Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36408 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1700/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv ocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2958/2019 depositata il 30/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per la cassazione della sentenza n. 2958 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 30 maggio 2019, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’importo del risarcimento loro dovuto dagli attuali controricorrenti a titolo di danni non patrimoniali veniva ridotto nella misura di euro 20.000,00 ciascuno;
-le parti, nelle more del presente giudizio, sono addivenute ad un accordo stragiudiziale con il quale hanno posto fine ad ogni aspetto del contendere, ivi compresa la presente controversia, disciplinando anche gli oneri economici di lite con loro integrale compensazione; di conseguenza, i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno rinunciato al ricorso ed a tutte le domande con esso formulate ed i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno accettato la suddetta rinuncia;
ritenuto che:
-deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio e pertanto non è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese di lite.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma in difetto di soccombenza, non sussistono i presupposti in fatto perché una delle parti possa essere gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della