Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Avezzano, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del foro de L’Aquila
-controricorrente-
Nonché
Oggetto: corrente
conto
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE
-intimata-
Avverso la sentenza del tribunale d e L’Aquila n. 124/2021 pubblicata il 17.2.2021, notificata il 18.2.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione in appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame avverso la sentenza resa il 12.12.2018 dal Giudice di Pace di L’Aquila, con la quale era stata accolta la domanda di condanna a favore di NOME COGNOME e nei confronti dell’appellante alla restituzione ai sensi dell’art. 125, comma Il, T.U.B. dell’importo complessivo di € 1.998,26 oltre interessi legali dalla data dell’anticipata estinzione del finanziamento sino al saldo a titolo di oneri per commissioni e spese di intermediazione non integralmente maturati.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’atto di citazione in appello sia alla Sig.ra NOME COGNOME sia alla RAGIONE_SOCIALE società erogatrice dell’importo finanziato.
Con l’appello venivano proposti tre motivi di gravame:
il difetto di legittimazione passiva di Santander RAGIONE_SOCIALE Bank s.p.a. con riferimento alla pretesa restitutoria azionata dalla Sig.ra NOME COGNOME
l’erronea individuazione delle norme applicabili ratione temporis all’estinzione anticipata del finanziamento;
la mancata applicazione delle pattuizioni contrattuali che prevedevano specificamente, all’art. 1.2, l’irripetibilità delle somme versate a titolo di intermediazione bancaria-finanziaria in caso di estinzione anticipata.
2 .─ . RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi al Tribunale de L’Aquila. Il giudice adito, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
3 .─ Per quanto qui di interesse il Giudice di merito ha precisato che:
quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE per essere intervenuta nel rapporto oggetto di giudizio quale mera mandataria, va considerato che la pretesa azionata dalla Sig.ra NOME va qualificata come restitutoria di un indebito pagamento, in quanto in primo grado è stata richiesta in via giudiziale la restituzione degli importi per spese e commissioni al soggetto che le ha incassate, dunque all’accipiens della corresponsione di cui trattasi.
Nel caso di specie è vero (e non contestato) che l’appellante ha stipulato il contratto di finanziamento quale mera mandataria di Bancapulia s.p.a., ma va tenuto conto del fatto che, come notato nella sentenza di prime cure, la condanna alla restituzione di € 1.998,26 è relativa alle spese e commissioni “dovute alla Società Procuratrice quale intermediario incaricato”;
va considerato che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta nel 2007, con la conseguenza che al finanziamento de quo non può applicarsi l’art. 125-sexies T.U.B. e neppure la sentenza C-383118 LEXITOR della C.G.U.E., che si riferisce alla normativa sopravvenuta;
la norma da applicarsi al caso di specie va, dunque, individuata nell’art. 125, comma 2, T.U.B. nel testo in vigore dal 1.1.1994 al 4.9.2010, in base al quale in caso di adempimento anticipato il consumatore «ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR»;
d) l’operatività della norma di cui all’art. 125, comma 2, T.U.B., nel testo in vigore nel periodo di durata del rapporto contrattuale, non era condizionata all’emanazione del provvedimento CICR cui detto articolo rinviava per la determinazione delle modalità di riduzione del costo del credito, stante la vigenza della norma (già vincolante per l’intermediario e correttamente richiamata dall’appellante), di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 in materia di credito al consumo, contenente l’ esaustiva indicazione delle modalità, alle quali, in assenza di diverse previsioni da parte della fonte successivamente richiamata, le parti del rapporto dovevano ritenersi già vincolate;
e) con riferimento alla doglianza relativa alla circostanza per cui le previsioni contrattuali prevedevano specificamente, all’art. 1.2, l’irripetibilità delle somme versate a titolo di “intermediazione bancaria-finanziaria” in caso di estinzione anticipata, va notato che tali pattuizioni sono da considerarsi nulle in quanto direttamente contrastanti con la normativa di settore, che come visto prevedeva l’equa riduzione dei costi in combinato disposto con l’art. 127 T.U.B., che sancisce la derogabilità delle previsioni del titolo in cui è inserita tale disposizione solo in senso favorevole al cliente;
f) la determinazione degli oneri dovuti dal mutuatario è stata correttamente calcolata mediante la previa divisione del loro importo complessivo per il numero delle rate previste in contratto (nel caso di specie 84) e della successiva moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero delle rate non usufruite (42), con il corollario, in caso di pagamento dell’intera somma, della rimborsabilità delle sole voci (c.d. “recurring’) soggette a maturazione nel tempo, e della non rimborsabilità di quelle (c.d. “up front”) riguardanti attività
preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, trattandosi di criterio la cui validità riposa su ragioni logiche che prescindono dal rilievo giuridico o nomofilattico delle pronunce che abbiano fatto applicazione di norme sopravvenute (in particolare, dell’art. 125-sexies T.U.B.) e che coincidono con quelle poste alla base del criterio di calcolo previsto nell’All. 2 del D.M. citato per il conteggio del capitale residuo non dettagliatamente previsto in contratto.
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi, ed anche memoria.
NOME COGNOME ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
─ Con il primo motivo: violazione di legge. Erronea applicazione degli artt. 1703, 1704, 1372, 1388, 1709, 1720 c.c. e falsa applicazione di legge degli artt.2033 e 2041 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).
1─ Va, preliminarmente, precisato che la somma oggetto della restituzione è specificamente collegata all’attività di intermediazione ed è stata adempiuta nei confronti direttamente della Santander Consumer Bank s.p.a. a remunerazione dell’attività prestata a favore della mandante, erogatrice del finanziamento. L a censura sull’errata qualificazione in termini di pagamento senza causa è inammissibile: la qualificazione in termini di indebito oggettivo non è ratio decidendi , ma costituisce argomento per superare il motivo di appello del difetto di legittimazione passiva, ed avendo il giudice di appello riconosciuto il diritto sulla base dell’art. 125, comma 2, TUB.
-Con il secondo motivo: Errata applicazione di norma di legge per mancata corretta applicazione della legge in vigore al momento della stipula del contratto e dell’estinzione anticipata (art. 360, n. 3, c.p.c.).
6.1 La vicenda prospettata riguarda l’ipotesi di rimborso anticipato di un finanziamento e la recuperabilità delle spese inizialmente programmate per l’intera durata del rapporto. E’ noto che normalmente all’interno di tali costi si distingue tra costi upfront e recurring , e si discute se i primi siano (tutti o almeno una buona parte) veramente costi c.d. sunk , cioè affondati e non recuperabili.
La questione è stata già valutata da questa Corte che, con due ordinanze (la prima n. 25977/2023 e la seconda n.14836/2024; conforme Cass., n. 26917/2024), ha statuito che la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 125 TUB in assenza della delibera CICR non è fondata. La doglianza si pone in contrasto con l’art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell’inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. L’esistenza delle direttive obbliga il Giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo e, pertanto, non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limitare la stessa in caso di restituzione anticipata del finanziamento.
7. -Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima