Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11253/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI MODENA e MINISTERO DELL’INTERNO
– intimati
–
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Modena n. 34/2023 depositata il 20/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto del Prefetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Modena che disponeva la sua espulsione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.
Il Giudice di pace di Modena, dopo aver rilevato dai precedenti dattiloscopici che il migrante era entrato in Italia dalla frontiera di
di espulsione
Ud.21/12/2023 CC
Lampedusa in data 6 agosto 2022 privo di documenti, riteneva che questa circostanza configurasse l’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall’art. 13, comma 2, lett. a), T.U.I., poiché, non essendo Lampedusa un valico di frontiera esterno RAGIONE_SOCIALEo spazio Schengen, lo straniero era entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato privo di passaporto e visto Schengen e, quindi, illegalmente.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 20 marzo 2023, prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Modena e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che:
Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10 e 13 d. lgs. 286/98 e la conseguente manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti del migrante per erroneità dei suoi presupposti di fatto: il giudice di pace – in tesi -ha confuso il concetto di ingresso irregolare con quello di sottrazione ai controlli di frontiera, ipotesi esclusa dall’effettuazione del fotosegnalamento allo sbarco.
Infatti, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, se non viene effettuato alcun controllo sull’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità preposte, mentre nel caso di specie, essendo stati fatti un controllo e un fotosegnalamento a seguito di un’operazione di soccorso marittimo, l’espulsione non poteva essere adottata per questo specifico motivo.
Il motivo è fondato.
4.1 L’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa RAGIONE_SOCIALEo straniero, ex art. 13, comma 3, T.U.I., comporta che al suo interno sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l’espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile alla stregua del quale l’espellendo è in grado di apprestare le sue
difese dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione (Cass. 1828/2003); per questo motivo l’atto espulsivo deve ritenersi a carattere vincolato e resta escluso che il giudice possa e debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. 9088/2003).
Pertanto, nel giudizio di cui agli artt. 13, comma 8, T.U.I. e 18 d. lgs. 150/2011, avente ad oggetto la verifica RAGIONE_SOCIALEa pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALEo Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l’espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d’indagine è costituita dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l’insussistenza, di una tale circostanza, l’espulsione non può essere confermata dal giudice (Cass. 210/2005, Cass. 30648/2022).
4.2 Nel caso di specie il provvedimento impugnato registra espressamente che ‘ dai precedenti dattiloscopici risulta che egli è entrato nel territorio italiano dalla frontiera di Lampedusa in data 06.08.22 risultando privo di documenti ‘.
Ora, ai sensi del testo unico sull’immigrazione e sulla condizione giuridica RAGIONE_SOCIALEo straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero in Italia, non si versa più – salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati – nell’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall’art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema RAGIONE_SOCIALEa mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante
ai fini RAGIONE_SOCIALEa diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 4777/2022, Cass. 5124/2022, Cass. 19868/2018, Cass. 22625/2017, Cass. 20668/2005).
La pacifica effettuazione del controllo di frontiera, al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia e tramite l’effettuazione dei rilievi dattiloscopici, e la conseguente inesistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto confliggevano, all’evidenza, con la conferma del l’espulsione. 4.3 Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all’espulsione, ove accerti l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contestata all’interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. 24271/2008).
Rimaneva così precluso al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere RAGIONE_SOCIALEa diversa situazione p revista dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I..
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di Modena, il quale, nel procedere a nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Modena in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 21 dicembre 2023.