Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29859 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 2 Num. 29859 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21066/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ‘ex lege’ in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME ;
-controricorrenti e ricorrenti incidentaliavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 523/2022, pubblicata il 6 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 523/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 6 luglio 2022.
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale in due motivi.
2.- La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1 c.p.c.
3.- Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto gli appelli proposti da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 130/2022, pubblicata il 12 marzo 2022, del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, ha così dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Difesa ed ha annullato i verbali di accertamento 229216238 e 229216130 e sequestro amministrativo operati il 2 ottobre 2021 dai RAGIONE_SOCIALE di Lido degli Estensi nei confronti di NOME COGNOME, aventi ad oggetto la vettura TARGA_VEICOLO, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
4.Oggetto RAGIONE_SOCIALEe contestazioni di cui ai menzionati verbali di accertamento a carico del COGNOME erano state la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 8, cod. strada (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo del 3 maggio 2019 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, commi 1-bis e 7bis, cod. strada) e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, commi 1bis e 7bis , cod. strada, in quanto lo stesso, residente da oltre sessanta giorni in Italia, circolava alla guida RAGIONE_SOCIALEa citata autovettura TARGA_VEICOLO, immatricolata all’estero (Romania).
– Nel riformare la sentenza di primo grado, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quanto alla violazione di cui all’art. 213, comma 8, cod. strada, ha evidenziato come fosse provato che in data 29 ottobre 2019 il COGNOME era stato autorizzato dal RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, sezione di RAGIONE_SOCIALE, a condurre il veicolo in questione oltre i transiti di confine entro quindici giorni. La sentenza d’appello ha così affermato: ‘ Il
COGNOME ha condotto il veicolo oltre i transiti di confine ed il dato non è contestato. Il sequestro amministrativo di cui all’art.213 comma 1 CdS ha lo scopo di disporre un vincolo di giuridica indisponibilità del bene, finalizzato alla successiva confisca amministrativa. Orbene nel momento in cui la possibilità di confisca amministrativa è venuta meno, avendo il conducente richiesto il rilascio del foglio di via e condotto il veicolo oltre i transiti di confine, il sequestro diviene inefficace, essendo lo stesso necessariamente strumentale alla confisca amministrativa. I RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano disposto il sequestro del veicolo, sono stati debitamente informati da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta richiesta di rimpatrio (doc. 9 allegato al ricorso in appello). Al momento del controllo i RAGIONE_SOCIALE di Lido Estensi sono stati debitamente informati dal COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto rimpatrio (doc. 6 resistente). A seguito del rimpatrio il sequestro, inefficace ex lege perché non più autorizzato dalla norma di legge che prevede il vincolo (art.213 co.1 cds), avrebbe dovuto essere revocato d’ufficio, difettandone in radice i presupposti di applicabilità. Non sarebbe quindi coerente con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.213 comma 1 CdS né con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.93 co 7 bis un sequestro fine a sé stesso, senza termine finale e non finalizzato alla sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca amministrativa. Nessuna disposizione legislativa prevede che nel caso di specie il conducente avrebbe dovuto chiedere il dissequestro del veicolo, né la parte resistente l’ha indicata. Il conducente ha seguito la procedura prevista dalla norma di legge ossia dall’art.97 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada ed ha ufficialmente evitato la confisca amministrativa, conseguendone il venir meno del sequestro ad essa e solo ad essa strumentale (…). Quando il veicolo è rientrato in Italia ed è stato fermato due anni dopo il rimpatrio, il sequestro era già inefficace, tanto è vero che i militari operanti non hanno proceduto in quel
momento, né in precedenza, alla confisca del veicolo. (…). Sotto altro profilopuntualmente allegato dall’appellante – non può che rilevarsi lo stato soggettivo di buona fede incolpevole del conducente, il quale ha seguìto una procedura espressamente prevista dalla legge onde espatriare il veicolo, ha ottenuto documenti e permessi dalle Autorità, in assenza di norme che gli indicassero un diverso modo di procedere. Ne consegue che, dovesse in ipotesi sostenersi che il conducente aveva l’obbligo di presentare una istanza di dissequestro, in tale incertezza normativa non può non venire meno l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa violazione’.
