Estinzione del giudizio: quando rinunciare al ricorso conviene
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza di merito. Ciò accade, ad esempio, quando la parte che ha promosso l’impugnazione decide di fare un passo indietro attraverso la rinuncia al ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle importanti conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda le spese legali e il versamento del contributo unificato. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna alla Rinuncia in Cassazione
La controversia nasce da una causa di lavoro. In secondo grado, la Corte d’Appello di Milano aveva riformato la decisione iniziale, condannando una società di componenti meccanici a versare a un suo ex dipendente una somma di oltre 48.000 euro, oltre a rivalutazione e interessi.
Insoddisfatta della sentenza, la società ha presentato ricorso per cassazione, sollevando nove motivi di contestazione. Il lavoratore, a sua volta, si è difeso presentando un controricorso. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi sul merito della questione, si è verificato un colpo di scena: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla controparte, il lavoratore.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Giudizio
Preso atto della rinuncia e della sua accettazione, la Corte di Cassazione ha applicato le norme procedurali previste per questi casi. Ai sensi dell’art. 390 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il processo estinto. Questa decisione ha avuto due importanti corollari:
1. Spese Processuali: Non è stata emessa alcuna condanna al pagamento delle spese legali.
2. Contributo Unificato: La società ricorrente è stata esonerata dal versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, spesso definito ‘doppio contributo’.
Le Motivazioni: L’Accordo tra le Parti e le Sue Conseguenze
La decisione della Corte si fonda su una precisa logica giuridica, delineata dal codice di procedura civile e consolidata dalla giurisprudenza. La motivazione ruota attorno alla natura consensuale della chiusura del processo.
In primo luogo, per quanto riguarda le spese legali, l’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile stabilisce che quando la rinuncia è accettata, le parti possono regolare le spese tra di loro. In assenza di un accordo esplicito, la legge presume che ciascuna parte si faccia carico delle proprie. La Corte, constatando la ‘reciproca adesione’ alla rinuncia, ha semplicemente applicato questa regola, senza disporre alcuna condanna.
In secondo luogo, e forse è questo l’aspetto più rilevante, la Corte ha affrontato la questione del ‘doppio contributo’. L’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. Si tratta di una misura sanzionatoria per disincentivare le impugnazioni infondate.
Tuttavia, la Cassazione, richiamando suoi precedenti (Cass. n. 3688/2016 e n. 23175/2015), ha ribadito un principio fondamentale: la declaratoria di estinzione del giudizio non è equiparabile al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità. L’estinzione deriva da un atto volontario e concorde delle parti, non da una valutazione negativa dell’impugnazione da parte del giudice. Pertanto, la norma sanzionatoria non trova applicazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
L’ordinanza in esame offre spunti pratici di notevole interesse. La scelta di rinunciare a un ricorso per cassazione, soprattutto se seguita dall’accettazione della controparte, può rivelarsi una strategia processuale vantaggiosa. Permette di chiudere definitivamente una controversia, evitando i rischi e i costi di un giudizio dall’esito incerto. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: la rinuncia accettata non solo pone fine al processo, ma comporta anche un significativo risparmio economico, escludendo sia la condanna alle spese legali della controparte sia il pagamento del raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una via d’uscita ‘onorevole’ dal processo, che le parti dovrebbero considerare attentamente nel bilanciamento dei propri interessi.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
Il processo si conclude con una declaratoria di estinzione del giudizio. Ciò significa che la Corte non emette una decisione sul merito della questione, ma prende semplicemente atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
In base all’ordinanza e all’art. 391 c.p.c., la Corte non dispone nulla riguardo alle spese processuali. La reciproca adesione delle parti alla rinuncia fa sì che, di norma, ogni parte sostenga i propri costi legali, salvo diverso accordo tra loro.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’estinzione del giudizio non è una delle ipotesi (rigetto, inammissibilità o improcedibilità) previste dalla legge per l’applicazione di questa sanzione. Pertanto, la parte rinunciante è esonerata dal versamento di tale ulteriore importo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18685-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 327/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO depositata il 01/06/2020 R.G.N. 45/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 18685/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
Rilevato che
la Corte di appello di Milano, accogliendo l’appello presentato da NOME COGNOME, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al lavoratore la somma di € 48.189,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE con 9 motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024