SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 619 2026 – N. R.G. 00046676 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
in funzione monocratica, in persona della dottoressa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46676/24 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palma Campania (NA), in forza di procura allegato in forma separata all’atto di citazione in riassunzione; C.F.
PARTE ATTRICE
contro
p. i.
in persona
P.
del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma di quest’ultimo, per procura in calce alla comparsa di costituzione, in atti.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: finanziamento con cessione del quinto CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.10.2025
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la davanti al Giudice di Pace di Roma e, dopo la declaratoria di incompetenza per valore di quest’ultimo, davanti a questo Tribunale per vederla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 2.254,80 dovuta a seguito della anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato con la resistente in data 18.01.2017 a titolo di costi del credito versati all’atto della stipula ma non restituiti all’atto della sua estinzione anticipata.
Si costituiva in giudizio la , per essere mandata esente dalla condanna alla restituzione sul rilievo che, all’atto della chiusura anticipata del rapporto, avvenuta nell’aprile del 2021, ogni somma allo stesso rimborsabile nel rispetto di quanto pattuito nelle condizioni contrattuali siglate e secondo la normativa vigente era stata resa secondo quanto attestato nel conteggio estintivo redatto in quella sede. Con
Riteneva inapplicabile l’invocato ex adverso articolo 125 sexies Tub riformato dalla L. 106/2021 ed eccepiva la propria carenza di legittimazione attiva in ordine al rimborso dei costi di intermediazione pretesi
La causa, senza necessità di istruttoria, dopo la concessione dei termini i termini di cui all’ art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
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La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che oggetto dell’odierno giudizio è l’accertamento della misura dei costi ottenibili a rimborso da un contraente che ha provveduto alla estinzione anticipata di un finanziamento acceso.
La questione va circoscritta al disposto di cui all’art. 125 -sexies TUB che statuisce. ‘ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, sancendo il diritto, nell’ipotesi de qua, ‘ a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto’.
Detto articolo, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs n. 141/10, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 23.8.2008 n. 2008/48/CE che riconosceva al consumatore il diritto ad ‘ …adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito…’, riconoscendo in tal caso allo stesso il ‘ diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’.
Ai fini della domanda attorea giova poi dar atto dell’intervento legislativo, modificativo della disposizione in esame, operato dall’art. 11 octies Legge 23.7.2021 ,laddove ha precisato che: ‘ alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ( il D.L. 25.5.2021 n. 73) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti ‘.
Va poi fatta menzione della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, nota come Sentenza RAGIONE_SOCIALE, ( causa n. 383/2018, decisione del 22.9.2019 ) che, richiamando l’art. 3 lettera g) della direttiva 2008/48 in tema di costo totale del credito, ha escluso qualunque limitazione alla rimborsabilità dei costi, per interessi, commissioni, imposte e spese da affrontare in relazione al finanziamento, con la sola esclusione delle spese notarili, non avallando, quindi, in alcun modo la ripartizione tra costi c.d. up front , relativi ai costi preliminari all’accensione del finanziamento, quali a titolo esemplificativo le spese di istruttoria, e costi c.d. recurring ; ovvero le spese correlate alla durata del rapporto, quali, a titolo esemplificativo, le polizze assicurative.
Delineato così il perimetro del decidere osserva questo giudice che l’impianto complessivo delle norme richiamate, anche riguardo agli interventi legislativi che si sono susseguiti – vuoi per recepire la normativa europea, vuoi per disciplinare le situazioni medio tempore da applicare nella successione di leggi, vuoi per contrastare i diversi orientamenti sorti dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALE, – è da ricondurre ad una identica ratio volta a offrire una maggiore tutela al consumatore uniformando (rectius recepend o) il diritto europeo all’interno del diritto nazionale.
I due interventi (art. 125 sexies TUB e art. 16 direttiva 2008/48), peraltro, dalla semplice lettura dei rispettivi tenori letterali, appaiono perfettamente sovrapponibili e non consentono di accogliere le tesi volte a differenziare tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso.
Attesa, poi, la natura di giudice deputato alla interpretazione delle norme comunitarie propria della Corte di Giustizia Europea e la natura vincolante, riconosciuta dalla Suprema Corte, del diritto comunitario adottato dalla Corte di Giustizia Europea ( ex pluris Cass. 17.5.2019 n. 13425 ), va favorita una interpretazione della legislazione italiana conforme al diritto europeo per ogni rapporto, in qualunque tempo sorto, purché non coperto da giudicato.