5.1. -Il primo motivo del ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE deduce sul punto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice RAGIONE_SOCIALEa strada), e 16 RAGIONE_SOCIALEa legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica sicurezza).
I ricorrenti principali sostengono che l’art. 213 cod. strada, nel prevedere l’organo di polizia quale organo deputato all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione, fa riferimento alle Forze di Polizia di cui all’art. 16 legge 121/1981. La contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo, la sottoposizione a precise prescrizioni e il loro controllo sono, quindi, atti tipici RAGIONE_SOCIALEe Forze di Polizia e non di altri enti o amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato. Dunque, sebbene il COGNOME avesse richiesto all’Ufficio competente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE i documenti necessari per l’esportazione del veicolo ricevendo il c.d. foglio di via di cui all’art. 99 cod. strada, lo stesso avrebbe omesso di comunicare e/o portare in visione alcunché agli organi di polizia competenti per il dissequestro. Né alcuna comunicazione RAGIONE_SOCIALEe formalità espletate dal COGNOME era, inoltre, pervenuta dalla RAGIONE_SOCIALE agli uffici del RAGIONE_SOCIALE.
Secondo i ricorrenti principali, il COGNOME avrebbe dovuto presentare un’apposita richiesta, o quantomeno presentarsi personalmente, presso l’ufficio accertatore RAGIONE_SOCIALEa violazione amministrativa mostrando l’avvenuta richiesta di esportazione del veicolo o i documenti d’immatricolazione RAGIONE_SOCIALEo stesso per ottenere il dissequestro, il quale sarebbe decorso dalla data di esibizione di detti documenti.
Inoltre, il primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aggiunge che la pur visibile segnalazione RAGIONE_SOCIALEo stato di sequestro del veicolo di cui all’art. 213 cod. strada, apposta dagli agenti a norma di legge (i c.d. sigilli), doveva pensarsi arbitrariamente e indebitamente rimossa dal COGNOME prima RAGIONE_SOCIALE‘esportazione del veicolo all’estero.
La censura conclude che il COGNOME ‘non ha comunicato nulla all’organo accertatore, ha rimosso arbitrariamente dall’auto la documentazione attestante il vincolo (i.e. i sigilli) e ha circolato consapevolmente con il veicolo ancora sottoposto a sequestro’.
6. -Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quanto alla violazione di cui all’art. 93, commi 1bis e 7bis , cod. strada, contestata in quanto il ricorrente, residente da oltre sessanta giorni in Italia, circolava alla guida di autovettura immatricolata all’estero (Romania), ha evidenziato come il COGNOME, per giustificare l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘automobile, aveva prodotto un contratto di comodato e un contratto di collaborazione con la società proprietaria RAGIONE_SOCIALEo stesso veicolo RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale di cui il medesimo COGNOME è unico socio ed amministratore. Il Tribunale ha escluso la nullità del contratto di comodato stipulato dalla società unipersonale col socio unico. Per il giudice d’appello, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente all’epoca dei fatti, il COGNOME aveva dunque a disposizione sulla vettura immatricolata in Romania i documenti idonei a consentirgli di
condurla in Italia nonostante egli risiedesse in Italia da più di sessanta giorni.
6.1. – Il secondo motivo del ricorso principale denuncia sul punto la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , ratione temporis operante, sostenendo che il dedotto contratto di consulenza tra la RAGIONE_SOCIALE, e il COGNOME, socio unico ed amministratore RAGIONE_SOCIALEa medesima società, si sarebbe dovuto ritenere elusivo del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 cod. strada.
7.- I due motivi del ricorso principale devono essere decisi sulla base di un rilievo di carattere preliminare.
7.1. – La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 77, secondo comma, Cost., i commi 1bis e 7bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 cod. strada, introdotti dall’art. 29bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che vietano, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, prevedendo la relativa sanzione pecuniaria, unitamente, al verificarsi di determinate condizioni, al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo (richiamando, in quanto compatibili, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 213). Le norme, finalizzate al contrasto del fenomeno RAGIONE_SOCIALEa c.d. esterovestizione dei veicoli, sono state ritenute dalla Corte costituzionale del tutto estranee alla materia regolata dal decreto-legge in cui sono state inserite in sede di conversione, ispirata dal fine di intervenire sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale e di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa. Le disposizioni censurate sono apparse del tutto estranee all’impianto del decreto originario, presentando pertanto il carattere di norme “intruse”, con riguardo tanto all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di
urgenza, nonché, infine, in relazione all’esigenza di coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione.
La Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 113 del 2023, ha dichiarato, in via consequenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi i commi 1ter , 1quater e 7ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 cod. strada, introdotti dall’art. 29bis , comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che rispettivamente disciplinano i casi in cui è consentita la circolazione di veicoli immatricolati all’estero, il rilascio del foglio di via e le relative sanzioni in caso di violazione, giacché in rapporto di stretta connessione con quelle di cui ai commi 1bis e 7bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 cod. strada, dichiarate costituzionalmente illegittime nel medesimo giudizio.
7.2. – La pronuncia di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa illegittimità costituzionale dei commi 1bis e 7bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 cod. strada, introdotti dall’art. 29bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, – elimina le norme con effetto ex tunc (non essendo riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la regola tempus regit actum ), con la conseguenza che esse non sono più applicabili, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria RAGIONE_SOCIALEa legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale -per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non
direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità.
7.3. – Stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe norme su cui era fondata la pretesa sanzionatoria amministrativa oggetto di opposizione, vanno respinti i due motivi del ricorso principale che ne lamentano la violazione o falsa applicazione nella sentenza impugnata (in particolare, nel primo motivo la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 8, cod. strada avente a presupposto un sequestro amministrativo per una precedente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, commi 1 -bis e 7bis , cod. strada; nel secondo motivo una ulteriore violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, commi 1bis e 7bis , cod. strada).
8. Il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e il difetto di motivazione, in ordine alla statuizione di integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali disposta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ‘a causa RAGIONE_SOCIALE‘assoluta novità RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche trattate’.
Per i ricorrenti incidentali, le questioni trattate non potrebbero invece ritenersi nuove, attenendo a principi elementari di diritto.
8.1. -Il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è infondato, non essendo sindacabile in cassazione per violazione di legge la decisione del giudice d’appello che, nel riformare la pronuncia di primo grado, disponga la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali tra le parti ragione RAGIONE_SOCIALEa assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi di apprezzamento di merito RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei motivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del correlato potere discrezionale ad opera del primo giudice. Va, invero, riservato al giudice del merito il riscontro dei motivi di compensazione che, giustificati alla stregua di un ‘ assunta carenza di un uniforme
orientamento interpretativo sul punto, o RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate, ergono tali motivi a sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che lo abbiano indotto ad agire o resistere in giudizio, e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. Unite, n. 2572 del 2012).
D’altro canto, per quanto emerge altresì dalle stesse difese dei ricorrenti incidentali, il cui controricorso si sviluppa in 33 pagine e prospetta ulteriori profili di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e rilievi di illegittimità costituzionale, ben può dirsi che la controversia atteneva a questioni prive di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale.
9.- Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (concernente la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 1 -bis cod. strada, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., ed ancora il difetto di motivazione alla luce RAGIONE_SOCIALEe sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE 16 dicembre 2011 C274/20 e RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2022 C -205/20, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 137 del 2022), dichiaratamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
10. -Vanno, pertanto, rigettati sia il ricorso principale sia il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarandosi assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, giacché condizionato.
– Stante la reciproca soccombenza, ed essendo la causa definita in base alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe norme in base alle quale era stata azionata la pretesa sanzionatoria amministrativa oggetto di opposizione, sussistono le
ragioni per disporre la compensazione per intero fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
12. – Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Non sussistono le medesime condizioni per dare atto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento da parte dei ricorrenti principali, in ragione RAGIONE_SOCIALEa esenzione RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione