Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4677 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4677 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18457/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 75/2021 depositata il 04/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto di citazione notificato in data 11.04.2014 il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza nr 37050/2013 con il quale il giudice di pace in accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME aveva annullato il decreto ingiuntivo nr 17261/2010 relativo al pagamento della somma complessiva di € 3.355,31.
Si costituiva NOME COGNOME invocando l’avvenuta restituzione del territorio alla P.A. e lo scioglimento del RAGIONE_SOCIALE ed il definitivo subingresso del RAGIONE_SOCIALE e l’avvenuto annullamento delle deliberazioni poste a fondamento dell’azione monitoria.
Con sentenza nr 75/2021 il Tribunale di Roma respingeva l’appello dichiarandolo inammissibile.
In primo luogo osservava che l’appello era stato proposto dopo lo scioglimento dell’ente consortile accertato dalla sentenza nr 16929/2012 del Tribunale e, confermata con la pronuncia nr 24590/2019 emessa dalla Cassazione in rigetto del ricorso avverso la sentenza nr 5483/2016 della Corte di appello di Roma, sicchè il RAGIONE_SOCIALE si doveva ritenere definitivamente estinto a far data dall’anno 2009 , l’originaria opposizione non poteva che essere accolta così come l’impugnazione avverso la decisione del giudice di pace in quanto proposta da un ente ormai cessato.
Osservava poi che le censure svolte dall’appellante erano connotate da genericità e non pertinenza rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione qui impugnata.
Rilevava comunque che le deliberazioni in relazione alle quali era stato chiesto il decreto ingiuntivo erano tutte caducate per effetto di decisioni giudiziali divenute definitive sicchè se a taluno dei giudizi ha partecipato l’appellato , qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in ordine alla situazione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le parti formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
In ogni caso poiché le delibere consortili sono non già contratti di scambio ma atti che stabiliscono regole sul funzionamento di una compagine strutturata o sul comportamento della stessa e quindi dettano norme organizzative o gestorie, alle quali dovrà conformarsi la futura attività dell’ente più o meno’ personificato’ il regime di invalidità da prendere a modello è quello dell’art 2377 c.c. e quindi la pronuncia di annullamento ha effetto rispetto ai soggetti coinvolti nella compagine, contrariamente a quanto prevede l’art 2909 c.c.
Rilevava che la stessa natura di atto collegiale riconducibile all’organizzazione cui aderiscono tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea è vincolante per la medesima organizzazione nella propria
interezza così come nel caso di vizio invalidante resta travolta nei confronti di tutti i componenti la compagine, abbiano o meno partecipato.
Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi cui ha resistito NOME COGNOME eccependo l’inammissibilità della procura per violazione dell’art 83 c.p.c. e comunque contestando la fondatezza dei motivi.
Entrambe le parti hanno depositato brevi memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 30 c.c. nonché degli articoli 11 e segg disp att. c.c. in relazione all’art 360 primo comma c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto nullo l’appello in quanto promosso da un soggetto ormai estinto.
Si sostiene che l’accertamento in sede giudiziale di una causa di scioglimento non avrebbe comportato la diretta estinzione del soggetto ma solo l’apertura della fase di liquidazione
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 2908 e 2909 c.c. in relazione all’art 360 primo comma c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimato a proporre appello nell’anno 2014 senza considerare che la sentenza accertativa della causa di scioglimento è divenuta definitiva solo con il passaggio in giudicato verificatosi nell’anno 2019.
Con il terzo motivo si censura la sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli articoli 342 c.c. e dell’art 132 c.p.c. nonché degli articoli 24 e 111 della Cost in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere il Tribunale considerato carenti sotto l’aspetto della specificità dei motivi di gravame.
Con un quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 91 c.p.c. nonché del D.M. 55/2014 per avere il Tribunale mancato di tenere conto della reciproca soccombenza determinata dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento delle delibere assembleari presupposte.
