Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26917 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25663/2018 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia Ercolano (NA), alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE), con sede in Modena, alla INDIRIZZO, in persona del l’amministratore delegato NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 857/2018, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI SALERNO pubblicata il 14/06/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. depositato il 31 maggio 2012 e notificato il 17 ottobre 2012, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, NOME COGNOME evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, RAGIONE_SOCIALE onde conseguire la restituzione RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di € 5.366,49, di cui euro 4.147,52 a titolo di commissioni di intermediazione ed € 1.208,12 a titolo di costi assicurativi, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anticipata risoluzione, alla trentaquattresima rata, del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. NUMERO_DOCUMENTO, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito e la refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, espose che: i ) aveva stipulato, in data 2 settembre 2004, con RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, il contratto di mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale gli era stata erogata la somma di € 28.800,00, da rimborsare in centoventi rate mensili di € 240,00 ciascu na mediante cessione del quinto RAGIONE_SOCIALEo stipendio; ii ) al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto, aveva corrisposto, tra gli altri costi, € 1.302,11 a titolo di commissioni
bancarie, € 5.787,24 per commissioni di intermediazione ed € 1.685,75 per rimborso dei premi assicurativi; iii ) il 16 luglio 2007, aveva stipulato, con la RAGIONE_SOCIALE, un nuovo contratto di mutuo per l’importo di € 31.440,00, estinguendo contestualmente, in via anticipata, alla trentaquattresima rata, vale a dire alla data del 31 luglio 2007, il finanziamento precedentemente ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE; iv ) tuttavia, quest’ultima non aveva provveduto a restituire al mutuatario le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi non maturati in ragione RAGIONE_SOCIALEa prematura risoluzione del contratto n. 15021W; v ) solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa diffida e costituzione in mora inoltrata il 3/6 dicembre 2010, RAGIONE_SOCIALE gli aveva rimborsato, a parziale soddisfo del diritto vantato, € 922,33 a titolo di commissioni bancarie, invitandolo a richiedere la restituzione RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme pretese a RAGIONE_SOCIALE; vi ) la domanda di restituzione dei costi non maturati per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anticipata estinzio ne del finanziamento trovava fondamento negli artt. 38 e 40 del d.P.R. n. 180/1950, 39 e 40 del d.P.R. n. 895/1950, 3 del d.m. Tesoro RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 385/1993; vii ) le clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità RAGIONE_SOCIALEe commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi nell’ipotesi di preventiva risoluzione del rapporto erano affette da nullità, ponendosi in contrasto con gli artt. 1469bis e segg. cod. civ..
1.1. Costituendosi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE contestò le avverse pretese, a suo dire infondate, altresì deducendo che, in ogni caso, le somme versate dall’COGNOME a titolo di commissioni di intermediazione finanziaria e di premi assicurativi non erano state incassate dalla stessa, ma dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, come previsto dall’accordo per la concessione di prestiti del 30 maggio 2002. Pertanto, previa autorizzazione ottenuta in tal senso dal giudice, chiamò in giudizio quest’ultima per essere manlevata dal pagamento dovuto in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
1.1.1. Si costituì RAGIONE_SOCIALE, a sua volta contestando le domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore ed assumendo di aver versato i premi, in nome e per conto del cliente, alla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale soltanto l’attore poteva avanzare domande restitutorie. Ottenutane l’autorizzazione
giudiziale, dunque, chiamò in causa quest’ultima, la quale, costituendosi, eccepì, in via preliminare, la prescrizione del diritto al rimborso dei costi assicurativi e, nel merito, contestò la domanda del ricorrente ritenendola infondata.
