Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4373 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
Oggetto: Responsabilità contrattuale –
Contratto di Trasporto -Costi minimi in
materia di autotrasporto -Rinuncia Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17257/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo (pec: EMAIL, EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura
C.C. 8.01.2025
r.g.n. 17257/2021
Pres. L. COGNOME
Est. I. Ambrosi speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’Aquila n. 711/2021, pubblicata il 14 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d ‘a ppello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata, in riforma della sentenza di prime cure , ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da COGNOME ex art. 2951 c.c. del diritto alla corresponsione delle somme richieste ex art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 (costi minimi in materia di autotrasporto) da RAGIONE_SOCIALE, in ragione di trasporti effettuati dall’ottobre 2009 all’ottobre 2011 e dal settembre 2012 a marzo 2014 , sul rilievo della stipula del contratto di trasporto in data 1/09/2009, delle successive proroghe dello stesso, nonché della messa in mora del 9/06/2014.
Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’acco glimento del primo e quarto motivi di ricorso con assorbimento dei restanti.
In data 7 novembre 2024 RAGIONE_SOCIALE e in data 17 dicembre 2024 Dell’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso e al controricorso, in cui hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della
C.C. 8.01.2025
r.g.n. 17257/2021
Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME
materia del contendere in ragione di un intervenuto accordo transattivo tra le parti, con spese compensate.
Ragioni della decisione
La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la ‘ Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2951 cod.civ.’ per avere la Corte di merito ritenuto atti idonei a interrompere la prescrizione la sottoscrizione del contratto e le sue successive proroghe, nonché l’atto di messa in mora del 9.6.2014 .
Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione, dell’art. 1, comma 4 e 6, della legge n. 132 del 1968, dell’art. 129, del d.P.R. n. 130 del 1969, degli artt. 25, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978, dell’art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1969, dell’art. 1, comma 18, degli artt. 4, comma 12 e 8, quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, dell’art. 79 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) ‘ .
Con il terzo motivo, lamenta la ‘ Violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. E in relazione ai principi generali in tema di giurisdizione. Violazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 15 aprile 1994, degli artt. 2, 5 e 8 sexies del d.lgs. n. 502 e dei principi generali in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie e di quelli in materia di illegittimità derivata degli atti amministrativi ‘ ; nonché ‘ la violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. in materia di interpretazione degli atti amministrativi e delle norme di relazione con riguardo alla carenza assoluta di potere da parte della Pubblica Amministrazione’ .
Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione dell’art. 111, 6 comma, Cost.,. 132, 2 comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 ‘disposizioni per l’attuazione’ del codice di procedura civile. Nullità della sentenza per motivazione apparente ‘.
C.C. 8.01.2025
r.g.n. 17257/2021
Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME
Con il quinto motivo denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., degli artt. 50 e 59 del d.lgs. n. 298 del 1974, per avere i giudici di merito applicato l’abrogato sistema della cd. tariffa a forcella quale base dei calcoli dei conguagli ex art. 83 bi s cit.’; in particolare, lamenta che la Corte d’appello abbia definito la causa adottando una motivazione per relationem che, esaurendosi in apodittico rinvio a ‘precedenti’ della Corte di cassazione, senza alcun esame delle censure e delle questioni oggetto di giudizio, si rivelerebbe soltanto apparente.
Superfluo l’esame dei motivi di ricorso atteso che, nelle more del presente giudizio di legittimità, le parti hanno definito la loro controversia mediante un accordo transattivo e hanno entrambe rinunciato al presente giudizio, chiedendo si dichiari la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P ertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità . Come concordemente richiesto dalle parti, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra di esse.
Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Per questi motivi
la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Trattandosi di inammissibilità non originaria, non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile l’ 8