Si rimprovera inoltre al primo Giudice di aver liquidato la voce per la fase istruttoria in realtà non esplicata.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli articoli 101, 112 e 182 c.p.c nonché dell’art 111 della Cost per aver posto la condanna alle spese a carico del soggetto che rappresentava l’ente malgrado tale questione non fosse stata allegata da alcuna parte e in ogni caso la prospettazione officiosa non era stata effettuata nel rispetto del disposto dell’art 101, secondo comma c.p.c.
In primo luogo va rigettata l’eccezione di nullità della procura ritenuta non rispettosa dei principi enunciati nell’art 83 c.p.c.
La firma per autentica apposta dal difensore in calce al ricorso contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere ed è stata rilasciata in epoca successiva all’atto oggetto di impugnativa.
Ciò posto ragioni di priorità logico giuridico impongono di scrutinare il terzo motivo con cui si censura la valutazione espressa dal Tribunale relativamente alla genericità dei motivi in quanto non rispondenti al modello legale di cui all’ art 342 c.p.c
La censura difetta di specificità.
Giova ricordare come questa Corte ha più volte affermato che la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art 342 c.p.c., pur integrando un “error in procedendo”, che legittima
l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone tuttavia l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’ art 366, comma I nr 6 c.p.c. ,che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza Cedu del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia ( Cass 3612/2022; 2020 nr 29495; 2021 nr 24048)
Nel caso in esame il ricorrente si limita a riportare il contenuto dei motivi di gravame senza tuttavia metterli a confronto con il testo della decisione impugnata che non risulta illustrata quantomeno nei passaggi più significativi il che non consente di apprezzare la fondatezza della doglianza. Non avendo infatti il ricorrente indicato in modo specifico il contenuto della motivazione della pronuncia di primo grado non è possibile apprezzare se l’appello fosse conforme o meno all’art. 342 c.p.c..
Da quanto sopra consegue che anche i primi due motivi devono ritenersi inammissibili non essendo state prospettate ragioni valide a superare la ratio decidendi del Tribunale laddove ha ritenuto l’atto di appello redatto in violazione dei criteri previsti dall’art 342 c.p.c..
Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata applicazione della compensazione delle spese di lite sul presupposto di una reciproca soccombenza.
Sul punto va ricordato che si deve, inoltre, ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la
facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancata motivazione. Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito sulle spese, comunque, ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 c.p.c., è diretta solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione della opportunità di compensarle in tutto in parte, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass 2021 nr 24056; n. 23877/2021; n. 26912/2020).
Con riguardo alla liquidazione della voce trattazione/ istruttoria la doglianza è infondata posto che per quanto riguarda detta voce il giudice l’ha correttamente applicata posto che comunque la stessa spetta sotto il profilo della trattazione.
Il quinto motivo è infondato.
Il Tribunale ha accertato l’estinzione dell’ente consortile pronunciata dal Tribunale con la sentenza nr 16929/2012 e poi confermata con la pronuncia nr 24590/2019 dalla Corte di cassazione.
La decisione giudiziale ha natura ricognitiva della situazione giuridica accertata ( causa di estinzione del RAGIONE_SOCIALE) per effetto della pronuncia di legittimità che ha definito il relativo procedimento sicchè “il difetto di legittimazione attiva retroagisce”, pertanto, “al momento della instaurazione della lite”.
L’accollo delle spese a carico della persona fisica rappresenta l’effetto conseguente alla rilevata estinzione dell’ente per la quale non è richiesta una specifica istanza.
Con riguardo alla prospettata violazione dell’art 101 c.p.c. non è necessario sollecitare il contraddittorio.
L’individuazione del soggetto passivo cui devono essere poste a carico le spese di causa infatti costituisce una questione di diritto (né tanto meno si doveva adottare un provvedimento ex art. 182 cpc, una volta accertata l’estinzione dell’ente).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 1 . 800,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26.02.2026
Il Presidente (NOME COGNOMECOGNOME