Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3048-2023 r.g. proposto da:
NOME, nato in Nigeria, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EMAIL, fax: NUMERO_TELEFONO, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Torino, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore ;
Prefetto RAGIONE_SOCIALEa provincia di AVV_NOTAIO;
-intimati – avverso del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO in data 21 giugno 2022, depositato e comunicato in data 24 giugno 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Entrato irregolarmente in Italia nel 2008, NOME, cittadino nigeriano, iniziava una relazione con una connazionale da cui nasceva un figlio nel 2009. Non avendo presentato impugnazione al rigetto RAGIONE_SOCIALEa propria domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, il 7 agosto 2020 il ricorrente iniziava il procedimento di emersione ex art. 103, c. 1, D.L. 34/2020, cd. ‘sanatoria 2020’, in qualità di dipendente di. RAGIONE_SOCIALE NOME, cittadino camerunense, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. F ermato ed identificato dalle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine il 5 maggio 2022 NOME riceveva la notifica del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di emersione cui seguiva quella di un decreto di espulsione del Prefetto di AVV_NOTAIO e di un contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino del Questore di AVV_NOTAIO.
Contro il decreto di espulsione, il ricorrente presentava ricorso al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO che lo respingeva con provvedimento del 21 giugno 2022, depositato e comunicato il 24 giugno 2022.
Avverso il predetto provvedimento NOME NOME NOME NOME NOME ora
ricorso per cassazione, articolato su due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, c.p.c., ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, D.P.R. 394/1999 (pp. 3 -5) ‘.
Con il secondo mezzo si denuncia ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3) e 4),
c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione (pp. 5 -7) ‘ .
1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, D.P.R. 394/1999, norma che prevede che, al rigetto di una domanda di titolo di soggiorno, debba seguire l’invito ad allontanarsi volontariamente dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con menzione RAGIONE_SOCIALE‘annuncio che ‘sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione di cui all’articolo 13 del testo unico’. Osserva il ricorrente che la disposizione in questione prevede che, se in ragione del diniego RAGIONE_SOCIALEa domanda -nel caso di specie di emersione, cui in caso di accoglimento segue l’emissione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro -lo straniero dovesse diventare irregolare sul territorio, tale irregolarità non possa essere immediatamente sanzionabile con l’espulsione, dovendo procedere l’Amministrazione in primo luogo ad un invito ad lasciare il territorio, con la concessione allo straniero di ‘un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato’: tale termine nulla avendo a che vedere con quello di cui all’art. 13, c. 5, T.U. Immigrazione che prevede la ‘concessione di un periodo per la partenza volontaria’, successivamente -e non anteriormente -all’espulsione, ‘ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione’.
1.2 Si evidenzia da parte del ricorrente che a pp. 2-3 del ricorso presentato avverso l’espulsione, si era denunciato che ‘l’Amministrazione resistente, contrariamente da quanto previsto dalla disposizione normativa dianzi citata, non concedeva alcun termine allo straniero ma decretava (contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto) l’espulsione dal territor io RAGIONE_SOCIALEo Stato e l’ordine di trattenimento presso il CRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE di Torino’. In relazione a tale argomento difensivo, tuttavia, il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi, non esistendo nel provvedimento impugnato alcuna decisione rispetto alla denunciata violazione di legge, essendosi limitato il Giudice di Pace a sostenere l’improponibilità in sede di impugnazione contro il decreto di espulsione RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione di un termine per la partenza
volontaria ex art. 13, c. 5, T.U. Immigrazione, ignorando il rilievo relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, d.P.R. 394/1999: il Giudice di prime cure sarebbe pertanto incorrso conseguentemente nel vizio di motivazione apparente, ovvero nel vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Si evidenzia da parte del ricorrente che, con il quarto motivo di ricorso in opposizione all’espulsione , aveva lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione (che richiama la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, CEDU), dal momento che, in sede di adozione del provvedimento di rimpatrio, l’Amministrazione non aveva valutava affatto i suoi legami familiari e sociali, nonché il lunghissimo soggiorno in Italia.
2.1 Ricorda il ricorrente che a p. 6 del ricorso avverso l’espulsione aveva sostenuto che ‘ È evidente che l’espulsione del ricorrente si pone in violazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa dianzi citata in quanto il ricorrente: i) è arrivato in Italia da oltre 14 anni; ii) ha un figlio nato in Italia e che vive e soggiorna nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato e iii) non ha più nessun legame famigliare nel Paese di origine ‘. In merito a tali argomenti difensivi, tuttavia, il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi, non esistendo nel provvedimento impugnato alcuna decisione in relazione alla violazione di legge dedotta: il Giudice di prime cure sarebbe incorso conseguentemente nel vizio di motivazione apparente, ovvero nel vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
2.4 I motivi di doglianza sono in realtà fondati.
2.4.1 Con deduzione sul punto autosufficiente il ricorrente ha infatti dimostrato di aver posto, in sede di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, le questioni sopra riportate in ordine alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, d.P.R. 394/1999, non ricevendo sulle doglianze così proposte alcuna risposta argomentativa da parte del Giudice del pace, così incorrendo quest’ultimo nella denunciata nullità del provvedimento impugnato per violazion e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cpc (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017).
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di AVV_NOTAIO che, in persona di diverso giudice, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023