1.2. Con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. del 12 novembre 2013, l’adito Tribunale rigettò la domanda RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso dal medesimo COGNOME contro quella ordinanza, deciso dall’adita Corte di appello di Salerno con sentenza del 23 maggio/14 giugno 2018, n. 857, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soc. coop. (già RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
2.1. In particolare, quella corte riconobbe la validità RAGIONE_SOCIALEa previsione negoziale che escludeva la ripetizione dei costi. Ritenne inapplicabile, infatti, nella specie, ratione temporis , l’art. 125 -sexies del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 141 del 2010 (in base al quale ‘ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto ‘), trattandosi di finanziamento intervenuto anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina. Analogamente era inutilizzabile, ratione temporis , la disciplina prevista in caso di estinzione anticipata dei contratti di assicurazione connessi a contratti di finanziamento per i quali fosse stato corrisposto un premio unico (art. 15quater del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). Doveva trovare applicazione, invece, a suo dire, il principio sancito dall’art. 1896, comma 1, cod. civ. Escluse, inoltre, che la previsione pattizia integrasse una ipotesi di vessatorietà fra quelle previste dall’art. 1469 -bis , comma 3, cod. civ., negando comunque che la medesima previsione comportasse un rilevante squilibrio di posizione in danno del consumatore.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con distinti controricorsi, pure corredati da memorie, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in qualità di incorporante RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). È rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE
3.1. Con ordinanza interlocutoria del 12 aprile/21 luglio 2023, n. 21866, la Seconda Sezione civile di questa Corte, originariamente investita RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa presenta controversia, sul duplice presupposto che ( a ) la lite « trae origine dal mutuo chirografario concesso da un istituto di RAGIONE_SOCIALE, che è materia che non è compresa nella competenza tabellare di questa sezione, che è limitata al mutuo fra privati » e che ( b ) le questioni prospettate « non si presentano di pronta e facile soluzione, non rinvenendosi, nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, un orientamento idoneo a orientare la decisione in un senso o nell’altro », ha ritenuto « opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alla Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte competente nella materia dei mutui e finanziamenti bancari ».
3.2. Con successivo provvedimento del 21 novembre 2023, la Prima Presidente, « considerati l’oggetto e la complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni », ha trasmesso il ricorso alla Prima Sezione civile.
3.2.1. In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale fissata per il 10 ottobre 2024, il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Sul n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1469 -bis cod. civ. ed al n. 5 del secondo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1469 -bis cod. civ, in relazione agli artt. 125 e 127 t.u.b. e 3 del d.m. Tesoro 08/07/1992 ». Si assume che se la corte distrettuale avesse correttamente applicato le norme in questione, non sarebbe
pervenuta a ritenere legittimo l’art. 16 del contratto di finanziamento relativo alla previsione di irripetibilità di talune voci di costo (commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi) in caso di estinzione anticipata da parte del mutuatario;
II) « Ancora sulla violazione del n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento ai commi quattro e cinque RAGIONE_SOCIALE‘art. 1469 -ter cod. civ., all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 1341 e 1342 c.c. ». Si ascrive alla corte d’appello di non avere valutato la vessatorietà RAGIONE_SOCIALEa clausola di cui all’art. 16 del contratto di finanziamento, né fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1469 -ter , commi 4 e 5, cod. civ., che pongono a carico del professionista l’onere di dimostrare che la clausola vessatoria è stata oggetto di trattativa privata;
III) « Ancora in riferimento al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.: sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno in riferimento all’art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, all’art. 3 del d.m. Tesoro 08/07/1992, in relazione alla legge n. 142/1992 e alle direttive nn. 87/102/CE e 90/88/CE del Consiglio Europeo ». Si sostiene che la corte territoriale, nella sua valutazione sulla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 t.u.b., non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘impianto normativo costituito dalla legge n. 142 del 1992, che, in recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive CE, aveva regolato, al capo II, sezione I, il ‘ Credito al Consumo ‘. In particolare, con riferimento alla suddetta normativa, viene richiamato l’art. 21, comma 10, secondo cui il consumatore ha sempre la facoltà RAGIONE_SOCIALE‘adempimento anticipato ovvero RAGIONE_SOCIALEa risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9 e, ove la eserciti, ‘ ha altresì diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 19 , comma 2 ‘;
IV) « Ancora in riferimento al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.: sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno allorché ha sancito la derogabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.m. Tesoro 08/07/1992 in favore RAGIONE_SOCIALEa irripetibilità dei costi connessi alla
erogazione del RAGIONE_SOCIALE al consumo ». Posto quanto dedotto nel terzo motivo, si assume che « l’art. 3 del d.m. Tesoro 08/07/1992 si atteggia quale norma di completamento RAGIONE_SOCIALE‘art. 125, comma secondo, del t.u.b., per effetto RAGIONE_SOCIALE‘espresso richiamo normativo ivi contenuto (… secondo le modalità stabilite dal CICR); in tale ottica, la delibera adottata proprio dal CICR con il citato decreto ministeriale perde ogni connotato di autonomia e non può essere interpretata in maniera avulsa dal Capo II, Titolo VI, del Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe Leggi in materia RAGIONE_SOCIALEria e Creditizia dedicato al Credito al consumo, ed in particolare all’art.127 del medesimo d.lgs. n. 385/1993 laddove è sancito che ‘le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente’. . È sfuggito, dunque, al Giudice del merito l’obbligo di raffrontare la clausola di cui al n. 16 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di contratto proprio alla citata normativa. » .
2. Giusta il principio cd. RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ed in forza del quale la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, ove si presenti comunque equiordinata, rispetto a queste ultime, nella capacità di condurre alla definizione del giudizio -senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 cod. proc. civ. Cfr . Cass. n. 363 del 2019 e Cass. n. 693 del 2024), è possibile esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso prioritariamente, oltre che congiuntamente perché connessi, rispetto agli altri. Essi, infatti, si rivelano fondati, nei limiti di cui appresso (con conseguente assorbimento degli altri motivi), giusta i principi tutti già rinvenibili nelle recenti pronunce rese (su fattispecie sostanzialmente analoghe a quella odierna) da Cass. nn. 16550 e 14836 del 2024 e Cass. n 25977 del 2023, che il Collegio, condividendoli, intende ribadire.
2.1. Invero, posto che mai risulta essere stata in contestazione, nell’odierna vicenda, la qualità di consumatore RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME (nulla emergendo, in tal senso, dalla sentenza qui impugnata), le appena menzionate pronunce di legittimità hanno ritenuto, tra l’altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che:
i ) « L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di RAGIONE_SOCIALE al consumo, all’art. 8 prevede che ‘il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di RAGIONE_SOCIALE. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del RAGIONE_SOCIALE‘. La direttiva 90/88/CE E ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, ‘al fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela’. In particolar e, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di “costo totale del RAGIONE_SOCIALE al consumatore”, nel quale sono ricompresi tutti i costi del RAGIONE_SOCIALE, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. L’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 142 del 1992 , ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE. La norma definisce RAGIONE_SOCIALE al consumo la concessione nell’esercizio di una attività commerciale o professionale di RAGIONE_SOCIALE sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. L’art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del RAGIONE_SOCIALE, secondo le modalità stabilite dal CICR »;
ii ) « il diritto alla riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee », invocandosi, « l’orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell’ambito del
RAGIONE_SOCIALE al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione ma anche nell’ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 del TUB, attuativo RAGIONE_SOCIALEe direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad ‘un’equa riduzione del costo complessivo del RAGIONE_SOCIALE‘, concetto che ricomprende ‘tutti i costi del RAGIONE_SOCIALE, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il RAGIONE_SOCIALE‘ »;
iii ) « I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del RAGIONE_SOCIALE al consumo, al fine di favorire l’armonizzazione all’interno dei Paesi RAGIONE_SOCIALE‘Unione, specificando le varie forme di RAGIONE_SOCIALE al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire ‘a tutti i consumatori RAGIONE_SOCIALEa Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno’ (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l’art. 16, paragrafo 1, secondo cui: ‘l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di RAGIONE_SOCIALE. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’. Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del ‘costo totale del RAGIONE_SOCIALE‘. Questo è definito all’art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a ‘tutti i costi, compresi gli inter essi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di RAGIONE_SOCIALE e di cui il RAGIONE_SOCIALEre è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di RAGIONE_SOCIALE, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il RAGIONE_SOCIALE oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte’. A fronte di tal e disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il RAGIONE_SOCIALE, il
‘diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del RAGIONE_SOCIALE, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso »;
iv ) « Quanto ai limiti – stabiliti sempre dal paragrafo 2 – per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il RAGIONE_SOCIALEre possa ‘eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2. . Dall’esame RAGIONE_SOCIALEa legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all’art. 125 -sexies del TUB» : disposizione, quest’ultima, che il corte distrettual e ha ritenuto irrilevante ratione temporis , risalendo la vicenda in esame ad un periodo (2007, epoca RAGIONE_SOCIALEa estinzione del finanziamento de quo ) anteriore alla sua entrata in vigore;
v ) « Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2019, nella causa C -383/18, le direttive relative al RAGIONE_SOCIALE al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato, in motivazione , che l’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, ‘in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo d el RAGIONE_SOCIALE‘. Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo, ‘l’articolo 16, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del RAGIONE_SOCIALE in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di ‘equa riduzione’ quella, più precisa, di ‘riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE‘ e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare ‘gli interessi e i costi’.
Questo sistema di protezione è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, COGNOME e COGNOME, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE risulterebbe sminuita qualora la riduzione del RAGIONE_SOCIALE potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il RAGIONE_SOCIALE come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto di RAGIONE_SOCIALE ».
2.1.1. Da quanto fin detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha negato all’COGNOME qualsivoglia diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte, per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario, si pone in contrasto con l’art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato.
2.1.2. Né, in contrario, potrebbe assumere rilievo l’inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, avente carattere integrativo di una norma primaria. Invero, come ancora opportunamente chiarito da Cass. nn. 16550 e 14836 del 2024 e da Cass. n. 25977 del 2023, « anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che, in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento
in modo conforme al diritto europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che ‘nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva …, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce RAGIONE_SOCIALEa lettera e RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva onde conseguire il risultato’ (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, COGNOME e COGNOME) ».
2.1.3. Nemmeno rileverebbe, infine, l’intervento del CICR nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all’autonomia contrattuale (art. 1 Delibera CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), posto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 ( cfr . la già citata Cass. n. 25977 del 2023, specificamente richiamata, anche in parte qua , dalle successive Cass. nn. 14836 e 16550 del 2024).
2.2. Sull’effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela del consumatore nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 -octies , comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al RAGIONE_SOCIALE al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe sentenze interpretative RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia.
2.2.1. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il
concetto di « riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE », contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla « nozione generica di “equa riduzione” » presente nell’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor , punto 28). La Consulta richiama il canone RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione teleologica, ispirata all’esigenza di garantire « un’elevata protezione del consumatore » (sentenza Lexitor , punto 29), per rilevare che « limitare la possibilità di riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto di RAGIONE_SOCIALE, poiché il soggetto concedente il RAGIONE_SOCIALE potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto » (sentenza Lexitor , punto 32).
2.2.2. In definitiva, l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all’art. 16, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE, addiviene ad un’interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore -che previene il rischio di abusi, a beneficio anche RAGIONE_SOCIALEa concorrenza -in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei RAGIONE_SOCIALEri.
2.2.3. Secondo il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, « l’articolo 16, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del RAGIONE_SOCIALE in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di ‘equa riduzione’ quella, più precisa, di ‘riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE‘ e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare ‘gli interessi e i costi’ ».
2.3. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE risulterebbe sminuita qualora la riduzione del RAGIONE_SOCIALE potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il RAGIONE_SOCIALE come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del RAGIONE_SOCIALE ai soli costi espressamente
correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto di RAGIONE_SOCIALE.
2.3.1. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di ‘ equa riduzione del costo complessivo del RAGIONE_SOCIALE ‘, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del RAGIONE_SOCIALE, comprendendovi ‘ tutti i costi del RAGIONE_SOCIALE, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento ‘.
2.4. Pertanto, nella misura in cui la Corte di appello di Salerno non si è uniformata ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando all’COGNOME, che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, qualsivoglia diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi, la sentenza impugnata non può essere confermata.
In definitiva, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere accolto quanto ai suoi motivi terzo e quarto, dichiarandosene assorbiti gli altri. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi anche con riferimento alla domanda di manleva e garanzia formulata, in primo grado, da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e poi ritualmente riproposta in sede di gravame ex art. 346 cod. proc civ. ( cfr . Cass. n. 121 del 2020), nonché RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, ex art. 2952 cod. civ., tempestivamente sollevata da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) costituendosi innanzi al tribunale e parimenti riproposta, altrettanto ritualmente, in appello ( cfr . i principi desumibili da Cass., SU, n. 7700 del 2016, secondo cui, con « la riproposizione, il legislatore ha inteso alludere alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto ‘riproposte’, cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono es serlo sì perché sono state da quel giudice ‘non accolte’,
ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e, dunque, senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione e senza che l’omissione RAGIONE_SOCIALEa decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa decisione. E ciò perché tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l’argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale ». Orbene, è innegabile, ad avviso del Collegio, che sulle considerazioni del tribunale, prima, e RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale, poi, fondanti la decisione oggi cassata, riguardanti l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe ivi prospettate ragioni di nullità RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del dedotto contratto di mutuo, nessun ruolo hanno avuto gli argomenti corredanti la suddetta eccezione di prescrizione) e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di NOME COGNOME quanto ai suoi motivi terzo e quarto, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame (anche con riferimento alla domanda di manleva di RAGIONE_SOCIALE ed a ll’eccezione di prescrizione di RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile