Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6566/2024 R.G. proposto da
:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Ministero degli Interni,
-intimato- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME SIENA n. 1345/2023 depositata il 02/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ordinanza del 25.9.2023 il Giudice di Pace di Siena respingeva il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Siena notificato in data 18.3.2023.
Osservava, per gli aspetti che qui rilevano, che il ricorrente aveva affermato di essere coniugato con cittadina italiana e di essere entrato in Italia con regolare visto per motivi di famiglia.
Rilevava che, secondo quanto sostenuto dalla Prefettura in sede di comparsa di risposta la coniuge del ricorrente, NOME COGNOME, escussa dal personale della stazione dei carabinieri di Campagnatico aveva dichiarato di non aver mai convissuto stabilmente con l’espellendo e di aver interrotto dal dicembre 2021 i rapporti con lo stesso, sicché lo stesso non rientrava fra i soggetti di cui all’art 19, secondo comma del TUI.
Avverso tale provvedimento COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 8 D.L. vo 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., art.24 Cost., art.6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ricorrente deduce l’errata qualificazione giuridica dell’atto impugnato e dei suoi effetti da parte del Giudice di prime cure, nonché la violazione del diritto di difesa ad un equo processo.
Afferma, inoltre, che il Giudice di Pace dinanzi al quale è stato impugnato il decreto di espulsione ha il potere dovere di verificare se l’operato della PA è corretto e quindi se sussistono o meno le
condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno ed i presupposti per l’adozione dell’espulsione stessa .
Evidenzia che nel caso di specie il primo Giudice ha assecondato l’automatismo espulsivo della PA, nonostante il ricorrente avesse rilevato di essere entrato regolarmente sul territorio nazionale, senza che la PA operasse altri accertamenti sul diritto dello straniero a rimanere in Italia.
Inoltre il sig. NOME COGNOME aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale per motivi religiosi, avendo lo stesso sposato una cittadina italiana di religione non musulmana contravvenendo ai precetti della religione sua e della sua famiglia di origine e disobbedendo al dovere di contrarre matrimonio con la sposa impostagli.
Rileva col presente gravame, il ricorrente, che stante il respingimento di tale domanda da parte della Commissione, oggi è pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale che ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con conseguente rilascio da parte della Questura di Grosseto di relativo permesso di soggiorno che rende regolare la posizione amministrativa del ricorrente medesimo.
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente rilevato che in merito alla disposta sospensione da parte del Tribunale di Firenze adito dall’odierno ricorrente per il riconoscimento dello status di rifugiato, questa Corte ha ripetutamente affermato che se lo straniero, dopo essere stato raggiunto dalla notifica del decreto di espulsione, presenti domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento di espulsione non ha
alcun obbligo di sospendere il relativo giudizio ex art. 295 c.p.c., “poichè l’accertamento in ordine all’esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato, come nel caso di richiesta del riconoscimento dello “status” di rifugiato politico, non si pone in nesso di pregiudizialità con l’opposizione all’espulsione” (così Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018,; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018,; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016,; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14610 del 13/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20886 del 08/10/2010, ; Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007).
In merito alla dedotta inespellibilità per violazione del diritto alla vita familiare il giudice di pace ha svolto accertamento di fatto in relazione alla mancanza radicale del requisito della convivenza così da escludere l’applicabilità dell’art. 19 invocato.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma 19.12.2024
La Presidente (NOME COGNOME)