Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo Mette Fine alla Causa in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso complesso, giunto fino alla Corte di Cassazione, possa concludersi non con una sentenza, ma con una dichiarazione di estinzione del giudizio. Questo avviene quando le parti, anziché attendere la decisione del giudice, trovano un’intesa e decidono di porre fine alla disputa attraverso un accordo transattivo. Analizziamo come si è arrivati a questa soluzione e quali sono le implicazioni procedurali.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro. Un ex dipendente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 50.000 euro a titolo di TFR, ferie e tredicesima. La società datrice di lavoro si era opposta, sostenendo a sua volta di vantare un credito ben più cospicuo, pari a oltre 400.000 euro, per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto le ragioni di entrambe le parti: riconosceva il credito del lavoratore, ma anche quello, di gran lunga superiore, della società, disponendo una compensazione tra le somme. La Corte d’Appello, successivamente, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale del lavoratore sia quello incidentale proposto dall’azienda.
La Svolta: l’Accordo e la Rinuncia ai Ricorsi
Giunta la causa dinanzi alla Corte di Cassazione, con un ricorso principale del lavoratore e un controricorso con ricorso incidentale dell’azienda, le parti hanno compiuto un passo decisivo. Hanno depositato un atto congiunto, comunicando di aver raggiunto un accordo transattivo presso la competente Commissione Provinciale del Lavoro.
Con questo atto, il lavoratore ha formalmente rinunciato al proprio ricorso principale e la società, accettando tale rinuncia, ha a sua volta rinunciato al proprio ricorso incidentale. Le parti hanno quindi richiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali, come pattuito nel loro accordo.
Le Motivazioni della Decisione sulla Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta delle parti. La motivazione della sua ordinanza è prettamente procedurale e si fonda su due articoli chiave del Codice di Procedura Civile.
In primo luogo, l’articolo 390 c.p.c. stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza o la discussione. La rinuncia, se accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, produce l’estinzione del processo.
In secondo luogo, l’articolo 391, ultimo comma, c.p.c. prevede che, in caso di rinuncia, il giudice dichiari l’estinzione del processo. Crucialmente, la norma specifica che non vi è alcun provvedimento sulle spese. Questo perché, avendo le parti raggiunto un accordo, si presume che la regolamentazione delle spese legali sia parte integrante della transazione stessa.
La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti formali (la rinuncia congiunta e l’accettazione) e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento: la volontà delle parti può prevalere sulla prosecuzione del contenzioso. L’estinzione del giudizio per accordo rappresenta una soluzione efficiente che permette di evitare i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale, garantendo una risoluzione certa e concordata della lite. Un’altra importante conseguenza pratica è stata l’esclusione del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. Tale sanzione, prevista per chi perde integralmente l’impugnazione, non si applica nei casi di estinzione del processo, poiché non vi è una decisione di rigetto nel merito.
Cosa succede se le parti di una causa raggiungono un accordo mentre il processo è in corso in Cassazione?
Le parti possono depositare un atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia. Questo porta la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il processo senza una decisione sul merito.
In caso di estinzione del giudizio per accordo, come vengono regolate le spese legali?
A norma dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., la Corte non emette alcun provvedimento sulle spese. Si presume che la loro ripartizione sia stata definita dalle parti stesse all’interno dell’accordo transattivo raggiunto.
L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che, in caso di estinzione del processo, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, poiché tale misura si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22872 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13096/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 57/2022 depositata il 06/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Trento con sentenza n. 8/2022 revocava il decreto ingiuntivo, ottenuto da NOME COGNOME per l’importo di € 50.627,30 relativo a TFR, indennità ferie e tredicesima, maturate in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, dall’11 maggio 2009 al 31 gennaio 2019, dichiarava la sussistenza di un credito del COGNOME verso la società RAGIONE_SOCIALE pari ad €50.627,30 oltre accessori e dichiarava la sussistenza, in capo alla società opponente, di un credito verso il RAGIONE_SOCIALE di € 408.685,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali; rigettava la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla pretesa risarcitoria correlata alla sentenza del tribunale di Trento 150/2019; condannava il RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla società ‘quanto quest’ultima sarà tenuta pagare a COGNOME NOME per l’attività svolta’ presso la società tra gennaio e maggio 2018; disponeva la compensazione ‘atecnica’ tra i crediti accertati con condanna del COGNOME al pagamento di quanto risultante dalla differenza tra le rispettive postazioni creditorie; compensava le spese di lite per un quinto ponendo i restanti quattro quinti a carico del COGNOME.
La Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 57/2022 del 6.12.2022 rigettava sia l’appello principale, proposto dal COGNOME, che l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in merito all’unica propria domanda rigettata.
Avverso tale pronuncia il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e la RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.
In data 8 luglio 2024 le parti hanno depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso e contestuale accettazione chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, avendo raggiunto un accordo transattivo innanzi la RAGIONE_SOCIALE Provinciale del RAGIONE_SOCIALE Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in data 2 luglio 2024. Con tale atto il COGNOME ha rinunciato al ricorso principale e la RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia, a sua volta rinunciando al ricorso incidentale.
Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.;
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 10 luglio