Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 12455/2023
promosso da
NOME (cittadino RAGIONE_SOCIALEa Tunisia), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Val d’Aosta e Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
– intimati con atto di costituzione – avverso l ‘ordinanza del Giudice di pace di Aosta, depositata il 17/04/2023, nell’ambito del procedimento R.G. n. 55/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/01/2023 veniva emesso dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Val d’Aosta il decreto di espulsione di NOME, che veniva notificato in pari data.
Il cittadino straniero formalizzava domanda di protezione internazionale in data 17/01/2023.
La Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale rigettava la richiesta di asilo con provvedimento del 10/02/2023 e il NOME presentava ricorso contro tale decisione davanti al Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 19/01/2023, il cittadino straniero impugnava anche il decreto di espulsione , ma l’impugnazione veniva respinta con ordinanza del Giudice di pace di Aosta depositata il 17/04/2023.
Avverso tale pronuncia NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di ricorso.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione successivamente al decorso dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. solo al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il Giudice di pace ritenuto che il cittadino straniero avesse eluso i controlli di frontiera, mentre invece egli era stato fotosegnalato al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia , avvenuto nella data del 01/10/2022, indicata come data d’ingresso nell o stesso provvedimento di espulsione.
Prima di esaminare il motivo di impugnazione, occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero, la legittimazione a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità, spetta al Prefetto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 bis , comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, ma, per la Regione Valle d’Aosta, le funzioni prefettizie sono svolte dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione che, nella specie, risulta correttamente destinatario del ricorso per cassazione
Non esistendo, infatti, in tale regione a statuto speciale, la Prefettura, quale articolazione territoriale del RAGIONE_SOCIALE, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa
Regione esercita le funzioni prefettizie avvalendosi del personale e RAGIONE_SOCIALEe strutture regionali.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Com’è noto, questa Corte ha ritenuto che, n el giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica RAGIONE_SOCIALEa pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALEo Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l’espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, con la conseguenza che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l’insussistenza di una tale circostanza, l’espulsione non può essere confermata dal giudice (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31625 del 14/11/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20668 del 25/10/2005).
Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che, ai sensi del testo unico sull’immigrazione e sulla condizione giuridica RAGIONE_SOCIALEo straniero, approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato con sottrazione ai controlli di frontiera solo quando dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero in Italia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22625 del 27/09/2017; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28541 del 13/10/2023).
3.2. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge quanto segue: «parte resistente, in occasione RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 6 febbraio 2023, ha chiarito come i rilievi dattiloscopici riferibili al 1° ottobre 2022 sono svolti all’esclusivo fine di produrre il codice univoco di identificazione, non potendo essere equiparati a controllo documentale di frontiera … omissis… rilevato che la stessa parte ricorrente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe note in data 10 marzo 2023 ha dato atto che la Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di Torino, con provvedimento in data 10 febbraio 2023, ha rigettato la relativa domanda; rilevato altresì che – allo stato – non risulta documentato l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di tale rigetto avanti al Tribunale di
Torino (R.G. 4815/23- Giudice AVV_NOTAIO); ritenuto di condividere la prospettazione del Questore di ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, tenuto altresì conto del lasso di tempo trascorso tra il nuovo ingresso in Italia -1° agosto 2022 – e la formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda; rilevato altresì che il provvedimento del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE Valle d’Aosta sia stato motivato anche alla luce di precedenti penali del ricorrente, dallo stesso non contestati; ritenuto pertanto infondato il ricorso avverso il decreto di espulsione del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE Valle d’Aosta prot. 02/2023 … »
3.3. Il Giudice di pace ha, dunque, espressamente condiviso la tesi difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, ritenendo che i rilievi effettuati il 1° ottobre 2022 non potessero essere equiparati ai controlli di frontiera, aggiungendo più avanti che l’ ingresso in Italia del ricorrente è avvenuto il 1° agosto 2022 (e, dunque, non il 1° ottobre 2022), operando un accertamento in fatto che non è stato oggetto di specifica impugnazione.
Parte ricorrente, inoltre, non ha dedotto che i rilievi erano stati effettuati alla frontiera, ma ha solo affermato che essi erano intervenuti lo stesso giorno in cui il cittadino aveva fatto ingresso in Italia.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo rimaste le parti convenute intimate.
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa