SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15034 2024 – N. R.G. 00007360 2023 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 07 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
in funzione monocratica, nella persona AVV_NOTAIO Onorario NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7360/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
(c.f. ), rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, in forza di procura in calce all’atto di citazione in riassunzione del 25.1.2023; Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
p. i.
in persona del
P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ,  rappresentata  e  difesa,  dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: finanziamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare del 12.1.24
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DEL conveniva in giudizio la davanti al AVV_NOTAIO di Pace di Roma e, dopo la declaratoria di incompetenza per valore di quest’ultimo, davanti a questo Tribunale in riassunzione per vederla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 822 ,01 dovuta a seguito della anticipata estinzione, nel maggio del 2021, di un contratto di mutuo contro cessione del quinto stipulato con la resistente in data 8.2.2017, a titolo di costi del credito maturati nel tempo e versati all’atto della stipula ma non restituiti all’atto della sua estinzione anticipata. Si costituiva in giudizio la , per sostenere di nulla dovere all’attore per avere restituito allo stesso all’atto della chiusura anticipata del rapporto ogni somma allo stesso rimborsabile nel rispetto di quanto pattuito all’art 4 delle condizioni generali di contratto. Parte_1 CP_2 Con
Riteneva inapplicabile l’invocato ex adverso articolo 125 sexies Tub riformato dalla L. 106/2021 ed eccepiva la propria carenza di legittimazione attiva in ordine al rimborso dei costi di intermediazione e di assicurazione.
La causa, senza istruttoria, dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. e dei termini di cui all’ art. 19o, c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
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La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che l’oggetto dell’odierno giudizio verte sull’accertamento della misura dei  costi  ottenibili  a  rimborso  da  un  contraente  che  ha  provveduto  alla  estinzione anticipata del finanziamento acceso.
La questione va circoscritta al disposto di cui all’art. 125 -sexies TUB che statuisce. ‘ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, sancendo il diritto, nell’ipotesi de qua, ‘ a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto’.
Detto articolo, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs n. 141/10, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 23.8.2008 n. 2008/48/CE che riconosceva al consumatore il diritto ad ‘ …adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito…’, riconoscendo in tal caso allo stesso il ‘ diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’.
Ai fini della domanda attorea giova poi dar atto dell’intervento legislativo, modificativo della disposizione in esame, operato dall’art. 11 octies Legge 23.7.2021 ,laddove ha precisato che: ‘ alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ( il D.L. 25.5.2021 n. 73) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti ‘. Org_1
Va poi fatta menzione della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, nota come Sentenza RAGIONE_SOCIALE, ( causa n. 383/2018, decisione del 22.9.2019 ) che, richiamando l’art. 3 lettera g) della direttiva 2008/48 in tema di costo totale del credito, ha escluso qualunque limitazione alla rimborsabilità dei costi, per interessi, commissioni, imposte e spese da affrontare in relazione al finanziamento, con la sola esclusione delle spese notarili, non avallando, quindi, in alcun modo la ripartizione tra costi c.d. up front , relativi ai costi preliminari all’accensione del finanziamento, quali a titolo esemplificativo le spese di istruttoria, e costi c.d. recurring ; ovvero le spese correlate alla durata del rapporto, quali, a titolo esemplificativo, le polizze assicurative.
Delineato così il perimetro del decidere osserva questo giudice che l’impianto complessivo delle norme richiamate, anche riguardo agli interventi legislativi che si sono susseguiti – vuoi per recepire la normativa europea, vuoi per disciplinare le situazioni medio tempore da applicare nella successione di leggi, vuoi per contrastare i diversi orientamenti sorti dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALE, – è da ricondurre ad una identica ratio volta a offrire una maggiore tutela al consumatore uniformando (rectius recepend o) il diritto europeo all’interno del diritto nazionale.
I  due  interventi  (art.  125  sexies  TUB  e  art.  16  direttiva  2008/48),  peraltro,  dalla semplice lettura dei rispettivi tenori letterali, appaiono perfettamente sovrapponibili e non  consentono  di  accogliere  le  tesi  volte  a  differenziare  tra  costi up  front e  costi recurring ai fini del rimborso.
Attesa, poi, la natura di giudice deputato alla interpretazione delle norme comunitarie propria  della  Corte  di  Giustizia  Europea  e  la  natura  vincolante,  riconosciuta  dalla Suprema Corte, del diritto comunitario adottato dalla Corte di Giustizia Europea ( ex pluris  Cass.  17.5.2019  n.  13425 ),  va  favorita  una  interpretazione  della  legislazione italiana  conforme  al  diritto  europeo  per  ogni  rapporto,  in  qualunque  tempo  sorto, purché non coperto da giudicato.
Va pertanto affermata la supremazia del diritto comunitario e introdotto un criterio di favore  per  il  consumatore  che  avvicini  la  lettura  dell’art.  11  octies  D.L.  73/2021 convertito  nella  legge  106/21  alla  statuizione  che  sull’art.  16  ha  dato  la  Corte  di Giustizia con la sentenza RAGIONE_SOCIALE, laddove ha riconosciuto che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito attiene a tutti i costi posti a carico del consumatore stesso.
Né può assumere rilevanza il fatto che la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia o non sia successiva alla stipula del contratto, (dell’8.2.2017 quello de quo),  la  Corte  di  giustizia  Ue  essendo  l’unica  autorità  giudiziaria  cui  è  rimessa l’interpretazione delle norme comunitarie.
È pacifico, poi, che l’interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia Europea sia vincolante per il giudice nazionale tenuto a darne applicazione anche  per  i  rapporti  sorti  prima  della  sentenza  interpretativa  che,  avendo  natura dichiarativa, è retroattiva per le statuizioni in essa contenute, con il solo limite dei rapporti coperti dal giudicato o esauriti ( cfr. Cass civ 8.6.2016 n. 2468 )
In  buona  sostanza  dopo  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  non  è  più  sostenibile  l’interpretazione restrittiva desumibile  dal  vecchio  testo  dell’art.  125 -sexies TUB  e  dalle  norme secondarie emanate dalla perché in contrasto aperto con la legislazione, vincolante,  comunitaria  adottata  dalla  Corte  di  Giustizia  ( cfr . Cass.  11.9.  2015  n. 17993 ). Org_2
Una lettura dell’art. 125 sexies TUB conforme con il diritto posto dalla Corte di Giustizia Europea è l’unica interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, avuto riguardo tanto al suo tenore letterale quanto al contesto storico sistematico in cui l’art. 16 è stato collocato (sostituendo l’art. 8 della direttiva 87/102 e mutando l’inciso contenuto nella norma oggi abrogata ‘ equa riduzione ‘ in ‘ riduzione totale del costo del credito ‘).
La recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997)  è  conforme,  in  tema  di  rimborso  dei  costi  del  credito  in  ipotesi  di anticipata  estinzione  di  un  finanziamento,  alla  ricostruzione  giuridica  che questo giudice pone a base della decisione.
Piu nello specifico la Corte di cassazione ha stabilito che: ‘ E’ nulla la clausola  contrattuale che  escluda  il  rimborso  dei  costi  sostenuti,  in  caso  di estinzione  anticipata  del  contratto  di  finanziamento,  perché  determina  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratt o, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005 ‘.
Accertato e condiviso, per le ragioni sopra esposte, il principio che il rimborso oggetto di  domanda  deve  attenere  a  tutti  i  costi  del  credito,  senza  che  possa  rilevare  la differenza tra costi up front e recurring, né la successione di leggi nazionali in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia del 22.9.2019, resta da esaminare quale sia la base di calcolo da applicare nella determinazione della somma rimborsabile.
Quanto al metodo di calcolo del rimborso va accolto, perché in linea con la direttiva già menzionata, il metodo proporzionale o pro-rata temporis , ovvero operare sulla totalità dei costi sopportati dal consumatore, tutti ripetibili, una riduzione proporzionale alla durata residua del contratto.
E ciò anche riguardo ai costi sostenuti per le spese di intermediazione, salvo il diritto di regresso, come facoltizzato dall’art. 3 del nuovo articolo 125 sexies TUB, della Banca convenuta nei confronti dell’intermediario.
Parimenti al convenuto compete, sulla scorta dell’art. 22 comma 15 quater della Legge n. 221/2012 (che ha convertito il D.L 18.10.2012 n. 179), la restituzione pro quota degli oneri assicurativi versati dal contraente in unica soluzione all’atto della stip ula, detta norma stabilendo ‘ per i contratti di assicurazione connessi a mutui o altri contratti di finanziamento per i quali sia stato corrisposto da parte del debitore/assicurato un premio assicurativo unico , che spetti alle ‘ ‘ la restituzione del premio a quest’ultimo per il periodo residuo, e quindi anche al finanziatore. Pt_2
Va poi sottolineato che non tutti i contratti contengono l’indicazione del soggetto terzo assicuratore e che lo stesso non è il medesimo da rapporto a rapporto, sicché risulta
impossibile distinguere tra la Banca accipiens per conto terzi e la Banca accipiens di tutti costi del finanziamento anticipatamente risolto.
Sul  quantum  va  osservato,  anche  ai  sensi  dell’art.  115  c.p,c.,  che  la non  ha contestato la correttezza dei calcoli ex adverso compiuti ma esclusivamente  il diritto del  ricorrente  ad  ottenere  la  restituzione  degli  oneri  pretesi,    sicché  la  prima  va condannata alla restituzione dell’importo di domanda, pari ad euro 822,01. Con
Le  spese  di  lite  restano  compensate  interamente  tra  le  parti  in  considerazione dell’incertezza interpretativa ancora esistente all’atto dell’incardinazione del presente giudizio (febbraio 2023)
P.Q.M.
Il  Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa iscritta al n. 7360/23 del R.G.A.C.C. così provvede:
– accoglie la domanda proposta da
; Parte_1
– condanna Controparte_1
al pagamento dell’importo complessivo di euro 822,01 oltre interessi, nei confronti di
– compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024
Parte_1
Il GOP NOME COGNOME