Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17138-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME;
Oggetto
R.G.N. 17138/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 2358/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/11/2017 R.G.N. 394/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza del 28 novembre 2017 n. 2358 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa intimazione di pagamento nr. 014 2012 9048058228 relativa alla cartella esattoriale nr. 014 2006 00690161 per il recupero di crediti previdenziali, dichiarando la prescrizione dei crediti;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale osservava che l’appellante RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assumeva la durata decennale del termine di prescrizione a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale non opposta;
correttamente la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata successivamente alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento e, in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397, doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione;
avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico subentrato ex lege alle società del gruppo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale procuratore speciale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso; NOME COGNOME è rimasto intimato;
il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
nelle more del giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con memoria depositata nel fascicolo telematico in data 27.11.2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento per cui è causa, in quanto la somma di cui alla cartella di pagamento n. 014/2006/00690161/00/000, sottesa all’intimazione opposta, è stata interamente corrisposta con estinzione del debito, come risulta dall’estratto di ruolo che il medesimo ente ricorrente ha prodotto;
il pagamento satisfattivo del debito con rinuncia RAGIONE_SOCIALE‘Ader al giudizio, comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell ‘A dunanza camerale del