Va pertanto affermata la supremazia del diritto comunitario e introdotto un criterio di favore per il consumatore che avvicini la lettura dell’art. 11 octies D.L. 73/2021 convertito nella legge 106/21 alla statuizione che sull’art. 16 ha dato la Corte di Giustizia con la sentenza RAGIONE_SOCIALE, laddove ha riconosciuto che il diritto
del consumatore alla riduzione del costo totale del credito attiene a tutti i costi posti a carico del consumatore stesso.
Né può assumere rilevanza il fatto che la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia o non sia successiva alla stipula del contratto, (del 17.01.2017 quello de quo), la Corte di giustizia Ue essendo l’unica autorità giudiziaria cui è rimess a l’interpretazione delle norme comunitarie.
È pacifico, poi, che l’interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia Europea sia vincolante per il giudice nazionale tenuto a darne applicazione anche per i rapporti sorti prima della sentenza interpretativa che, avendo natura dichiarativa, è retroattiva per le statuizioni in essa contenute, con il solo limite dei rapporti coperti dal giudicato o esauriti ( cfr. Cass civ 8.6.2016 n. 2468 )
In buona sostanza dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALE non è più sostenibile l’interpretazione restrittiva desumibile dal vecchio testo dell’art. 125 -sexies TUB e dalle norme secondarie emanate dalla Banca di Italia perché in contrasto aperto con la legislazione, vincolante, comunitaria adottata dalla Corte di Giustizia ( cfr . Cass. 11.9. 2015 n. 17993 ).
Una lettura dell’art. 125 sexies TUB conforme con il diritto posto dalla Corte di Giustizia Europea è l’unica interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, avuto riguardo tanto al suo tenore letterale quanto al contesto storico sistematico in cui l’art. 16 è stato collocato (sostituendo l’art. 8 della direttiva 87/102 e mutando l’inciso contenuto nella norma oggi abrogata ‘ equa riduzione ‘ in ‘ riduzione totale del costo del credito ‘).
La recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997) è conforme, in tema di rimborso dei costi del credito in ipotesi di anticipata estinzione di un finanziamento, alla ricostruzione giuridica che questo giudice pone a base della decisione.
Piu nello specifico la Corte di cassazione ha stabilito che : ‘ E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005 ‘.
Accertato e condiviso, per le ragioni sopra esposte, il principio che il rimborso oggetto di domanda deve attenere a tutti i costi del credito, senza che possa
rilevare la differenza tra costi up front e recurring, né la successione di leggi nazionali in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia del 22.9.2019, resta da esaminare quale sia la base di calcolo da applicare nella determinazione della somma rimborsabile.
Quanto al metodo di calcolo del rimborso va accolto, perché in linea con la direttiva già menzionata, il metodo proporzionale o pro-rata temporis , ovvero operare sulla totalità dei costi sopportati dal consumatore, tutti ripetibili, una riduzione proporzionale alla durata residua del contratto ( nel caso di spese estinto dopo il pagamento della 52° rata delle 120 previste)
E ciò anche riguardo ai costi sostenuti per le spese di intermediazione, salvo il diritto di regresso, come facoltizzato dall’art. 3 del nuovo articolo 125 sexies TUB, della Banca convenuta nei confronti dell’intermediario.
Sul quantum va osservato, anche ai sensi dell’art. 115 c.p,c., che la non ha contestato la correttezza dei calcoli ex adverso compiuti ma esclusivamente il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione degli oneri pretesi con il calcolo pro-rata temporis, sicché la prima va condannata alla restituzione dell’importo di domanda, pari ad euro 2.254,80 Con
Le spese di lite vengono compensate per il susseguirsi di normative nel periodo intercorso tra l’estinzione del contratto e la presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa iscritta al n. 46676/24 del R.G.A.C.C. così provvede:
accoglie la domanda proposta da
per il contratto di
finanziamento n. C 360491;
condanna
al pagamento
dell’importo complessivo di euro 2.254,80 oltre interessi dalla domanda, nei confronti di
Spese compensate
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2026.
Il GOT Dott.ssa NOME COGNOME