Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Sig.ra NOME COGNOME NOME , nata in Sri Lanka il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
-Prefettura di RAGIONE_SOCIALE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata per legge in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
–RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata per legge in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-intimati-
Oggetto: opposizione a decreto di espulsione
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO -del 13 aprile 2023, depositata il 20 aprile 2023 e notificata il 21 aprile 2023, che si produce, con cui è respinto il ricorso in opposizione del decreto di espulsione n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal AVV_NOTAIO i n data 14 novembre 2022 e RAGIONE_SOCIALE‘o rdine del AVV_NOTAIO emesso in pari data; entrambi gli atti notificati alla ricorrente dalla Questura di RAGIONE_SOCIALE in data 14 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2 bis D.Lgs n. 286/98- e art. 8 CEDU -omessa valutazione dei vincoli familiari, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo: Violazione ex art. 360 comma V c.p.c. omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia), nella specie, il Giudice ha omesso di considerare che il coniuge ed i figli RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sono regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
4.1 i motivi sono connessi e possono essere valutati unitariamente. L’espulsione era stata adottata dal AVV_NOTAIO, per avere la straniera presentato con ritardo il permesso di soggiorno, ex art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998. Il ricorso è fondato, non avendo il giudicante tenuto in alcun conto i legami familiari RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che ha marito e figli regolarmente soggiornanti in Italia, in forza del permesso di soggiorno del marito. Orbene, i criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto RAGIONE_SOCIALEa effettività dei vincoli familiari RAGIONE_SOCIALE‘interessato, RAGIONE_SOCIALEa durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass., n. 14167/2023; Cass., n. 35653/2022; Cass., n. 1665/2019).
Per quanto esposto, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al
giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi suesposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l ‘ordinanza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione