Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17138-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME
Oggetto
R.G.N. 17138/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 2358/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/11/2017 R.G.N. 394/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
con sentenza del 28 novembre 2017 n. 2358 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’INPS per l’impugnazione della intimazione di pagamento nr. NUMERO_DOCUMENTO relativa alla cartella esattoriale nr. NUMERO_DOCUMENTO per il recupero di crediti previdenziali, dichiarando la prescrizione dei crediti;
a fondamento della decisione, la Corte territoriale osservava che l’appellante RAGIONE_SOCIALE assumeva la durata decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta;
correttamente la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397, doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione;
avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico subentrato ex lege alle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’Inps in proprio e quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE con controricorso; NOME COGNOME è rimasto intimato;
il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate riscossione, con memoria depositata nel fascicolo telematico in data 27.11.2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento per cui è causa, in quanto la somma di cui alla cartella di pagamento n. 014/2006/00690161/00/000, sottesa all’intimazione opposta, è stata interamente corrisposta con estinzione del debito, come risulta dall’estratto di ruolo che il medesimo ente ricorrente ha prodotto;
il pagamento satisfattivo del debito con rinuncia dell’Ader al giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell ‘A dunanza camerale del