in Cassazione: il silenzio che costa caro
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali e le scadenze non sono meri formalismi, ma elementi essenziali che determinano l’esito di una controversia. Il recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del giudizio, con conseguente condanna alle spese. Questa decisione ruota attorno all’applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, un meccanismo pensato per accelerare i tempi della giustizia, ma che richiede massima attenzione da parte dei contendenti.
I Fatti del Caso
Una nota società operante nel settore dei trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, presentando ricorso per Cassazione. Il caso era stato assegnato alla Sezione Lavoro. Durante la fase preliminare, la Corte, valutati gli atti, ha ritenuto di poter applicare il procedimento semplificato previsto dall’art. 380-bis c.p.c., formulando una proposta di definizione del giudizio e comunicandola a entrambe le parti.
Questo meccanismo consente alla Corte di suggerire una possibile risoluzione quando il ricorso appare, ad esempio, inammissibile o manifestamente infondato. La legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per valutare la proposta e decidere se insistere per una decisione nel merito, presentando un’apposita istanza.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Estinzione del giudizio
Nel caso specifico, la società ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione contenente la proposta della Corte, non ha compiuto alcuna azione. È infatti trascorso il termine perentorio di quaranta giorni senza che venisse depositata l’istanza per la fissazione della decisione del ricorso.
Questo silenzio non è stato privo di conseguenze. La normativa, in particolare il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., è estremamente chiara: la mancata richiesta di una decisione entro il termine stabilito equivale a una rinuncia al ricorso. Si tratta di una presunzione legale di rinuncia, che innesca automaticamente il meccanismo dell’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con il decreto in esame, ha agito come un mero notaio di quanto previsto dalla legge. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza che la parte ricorrente manifestasse la volontà di proseguire il giudizio.
Di conseguenza, hanno ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato. A norma dell’art. 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso comporta l’obbligo di dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. L’estinzione, tuttavia, non chiude la vicenda senza strascichi. La legge prevede che la Corte debba provvedere anche sulle spese processuali.
La decisione sulle spese è stata una conseguenza diretta del comportamento della ricorrente. La parte la cui inerzia ha causato la chiusura del processo è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte. La Corte ha liquidato un importo per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, disponendo il pagamento diretto in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le Conclusioni
La vicenda analizzata ribadisce un principio fondamentale: nel processo, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, ogni atto e ogni scadenza hanno un peso determinante. L’introduzione di meccanismi come quello previsto dall’art. 380-bis c.p.c. mira a snellire il contenzioso, ma impone alle parti e ai loro difensori una vigilanza costante. Ignorare una comunicazione della Corte o lasciar decorrere un termine non è una strategia processuale, ma una scelta che la legge interpreta come una rinuncia, con tutte le implicazioni del caso, inclusa la condanna alle spese. Questo decreto serve da monito sull’importanza di una gestione attenta e proattiva del contenzioso legale in ogni sua fase.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il ricorso si intende rinunciato per legge. Di conseguenza, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il caso senza una decisione sul merito.
Qual è il termine per chiedere la decisione sul ricorso dopo aver ricevuto la proposta della Corte?
Il termine previsto dalla norma è di quaranta giorni, che decorrono dalla comunicazione della proposta alla parte ricorrente.
In caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta, chi paga le spese legali?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione (in questo caso, la parte ricorrente) viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte per difendersi nel giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19430 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19430 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23440/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME CONSOLATO, elettivamente domiciliato in TORINO – RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.284/2024 depositata il 06/05/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME
Così deciso in Roma, il 11/07/2025