Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma il Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso, anche se complesso e giunto fino in Cassazione, possa concludersi non con una sentenza di merito, ma con una declaratoria di estinzione del giudizio. Questo avviene quando le parti trovano un accordo, decidendo di porre fine alla lite in modo consensuale. Analizziamo il caso per comprendere le dinamiche processuali e le implicazioni pratiche di tale esito.
I Fatti del Caso: Distanze tra Costruzioni e la Controversia Iniziale
La vicenda trae origine dalla domanda di una proprietaria volta a ottenere l’arretramento di un manufatto, descritto come un ‘armadio metallico contenente una centrale termica’, installato da una società sul lastrico solare dell’edificio confinante. La ricorrente sosteneva che tale manufatto dovesse essere qualificato come ‘costruzione’ e, di conseguenza, dovesse rispettare le distanze legali previste dall’art. 9 del d.m. 1444/1968.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, ordinando l’arretramento. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione. Pur qualificando il manufatto come ‘costruzione’, i giudici di secondo grado avevano ritenuto inapplicabile la normativa specifica invocata dalla proprietaria, stabilendo che, poiché la distanza rispettava quella minima prevista dal Codice Civile (art. 873 c.c.), l’impianto poteva rimanere al suo posto.
La Svolta: l’Estinzione del Giudizio per Accordo
La questione è quindi approdata in Corte di Cassazione, con la proprietaria che ha presentato ricorso principale e la società che ha risposto con un controricorso e un ricorso incidentale. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi nel merito, è intervenuto un fatto decisivo: le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia, comunicando di aver risolto la controversia in via consensuale.
Questo atto ha cambiato completamente il corso del procedimento. Invece di analizzare i motivi dei ricorsi e decidere chi avesse ragione sulla qualificazione del manufatto e sulle distanze da rispettare, la Corte ha dovuto semplicemente prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione dell’ordinanza è di natura puramente processuale e si fonda sull’articolo 391 del Codice di procedura civile. Questa norma disciplina, tra le altre cose, la rinuncia al ricorso in Cassazione. La Corte ha rilevato che le parti avevano depositato un atto di rinuncia sia al ricorso principale che a quello incidentale, manifestando l’intenzione di definire consensualmente la controversia. Poiché vi è stata l’adesione di entrambe le parti, non era necessaria alcuna pronuncia sulle spese di giudizio.
La Corte, pertanto, non è entrata nel merito della questione (se l’armadio metallico fosse una ‘costruzione’ ai fini delle distanze o quali norme applicare), ma si è limitata a dare attuazione alla volontà delle parti, dichiarando l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è chiuso definitivamente senza un vincitore o un vinto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’autonomia delle parti. Anche in pendenza di un giudizio di legittimità, le parti conservano il potere di trovare un accordo e porre fine alla lite. Questo esito, l’estinzione del giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere. La sentenza d’appello impugnata rimane l’ultima pronuncia di merito sulla vicenda, ma la sua efficacia può essere superata dai termini dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti. Per i contendenti, questa soluzione offre il vantaggio di una chiusura certa e immediata della controversia, evitando i costi e i tempi di un’ulteriore fase processuale e l’incertezza della decisione finale.
Cosa accade quando le parti in causa davanti alla Corte di Cassazione raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo, possono depositare un atto di rinuncia al ricorso (principale e incidentale). La Corte, preso atto della volontà consensuale di porre fine alla lite, dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il processo.
Perché il giudizio in questo caso è stato dichiarato estinto e non deciso nel merito?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché le parti hanno manifestato la loro volontà di terminare la controversia attraverso un accordo, rinunciando ai rispettivi ricorsi. In base all’art. 391 del Codice di procedura civile, questa rinuncia, se accettata dalla controparte, porta all’estinzione del processo senza una decisione sul merito della questione.
L’ordinanza della Cassazione stabilisce se l’armadio metallico era una costruzione che doveva rispettare determinate distanze?
No, l’ordinanza non si pronuncia su questo punto. Poiché il processo si è estinto a causa dell’accordo tra le parti, la Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi dei ricorsi e quindi non ha stabilito se la Corte d’Appello avesse deciso correttamente sulla natura del manufatto e sulle distanze legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5034 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30729/2019 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOMEcontroricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2383/2019 depositata il 03/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorreva con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da essa ricorrente nei confronti della spa RAGIONE_SOCIALE per l’arretramento, a termini dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, di un ‘armadio metallico contenente una centrale termica’, realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE sul lastrico solare dell’edificio limitrofo a quello della ricorrente. La Corte di Appello, qualificato il manufatto come ‘costruzione’, riteneva che non vi fossero i presupposti per l’applicazione del primo comma, n. 2, del citato art. 9 d.m. 1444/1968, e che il manufatto, essendo a distanza superiore a quella prevista dall’art. 873 c.c. dalla costruzione della Damonte, potesse restare dove era stato eretto.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, contro il passaggio della sentenza della Corte di Appello con cui il manufatto era stato ritenuto una costruzione;
il 27 novembre 2024 le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, dando conto di avere definito consensualmente la controversia;
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna pronuncia sulle spese, stante l’adesione dell’altra parte ;
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2025.