Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33096 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33096 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
Assicurazione danni estensione RAGIONE_SOCIALE polizza ad ente dante causa ex lege dell’assicurato -esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04325/2022 R.G., proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale, quale Commissario liquidatore legalmente rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1361/2021 RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Brescia, pubblicata il 02/11/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME convenne, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, gli RAGIONE_SOCIALE che avevano assunto il rischio del NUMERO_DOCUMENTO, per sentirli condannare a tenerla indenne da quanto avrebbe dovuto pagare ai genitori di una minore a seguito dell’accoglimento di una domanda risarcitoria per ingente somma per colpa dei sanitari dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE Clusone, ‘afferente all’epoca dei fatti -novembre/dicembre 1996 alla RAGIONE_SOCIALE di NOME;
il Tribunale, peraltro, escluse che la polizza invocata, stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE, succeduta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si riferisse anche ai sinistri antecedenti l’istituzione di questa: e, precisato che la clausola claims made riguardava l’oggetto e non i soggetti del contratto di assicurazione, accolse l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e rigettò la domanda;
l’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che aveva invocato pure l’estensione RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa a tempo anteriore alla costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE quanto a personale in servizio presso gli enti cui questa è succeduta) fu respinto dalla Corte d’appello di Brescia , tra l’altro, perché : il Direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai dichiarato di agire anche quale Commissario Liquidatore dell’RAGIONE_SOCIALE; la clausola claims made o la retroattività polizza era riferita al periodo tra l’ istituzione dell’ RAGIONE_SOCIALE e la decorrenza polizza; andava esclusa la responsabilità del datore di lavoro subentrante ai fatti commessi dai lavoratori quando questi erano ancora alle dipendenze del precedente; erano irrilevanti precedenti condotte dell’assicuratrice ;
per la cassazione di tale sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘n ella conseguente qualità di
commissario liquidatore legalmente rappresentante pro tempore la gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME ‘; resiste con controricorso, deducendo la successione nel contratto per cui è causa, la RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato che:
va, preliminarmente, puntualizzato che parte legittimamente in causa è esclusivamente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, non rilevando che, a quanto consta per la prima volta o comunque non certo al momento dell’instaurazione de lla lite, il suo legale rappresentante abbia in ricorso indicato altresì la coessenziale qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE;
tanto precisato e dato altresì atto RAGIONE_SOCIALE ricostruzione delle ragioni RAGIONE_SOCIALE successione RAGIONE_SOCIALE controricorrente nel contratto per cui è causa, parte ricorrente articola quattro motivi:
col primo, lamenta violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ., in relazione all’art. 6, comma 1, l. 23.12.1994, n. 724 e all’art. 2, comma 14, RAGIONE_SOCIALE l. 28.12.1995, n. 549, nella parte in cui, avuto riguardo al contratto d’assicurazione integrato dalla su ccessiva appendice di polizza, la corte d’appello ha negato la legittimazione attiva del direttore generale, agente nella qualità ex lege riservatagli di commissario liquidatore per la gestione RAGIONE_SOCIALE;
col secondo, deduce violazione degli artt. 1362, 1367 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1917, 1932, 1322 cpv cod. civ., 11 l. 24/17, poiché l’interpretazione contrattuale offerta dalla corte d’appello esprime una lettura da cui, importando una retroattività limitata e sinallagmaticamente squilibrata, deriva l’invalidità RAGIONE_SOCIALE clausola per immeritevolezza;
– col terzo, denuncia violazione degli artt. 4 cpv. l. 412/92 e 8 co. 8 d.lgs. 502/92 (e 9 d.lgs. 517/93) per omessa considerazione che la successione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ospedaliera nel rapporto di lavoro abbraccia l’intera attività dal dirigente medico prestata per l’innanzi a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con pari estensione RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa;
col quarto, allega la violazione dell’art. 1362 cpv. cod. civ., per omessa considerazione delle condotte successive;
ciò posto, in via preliminare si osserva che la deduzione di un preteso giudicato esterno non è sorretta da un valido supporto probatorio, poiché di esso nessuno dei documenti rinvenuti nel fascicolo telematico dà conto, nelle forme di legge (e, segnatamente, con la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.);
tanto premesso, il primo motivo è, poi, infondato: è corretta o non adeguatamente attinta da censura l’esclusione che fosse mai stata spesa la qualità di rappresentante dell’uno e dell’altro ente, sebbene questa spettasse ex lege ; sicché non deriva certo dalla titolarità di plurime qualità che, dedotta una di queste, sia azionata automaticamente ognuna o anche solo una delle altre;
il secondo motivo è infondato: se non perché in materia di ermeneutica contrattuale è di norma insindacabile il risultato RAGIONE_SOCIALE relativa attività del giudice del merito (per tutte: Cass. 28625/19), comunque perché l ‘ indiscutibile alterità tra gli enti succedutisi rende evidente la correttezza RAGIONE_SOCIALE conclusione che quanto stipulato dall’ente successore senza alcuna specifica menzione dell’estensione anche all’attività dell’ente precedente si riferisca appunto esclusiva mente al primo e non pure al secondo: del resto non investendo affatto la meritevolezza del tipo contrattuale (solo a quello e non alla singola clausola potendo la relativa valutazione riferirsi: Cass. Sez. U. 22437/18) la delimitazione dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE garanzia o del rischio assicurato, la consapevolezza in ordine alla quale derivava dalla mancata contemplazione dei fatti ascrivibili all’ente dante causa, per quanto la successione avesse avuto luogo ex lege ;
il terzo motivo è del pari infondato, per la correttezza RAGIONE_SOCIALE conclusione di non assimilabilità alla successione nel rapporto di lavoro dell’estensione RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa per fatti precedenti, invece liberamente stipulata dal successore senza spendita RAGIONE_SOCIALE relativa qualità, ad un periodo anteriore alla successione stessa;
infine, pure il quarto motivo è infondato, per essere corretto il rilievo , nella gravata sentenza, dell’irrilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte o dell’estensione RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa, di una condotta successiva neppure uniforme, quando non anche riferita a fattispecie non assimilabili a quella per cui è causa;
il ricorso va, pertanto, rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità; e deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
per questi motivi
la Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli es borsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge ;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del co. 1 bis dell ‘ art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile