Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo tra le Parti Annulla la Sentenza
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi, spesso in modo vantaggioso per entrambe le parti. Ciò accade quando, nel corso del processo, le parti trovano un accordo che risolve la loro disputa, rendendo superflua una decisione del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo istituto, illustrando le importanti conseguenze che un accordo transattivo può avere, anche quando il processo è giunto al suo grado più alto.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Mansioni Superiori alla Cassazione
La vicenda ha origine dalla domanda di una lavoratrice che aveva citato in giudizio la propria azienda datrice di lavoro. La dipendente chiedeva il riconoscimento di un inquadramento superiore e il pagamento delle relative differenze retributive, sostenendo di aver svolto mansioni di livello più elevato rispetto a quelle contrattuali.
Tuttavia, sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto le sue richieste. Determinata a far valere le proprie ragioni, la lavoratrice aveva proposto ricorso per Cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta: l’Accordo di Conciliazione e l’Estinzione del Giudizio
Proprio mentre la causa era pendente davanti alla Corte di Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti, assistite dai loro legali, hanno raggiunto un accordo. Hanno formalizzato la loro intesa in un verbale di conciliazione sottoscritto in sede assistita, risolvendo così la lite in via stragiudiziale.
Successivamente, i difensori hanno depositato un’istanza congiunta in Cassazione, chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio in virtù dell’accordo raggiunto. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del processo.
La Decisione della Corte: Cessazione della Materia del Contendere
La Corte di Cassazione, ricevuta l’istanza e verificato l’avvenuto accordo, ha accolto la richiesta delle parti. Con la propria ordinanza, ha dichiarato estinto il giudizio. Questa decisione non è una mera formalità, ma produce effetti giuridici di grande rilievo. I giudici hanno infatti ribadito un principio fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite: quando le parti definiscono la controversia con un accordo, la Corte deve dichiarare la cessata materia del contendere.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, l’accordo transattivo intervenuto tra le parti fa venir meno l’interesse a una pronuncia del giudice, poiché la lite è stata risolta direttamente dai contendenti. Questo porta alla cosiddetta “cessazione della materia del contendere”.
La conseguenza più importante di questa declaratoria è la perdita di efficacia della sentenza impugnata. In pratica, la decisione della Corte d’Appello, che era sfavorevole alla lavoratrice, viene “neutralizzata” dall’accordo. È come se il giudizio di secondo grado non avesse più alcun valore giuridico, poiché superato dalla volontà congiunta delle parti.
Inoltre, la Corte ha specificato due ulteriori aspetti procedurali:
1. Spese Legali: Poiché le parti avevano già regolato ogni aspetto economico nel loro accordo, incluse le spese legali del giudizio, la Corte non ha dovuto pronunciarsi in merito.
2. Contributo Unificato: L’estinzione del procedimento per accordo impedisce l’applicazione della norma che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso. Dato che il ricorso non è stato respinto nel merito ma il giudizio si è semplicemente estinto, non sussistono i presupposti per tale ulteriore pagamento a carico del ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia il valore strategico della conciliazione come strumento di risoluzione delle controversie, efficace anche nella fase più avanzata del processo. L’estinzione del giudizio a seguito di un accordo non solo pone fine alla lite in modo definitivo e consensuale, ma ha anche il potere di annullare gli effetti delle sentenze precedenti, offrendo alle parti un “nuovo inizio” basato sulla loro volontà negoziale. Si tratta di una soluzione che garantisce certezza, evita i rischi e i costi di un’ulteriore pronuncia giurisdizionale e conferma la centralità dell’autonomia delle parti nel sistema processuale.
Cosa succede se le parti raggiungono un accordo mentre il caso è pendente in Corte di Cassazione?
Le parti possono presentare un’istanza congiunta per chiedere l’estinzione del giudizio. La Corte, preso atto dell’accordo, dichiara cessata la materia del contendere e dichiara il processo estinto.
Se un giudizio si estingue per accordo, la sentenza precedente resta valida?
No, la conseguenza principale della declaratoria di cessata materia del contendere in Cassazione è che la sentenza impugnata perde la sua efficacia. L’accordo tra le parti prevale e supera la decisione del giudice precedente.
In caso di estinzione del giudizio per accordo in Cassazione, si deve pagare l’ulteriore importo del contributo unificato?
No. L’ulteriore versamento del contributo unificato è previsto solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. Poiché con l’accordo il giudizio si estingue senza una decisione nel merito, non sussistono i presupposti per tale pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33585 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15999-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
MANSIONI SUPERIORI
R.G.N. 15999/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 3679/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 2595/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello d i NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande di superiore inquadramento e pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori proposte contro COGNOME, di cui era dipendente;
per la cassazione di tale sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso con 3 motivi, cui ha resistito la società con controricorso;
in prossimità dell’adunanza è stata depositata istanza congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di estinzione del giudizio a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede assistita del 7 agosto 2023 (allegato all’istanza) ;
CONSIDERATO CHE
dal verbale redatto in sede sindacale e prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);
2. poiché le parti hanno regolato anche le spese in detto verbale, non vi è luogo a provvedere sulle stesse in questa sede, e deve darsi corso all’istanza congiunta dei difensori, con declaratoria di estinzione del presente giudizio;
3. ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 ottobre