Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6302/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ope legis.
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE n. 833/2023 depositata il 21/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME, proveniente dalla Nigeria, presentava ricorso al Giudice di pace di Varese proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.68 emesso dal locale AVV_NOTAIO in data 13 marzo 2023 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. B) del TUI (allegato al fascicolo di parte di primo grado).
Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 16 febbraio 2024, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto opposto.
Segnatamente il Giudice di pace ha così statuito «Con riferimento al diniego di protezione internazionale disposto dal AVV_NOTAIO Varese ed impugnato dinanzi al Tribunale di Milano va fatta applicazione del principio stabilito dalla Cassazione (cfr. -tra le altre -ordinanze nn. 12976/16, 14610/15, 14727/13) in base al quale al giudice RAGIONE_SOCIALE‘espulsione non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento che ha negato il permesso di soggiorno né è gli consentito di disapplicare l’atto amministrativo. Competerà pertanto al Tribunale decidere sulla legittimità di tale atto mentre sino a quanto non interverrà l’annullamento giudiziale, il decreto di espulsione adottato dal AVV_NOTAIO sulla base del diniego del permesso per protezione speciale del AVV_NOTAIO Varese del 28.11.2022 -deve ritenersi legittimo.
Quanto alla previsione di espulsione immediata del ricorrente, come precisato dalla Cassazione, non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti dal cittadino straniero solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo (Cass. Civ. sez. VI -1 ord. n. 15185 RAGIONE_SOCIALE‘il settembre 2012).
L’esecuzione coattiva mediante accompagnamento alla frontiera, infatti, è sottoposta all’ulteriore vaglio del giudice di pace che, in sede di convalida, deve valutare o meno i presupposti per
poter eseguire il provvedimento, vaglio ulteriore che esclude la violazione di alcun diritto del ricorrente e l’irrilevanza di tale parte del decreto rispetto alla validità RAGIONE_SOCIALE‘atto.»
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Varese e il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
-Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Prefettura, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso RAGIONE_SOCIALEe parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. 27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass. 24835/2017).
-Il primo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/115/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 TU Immigrazione. Il ricorrente, rammentato l’obbligo in capo all’autorità giudiziaria adita, di valutare, caso per caso, e di motivare, l’esistenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni per adottare la misura espulsiva, deduce che il Giudice di Pace ha omesso totalmente di valutare la situazione personale del ricorrente, illustrata nell’atto di opposizione, concernente la pendenza RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione speciale dinanzi al Tribunale, ai fini del giudizio di opposizione all’espulsione.
A tal fine deduce che il Giudice di pace non ha preso in considerazione: i) che è giunto in Italia dal 2016 ed ha acquisito la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana; ii) svolge attività lavorativa dal
2019 ed economicamente indipendente; iii) ha una stabile situazione abitativa con un connazionale; iv) non ha legami familiari con il Paese di origine; v) è incensurato e non ha procedimenti penali pendenti.
4. -Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 TU Immigrazione, come innovato ed integrato per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Giudice di Pace, verificato la sussistenza in capo al ricorrente di motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali RAGIONE_SOCIALEo Stato, che ne vietano l’espulsione, anche in ragione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare in Italia.
-Il terzo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e del procedimento in relazione all’articolo 132 c.p.c., all’articolo 118 disp. att. c.p.c., all’articolo 111 Cost., agli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto, la stessa, è affetta da error in procedendo , perché viziata da motivazione meramente apparente.
-I primi due motivi da trattare congiuntamente sono fondati e vanno accolti.
In tema di cause di inespellibilità, va rammentato che ove vengano rappresentati i motivi ostativi all’espulsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (TUI) ratione temporis vigente (prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 7 del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), indubbiamente vi è il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace (Cass. n. 26633/2023) posto che l’art. 19 del TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo l’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente ratione temporis.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15843/2023; Cass. n. 19815/2022; Cass. n. 15362/2015; Cass. n. 23957/2018) ha condivisibilmente affermato il principio, da ribadire anche in questa sede, secondo cui «in tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 -bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei vincoli familiari, RAGIONE_SOCIALEa durata del soggiorno, nonché RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di legami con il paese d’origine, si applica -con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE -anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 RAGIONE_SOCIALEa Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie» . La riconosciuta tutela del diritto anche alla sola vita privata, e non soltanto familiare, comporta la rilevanza in giudizio dei legami sociali, e non specificamente familiari, quali quelli dedotti dal ricorrente ed erroneamente trascurati, invece, dal giudice di merito.
Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto.
-In ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei primi due motivi, resta assorbito il terzo motivo.
-In conclusione, il primo ed il secondo motivo vanno accolti, assorbito il terzo. L’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Varese in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.
P.Q.M.
-Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Varese in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima