Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29399 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29399 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15583/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME NOME;
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME;
avverso la sentenza n. 882/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), chiedendo il risarcimento del danno patito a seguito del furto del carico di rotoli di acciaio dal semirimorchio di proprietà RAGIONE_SOCIALE avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 febbraio.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva subito (svolgendo domanda di manleva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, conducente la motrice), mentre la società RAGIONE_SOCIALE si costituiva nell’ottobre 2009, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, senza svolgere alcuna domanda di garanzia nei confronti di altre parti e senza chiamare in causa terzi.
Nel giugno 2009, la RAGIONE_SOCIALE chiamata RAGIONE_SOCIALE si costituiva svolgendo domanda di manleva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (a quella data non ancora costituita in giudizio), nonché nei confronti di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE (di seguito, COGNOME) indicati quali vettori effettivi.
Alla prima udienza del 24 novembre 2009 si costituiva COGNOME (divenuta nel frattempo RAGIONE_SOCIALE) la quale: in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE chiamante RAGIONE_SOCIALE, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, svolgendo in via subordinata domanda di manleva nei confronti del conducente COGNOME NOME,
ovvero in ulteriore subordine, previo accertamento della solidale corresponsabilità di NOME, di COGNOME e di COGNOME NOME, chiedendo la limitazione della condanna alla propria quota di responsabilità che venisse accertata.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE chiamata COGNOME chiedendo il rigetto delle domande perché infondate, svolgendo in via subordinata domanda di manleva nei confronti di COGNOME e COGNOME NOME.
A seguito del fallimento di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per gli effetti dell’art. 52 L.F. la causa proseguiva tra l’attrice NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e il contumace COGNOME NOME e veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante l’espletamento di prova per testimoni.
Il Tribunale di Parma con sentenza n. 84 7/2014 condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 120.00,00 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma complessiva di anno in anno rivalutata; mentre dichiarava inammissibili le domande svolte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME; condannava la RAGIONE_SOCIALE snc alla refusione delle spese di giudizio, nella misura dell’intero, a fa vore di RAGIONE_SOCIALE, e, nella misura del 50% delle spese, a favore di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza del Tribunale di Parma, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, in via principale fossero rigettate le domande formulate nei propri confronti, nonché in subordine, che fosse accolta la domanda dalla medesima svolta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME. Articolava due motivi: con il primo
denunciava erronea valutazione delle risultanze processuali in tema di sussistenza del rapporto sub vettoriale tra COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE ed erroneità della conseguente qualifica di COGNOME qual sub vettore finale; con il secondo denunciava erronea valutazione in tema di tempestività delle domande svolte da COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
NOME COGNOME si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo in via incidentale condizionata la domanda di manleva nei confronti di COGNOME NOME, con applicazione in ogni caso delle limitazioni di cui all’art. 1696, III co. cod. civ.
COGNOME NOME non si costituiva e veniva dichiarato contumace anche nel giudizio di appello.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 882/2019, rigettava l’impugnazione, condannando la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali nei confronti di entrambe le altre due parti costituite.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale.
Hanno resistito, con controricorsi, sia la società RAGIONE_SOCIALE che la società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
In vista dell’odierna udienza è stata depositata memoria da parte ricorrente e dalla società RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto· di discussione (art. 360 primo comma n° 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza di un rapporto sub-vettoriale fra essa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ritenendo quest’ultima sua mera ausiliaria, sia pure in prese nza di prova testimoniale circa detto rapporto e della mancata contestazione da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE di quanto al riguardo dedotto in atti, anzi avendone quest’ultima espressamente riconosciuto la esistenza fin dalla sua costituzione in causa. Rileva che la circostanza ed il fatto della sussistenza di detto rapporto di sub-trasporto e della specifica qualità di sub-vettore assunta dalla RAGIONE_SOCIALE erano e sono di decisiva rilevanza ai fini della decisione della controversia.
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di trasporto e di responsabilità per perdita ed avaria delle cose consegnate per il trasporto (art. 360, primo comma, n° 3 c.p.c. in relazione all’art. 1693 c.c.), nella parte in cui la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che essa ricorrente aveva comunque mantenuto in proprio capo l’incarico per l’effettuazione ed esecuzione del trasporto di cui è causa (e la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata semplicemente sua ausiliaria), in quanto, da un lato, la ditta affidataria finale doveva ritenersi priva di mezzi, alla luce della circostanza che il trasporto della merce avvenne su rimorchio di proprietà di essa RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, che vi sarebbe stata sua mancata diligenza nell’organizzazione del trasporto (ritratta dalle modalità che caratterizzarono il compiutosi furto della merce trasportata), nonostante il valore della merce trasportata.
Sostiene che – essendo risultato agli atti del giudizio sia il noleggio di semirimorchi da parte della RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché la proprietà in capo a quest’ultima della trattrice utilizzata per il trasporto della merce alla destinataria RAGIONE_SOCIALE, e, altresì, la qualifica di suo dipendente rivestita dall’autista NOME COGNOME – detta società avrebbe dovuto essere ritenuta non mera ausiliaria ma, bensì, incaricata ad ogni effetto di trasporto sub-vettoriale fino al destinatario finale e ciò quale impresa esercitante in proprio l’attività di trasporto. Si duole che la Corte territoriale, partendo dal suddetto erroneo presupposto, ha fondato la sua responsabilità sulla circostanza dell’avvenuto affidamento del trasporto di che trattasi alla RAGIONE_SOCIALE e rinvenendo mancata diligenza nella sua organizzazione “nonostante il valore della merce trasportata”.
1.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1693 c.c. (in materia di trasporto e di responsabilità per perdita e avaria delle cose consegnate per il trasporto), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, P co. n° 5 c.p.c.). Sostiene che la corte territoriale – ritenuta la pacifica qualità di sub-vettore finale di RAGIONE_SOCIALE -avrebbe dovuto ritenere quest’ultima unica legittimata rispetto all’azione svolta da RAGIONE_SOCIALE, quale destinataria della merce trasportata da detto sub-vettore finale tenuto alla consegna. Il tutto con esclusione di qualsiasi responsabilità della società ricorrente, non rivestendo la stessa la qualità di vettore e/o di sub-vettore finale tenuto alla consegna e, pertanto, non sottoposta agli obblighi di cui all’art. 1689 c.c.
1.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 104 e 106 c.p.c. <>, nella parte in cui la corte territoriale, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda che essa ricorrente aveva formulato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del di lei autista/dipendente NOME COGNOME, in via solidale e/o alternativa fra loro, onde essere manlevata, tenuta indenne e/o comunque rimborsata di quanto essa fosse stata ritenuta tenuta a corrispondere ad RAGIONE_SOCIALE in relazione al trasporto ed alla perdita della merce di cui è giudizio. Si duole che entrambi i giudici di merito non abbiano data applicazione al principio della estensione automatica della domanda attorea al chiamato in causa da parte di uno dei convenuti.
2. Il ricorso non è fondato
2.1. Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice aspetto:
In primo luogo, perché, quando la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di c ui all’art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, perché parte ricorrente svolge censure di natura esclusivamente fattuale dirette ad una diversa valutazione degli elementi valorizzati dalla Corte di merito sulla questione della sussistenza di un rapporto subvettoriale tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, questione che è stata presa in
considerazione dalla corte, che ha escluso la sussistenza di detto rapporto con giudizio in fatto, insindacabile nella presente sede processuale.
2.2. Il secondo motivo, strettamente connesso con il primo, è inammissibile in quanto la società ricorrente, pur formalmente eccependo il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza sollecita un nuovo esame nel merito.
2.3. Il terzo motivo, strettamente connesso ai primi due, è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione agli stessi.
2.4. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
E’ inammissibile nella parte in cui la società ricorrente a fronte di quanto affermato dalla corte territoriale (secondo la quale la domanda della società RAGIONE_SOCIALE non è stata tempestivamente proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE) – si limita a dire di avere proposto la domanda già nella comparsa di costituzione, senza tuttavia trascriverne il contenuto, come invece richiesto dall’art. 366 , primo comma n. 6) c.p.c., la cui ratio sta nel fatto che occorre consentire alla Corte di poter controllare ex actis il tenore e la rilevanza della doglianza.
E’ i nfondato nella parte in cui la COGNOME invoca il principio (affermato ad es. da Cass. n. 1043/2019), per cui le domande si estendono automaticamente al terzo qualora la chiamata abbia lo scopo di ottenere la liberazione del convenuto individuando il terzo come unico vero responsabile.
Orbene, osserva la Corte che la presunzione, su cui si fonda detto principio (ossia il fatto che l’attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto), non opera:
-né nel caso in cui l ‘attore esclude espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 8411/2016);
-né nel caso di chiamata in garanzia (cioè nel caso in cui il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto corresponsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva), in quanto (Cass. n. 30601/2018) la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all’azione risarcitoria (salvo che l’attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato, quale coobbligato solidale, una nuova autonoma domanda di condanna).
Una ipotesi di chiamata in garanzia ricorre per l’appunto nel caso di specie, nel quale la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE chiamata, si è costituita, svolgendo domanda di manleva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE. D’altronde, tra vettore e sub v ettore non esiste alcun vincolo di solidarietà, con la conseguenza che i relativi rapporti, pur essendo confluiti in un unico processo, hanno mantenuto la propria individualità sostanziale. Ed è stato precisato (Cass. n. 5400/2013) che, diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.
In definitiva, non è configurabile la pretesa estensione automatica della domanda attorea di NOME anche alla società RAGIONE_SOCIALE : poiché dell’estensione della domanda al terzo si giova l’attore, non ha fondamento richiamare il principio per farne discendere l’ammissibilità della manleva richiesta dalla soc. RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, quanto alla società RAGIONE_SOCIALE, in euro 6000 per compensi, e, quanto alla società RAGIONE_SOCIALE, in euro 4000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023, nella camera di