Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13402/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ope legis
– resistenti – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE in R.G. n. 11969/2022 depositata il 31/1/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 27 gennaio 2022, rigettava l’opposizione presentata da NOME avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE in data 9 marzo 2022.
di espulsione
Ud.21/12/2023 CC
Osservava, in particolare, che la domanda di protezione internazionale presentata dal NOME era stata respinta sia dalla commissione territoriale che in sede giudiziale.
Riteneva, inoltre, di non poter considerare le condizioni addotte dal ricorrente con riferimento alla sua unità familiare, poiché il decreto di espulsione è un atto vincolato che deve essere emesso nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 13, comma 2, T.U.I., mentre eventuali valutazioni relative alla sua integrazione sociale, alle possibilità ed attività di lavoro RAGIONE_SOCIALEo straniero attengono al procedimento di concessione e/o rinnovo del titolo di soggiorno.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione avverso tale ordinanza, articolando due motivi di censura.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Considerato che:
3. Il secondo motivo di ricorso -da cui è opportuno prendere le mosse in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida -denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 d. lgs. 150/2011, 13, comma 2, lett. a), e 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis , in relazione agli artt. 8 C.E.D.U. e 117 Cost.: il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE -in tesi di parte ricorrente -ha erroneamente circoscritto la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 C.E.D.U. alla sola fase di presentazione di una richiesta di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, malgrado la giurisprudenza di legittimità ritenga che tale norma abbia carattere vincolante anche nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di espulsione, quando, come nel caso di specie, sia dedotta una consolidata dimensione sociale RAGIONE_SOCIALEo straniero nel paese di accoglienza.
Il motivo è fondato.
Il giudice di merito ha ritenuto che in sede di opposizione all’ espulsione non fosse possibile effettuare valutazioni in ordine all’integrazione sociale e all’attività lavorativa svolta dallo straniero e, più in generale, alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis , in quanto un simile apprezzamento rimane riservato al procedimento di concessione o rinnovo del permesso di soggiorno e non può essere svolto al fine di esaminare la legittimità del decreto di espulsione, che costituisce un atto vincolato da emettere ogni qual volta ricorrano le ipotesi previste dall’art. 13, comma 2, d. lgs. 286/1998. Queste considerazioni non sono affatto coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, che, invece, ha ritenuto che il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 abbia valenza di norma protettiva di carattere generale, cosicché anche nel giudizio di opposizione all’espulsione, in ogni caso, il giudice di pace deve fare riferimento a tale norma (Cass. 22508/2023, Cass. 14167/2023, Cass. 35653/2022).
Nel caso di specie il giudice di pace, perciò, doveva verificare tenendo conto del contenuto RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile ratione temporis -se l’allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato il rischio di una violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l’effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine.
In particolare il giudice di pace, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘allegazione del rischio che l’espulsione provocasse una violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata (dato che l’opponente aveva rappresentato di essere stato titolare di permesso di soggiorno per quattro anni, di aver svolto durante tutto l’arco RAGIONE_SOCIALEa sua permanenza in Italia regolare attività lavorativa, di aver condotto regolarmente in locazione un’abitazione ov e ha vissuto durante la permanenza nel paese
ospitante e di non avere più alcun legame affettivo, familiare, sociale e culturale con il paese di origine), doveva compiere una valutazione che avesse riguardo al criterio RAGIONE_SOCIALE‘effettivo inserimento sociale in Italia.
Infatti, in materia di espulsione del cittadino straniero, deve essere riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, in ossequio al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione sull’opposizione all’espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 8724/2023, Cass. 19815/2022).
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, il quale, nel procedere a nuovo