Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5813 del RG/2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.; elettivamente domiciliata pr esso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rapp rappresentante p.t., elettivamente domiciliata p resso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti;
-ricorrente incidentale-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
–
contro
ricorrente all’incidentale – avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 31.08.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.04.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2019, dichiarava prescritto il diritto della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, quale società conferitaria di ramo d’azienda a seguito di scissione) ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della RAGIONE_SOCIALE, e quest’ultima società alla restituzione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con sei motivi; la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale autonomo.
RITENUTO CHE
Le parti hanno ritualmente depositato un’istanza congiunta, rispettivamente, di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le stesse parti senza pronuncia sulle spese.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto in conformità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 10 aprile