Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32605 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 88/2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro p.t.; RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE , in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE;
-resistenti- avverso l’ordinanza adottata dal giudice di p ace di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 12.11.2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza pubblicata il 12.11.2024 il giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME, cittadino albanese, avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto l’11.9.2024, osservando che: ‘ In data 10.09.2024 la Questura di RAGIONE_SOCIALE emetteva decreto di rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente, provvedimento che non risulta né impugnato né annullato. Pertanto, a seguito di notifica del suindicato decreto di diniego, non ravvisandosi cause ostative all’espulsione rientranti tra i casi previsti dall’art. 19 del D.l gs. 286/98 , in data 11.09.2024, il cittadino straniero veniva munito di decreto di espulsione emesso dal Perfetto di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 2 lett. B del D.lgs. 286/98 che, novellato dal D L. n. 89 del 23.06.2011, recependo in toto la Direttiva del Consilio Europeo, prevede che l’espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, quando lo straniero ‘ … si è trattenuto nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE … ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato…’ . Dalla documentazione in atti è emersa l’insussistenza dei requisiti per il rimpatrio volontario, dallo stesso ricorrente rifiutato durante la compilazione RAGIONE_SOCIALE‘apposito ‘foglio notizie’ debitamente sottoscritto. Il provvedimento impugnato, pertanto, si configura come atto dovuto essendo venuti meno in capo al ricorrente i requisiti per la sua ulteriore permanenza sul Territorio Nazionale. In riferimento all’adozione del provvedim ento di espulsione contestualmente alla notifica del decreto di rifiuto del AVV_NOTAIO, si richiama la legge del 5 maggio 2023 n. 50 che, con l’abrogazione del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del D.P.R. 394/1999, ha soppresso il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione RAGIONE_SOCIALEa notifica allo straniero di rifiuto/revoca
del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea in materia di rimpatrio. In tale prospettiva, il AVV_NOTAIO deve necessariamente, all’atto RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto di diniego e previa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti, proporre al Prefetto l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione di cui all’art. 13 del Testo RAGIONE_SOCIALE. In merito, infine, al divieto di reingresso in Italia, si osserva che ai sen si RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 13 del D.lgs. 286/98 il divieto di reingresso non si applica nei confron ti RAGIONE_SOCIALEo straniero già espulso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29. Ne consegue che il ricorrente, qualora dimostri di essere in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare potrà fare nuovo ingresso sul Territorio Nazionale previo rilascio del relativo nulla osta a cura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e del visto rilasciato dalla competente autorità consolare, con conseguente cancellazione del decreto di espulsione e del divieto di rientro in Italia ‘ . Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza, con unico motivo . L’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota per partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 1 del D.P.R. 394/1999, assumendo che non era affatto vero che il AVV_NOTAIO, all’atto del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di rilascio del permesso di s oggiorno ‘deve necessariamente’ avviare la procedura per l’espulsione. Infatti, l’art. 12, comma 1, in questione dispone: ‘… Salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che,
sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione di cui all’articolo 13 del testo unico’ .
Prima RAGIONE_SOCIALEa novella intervenuta ad opera del D.L. 10.03.2023 n. 20, il secondo comma del predetto art. 12 prescriveva che il questore invitasse lo straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.
Ora, dato che il legislatore ha abrogato il comma 2, il ricorrente assume che interpretarlo nel senso che, in assenza del termine di cui al comma abrogato, la Questura sia legittimata a procedere direttamente con l’espulsione , sia palesemente illegittimo e contrario al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, ma anche illogico perché la soppressione da parte del legislatore del comma contenente il termine per la partenza volontaria non significa che all’atto del rigetto debba esser e disposta l’espulsione, come reso evidente dal fatto che il comma 1 del l’art. 12 inizia proprio con una clausola di salvezza ‘s alvo che non debba immediatamente disporsi l’espulsione’.
Peraltro, il ricorrente evidenzia che è stato da più parti ricordato che l’art. 1, P rotocollo 7 CEDU prescrive che uno straniero legalmente residente nel territorio di uno RAGIONE_SOCIALE non ne può essere espulso se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione.
Il ricorso è inammissibile.
In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, n el caso di richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella versione anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il diniego di protezione da parte del AVV_NOTAIO non può avere immediata attuazione attraverso l’accompagnamento coattivo alla frontiera per l’espulsione poiché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, solo alla scadenza
del termine per l’impugnazione sorge l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale (Cass., n. 16420/2025; n. 8378/2025; n. 9196/2025).
In effetti, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma di cui al D.L. 10.03.2023 n. 20- che ha abrogato, come detto, il secondo comma del predetto art. 12 D.P.R. 394/1999 a tenore del quale il questore invitava lo straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni- non si è mancato di osservare che , se è vero che l’art. 6, par. 1, direttiva 2008/115/CE prevede che gli Stati adottano una decisione di rimpatrio quando cessa la regolarità di soggiorno, l’abrogata norma regolamentare era conforme al successivo art. 7, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa stessa direttiva, secondo cui -di norma -gli Stati danno un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria.
Secondo tale orientamento ne deriverebbe, allora, un grave ostacolo all’esercizio del diritto di difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presuppost o. In questa prospettiva, è stata prospettata un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme del vigente sistema, nel senso che ogni provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero già regolarmente soggiornante, ma il cui titolo di soggiorno sia stato revocato, annullato o non rinnovato, non potrebbe essere adottata ed eseguita prima che gli sia fornita la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale. Al riguardo, è stato evidenziato che la riduzione del termine stabilito per la partenza volontaria -termine completamente eliminato dal novellatore del 2023 -può ammettersi, in base al ‘considerando 10’ proprio RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, solo in presenza di circostanze precise, che vanno provate caso per caso dall’amministrazione procedente, e non in
maniera automatica per tutte le persone che ricevano la notifica del diniego di una richiesta di permesso di soggiorno.
Nella specie, tuttavia, in disparte da quanto premesso, appare dirimente la circostanza che il rifiuto del permesso di soggiorno non è stato impugnato.
A ciò aggiungasi che, come precisato dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento che disponeva l’accompagnamento RAGIONE_SOCIALEo straniero alla frontiera, non sussistevano i presupposti per la concessione del termine per il rimpatrio volontario, in quanto il ricorrente aveva dichiarato che non intendeva ritornare nel proprio paese d’origine.
Al riguardo, appare tardiva e poco persuasiva la dichiarazione di senso opposto fatta dal ricorrente nel ricorso innanzi al giudice di pace, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale, se lo stesso avesse meglio conosciuto le norme sull’immigrazione, avrebbe invece lasciato volontariamente il territorio nazionale.
Ne consegue che la suddetta dichiarazione di non voler ritornare in Albania rende irrilevante la predetta questione sul termine da concedere allo straniero, attinto dal provvedimento d’espulsione e da quello successivo di accompagnamento alla frontiera, per esercitare il diritto di difesa, pur a seguito RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione del citato comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. n. 286/1999.
Infatti, in tal caso, non viene in rilievo il diritto RAGIONE_SOCIALE‘interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva RAGIONE_SOCIALE‘espulsione.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione rituale RAGIONE_SOCIALE‘ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE . La causa è esente dal doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile del 20 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME