Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5627 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2045/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ANCONA n. 9474/2016 depositato il 07/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro l’esclusione dal passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito di € 121.673,64 insinuato a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di trasporto di merci internazionale eseguito a mezzo di sub-vettore;
-il Fallimento intimato ha resistito con controricorso;
-in data 15.9.2023 Eurotubi, vista la proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., ha presentato istanza di decisione ex art. 380-bis comma 2 c.p.c.;
-il 19.1.2023 il Fallimento ha depositato ‘istanza di prelievo’;
-con istanza congiunta del 20.1.2025 le parti hanno chiesto l’estinzione del processo a spese compensate dando atto del l’intervenuta rinuncia al ricorso e della sua accettazione
CONSIDERATO CHE
-sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l’intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
-non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228 /12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2025.