Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 435/2024 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE VICENZA, MINISTERO DELL’INTERNO
-intimati- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME VICENZA nel proc.to n. 179/2023 depositata il 22/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Vicenza, con ordinanza pubblicata il 26/4/2023, ha respinto il ricorso del cittadino marocchino NOME COGNOME avverso il decreto n. 123/2022 del Prefetto di Vicenza, notificato il 2/9/2022, di espulsione del medesimo, ex art.13 comma 2 lett.b) TUI, per essersi lo straniero (con precedenti penali per vari reati) trattenuto sul territorio nazionale in violazione dell’art.1 comma 3 l.68/2007, e il successivo provvedimento n. 148/2022, notificato il 22/10/2022, di trattenimento (essendo necessario acquisire un documento valido per l’espatrio e procedere ad accertamenti supplementari sull’identità/nazionalità), emesso dal Questore di Vicenza.
In particolare, il giudice di pace, in punto di illegittimità dell’atto -presupposto, ha rilevato che il Prefetto di Vicenza non aveva contestato l’ingresso avvenuto, per quanto dichiarato dallo stesso straniero, nel 1985, ma il fatto che il medesimo aveva continuato ininterrottamente a permanere in Italia senza attivarsi al fine di osservare « gli obblighi sanciti dall’art.13, comma 2, lett.b TUI », operanti anche per lui.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 23/5/2023, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 19/12/23, affidato a unico motivo, nei confronti di Prefettura VicenzaMinistero dell’Interno (che non svolge difese) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che, all’esito dell’adunanza del 6/3/24, con ordinanza n. 11090/2024, in relazione allo stesso Boudza, nei ricorsi riuniti, vertenti su convalida del trattenimento disposto dal questore di Torino il 22/10/22 in esecuzione del decreto del Prefetto di Vicenza di espulsione del 2/9/22 (il primo dei due decreti espulsivi che lo hanno interessato), su riesame relativo e su prima proroga del trattenimento, si sono accolti i ricorsi per vizio di motivazione, per essersi il giudice di Pace limitato a mero richiamo alle motivazioni della Questura, senza
alcuna disamina delle difese del ricorrente, e violazione di legge (quanto al riesame, ritenuto dal giudice inammissibile in mancanza di nuovi elementi), con cassazione senza rinvio essendo ormai decorsi i termini di legge per il trattenimento.
Nel presente giudizio, avente ad oggetto la convalida del decreto espulsivo del 2 settembre 2022, il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione al principio di irretroattività della legge (art. 11, Disposizioni sulla legge in generale) e agli artt. 10, Cost., 13, D. Lgs. 286/98, 1, L. 68/07 -inesigibilità di un onere introdotto nel 2007 in relazione all’ingresso in Italia risalente al 1985 (Cass., n. 18404/23)
Il decreto di espulsione veniva adottato perché « il cittadino straniero si è trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione dell’art. 1, c. 3 della L. 68/2007 »(doc.1).
Il testo di tale norma recita, al comma 2: « Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno », mentre il successivo comma stabilisce che « In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del citato testo unico ».
Si afferma, in ricorso, essere pertanto innegabile che la contestazione mossa al ricorrente afferisse al momento dell’ingresso in Italia, non a quello della successiva permanenza. Il Prefetto di Vicenza motivava infatti il decreto di espulsione in virtù dell’asserita violazione dell’obbligo di dichiarazione di presenza in occasione dell’ingresso in Italia, sebbene tale obbligo sia stato introdotto il 2 giugno 2007, ossia 22 anni dopo l’ingresso del ricorrente in Italia, risalente al 1 gennaio 1985.
3. La censura è infondata.
Il provvedimento di espulsione n. 123/2022 del 2/9/22 è così motivato, per quanto si evince dall’ordinanza del giudice di pace di Vicenza che lo ha ritrascritto nel corpo del provvedimento: « il cittadino straniero si è trattenuto nel territorio nazionale in violazione dell’art. 1, comma, 3 l.68/2007 (art.13 co.2 lett.b) TUI e successive modifiche), il cittadino … ha a suo carico precedenti condanne: per lesioni…,resistenza…, molestia…, armi… non sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno…è stato richiesto il Nulla osta all’espulsione considerato che la presente decisione è stata adottata a seguito di una valutazione sulla presenza irregolare del cittadino straniero nel territorio nazionale …dato atto che non era possibile eseguire l’espulsione così come decretata dal Prefetto di Vicenza perché è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità/nazionalità ed è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio, dispone il trattenimento dello straniero presso il CPR di Torino –INDIRIZZO per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera dopo avere considerato che…esiste il concreto rischio di fuga … » .
Si è altresì rilevato che lo straniero non aveva fornito un documento valido per l’espatrio, garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, non aveva la disponibilità di un alloggio stabile e non precario, oltre ad avere riportato condanne penali per lesioni, molestie, armi.
Il giudice di pace ha quindi osservato che, al momento dell’adozione del decreto espulsivo (settembre 2022), risultava che il ricorrente viveva in Italia dal 1985, come dallo stesso dichiarato, senza permesso di soggiorno, passaporto o altro titolo equipollente che ne potesse legittimare la permanenza e che quindi ciò che si era contestato non era l’ingresso in Italia, avvenuto nel 1985 (per come dichiarato dallo stesso straniero), quanto il fatto di avere
continuato a permanere ininterrottamente in Italia senza attivarsi al fine di osservare gli obblighi sanciti dall’art. 13, comma 2, lett.b) del TUI.
Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia colto la ragione fondante il provvedimento espulsivo, rappresentata dal non avere lo straniero osservato le prescrizioni di cui alla l.68/2007 sulla dichiarazione di presenza dello straniero al momento dell’ingresso. Il comma 1 del cit. art. 1 dispone che per l’ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi; aggiunge il comma 2 che al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorit à di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalit à stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Ma come correttamente motivato dal giudice di pace il provvedimento del settembre 2022 è giustificato dall’essersi lo straniero trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato, ex art.13 lett.b) TUI, senza permesso di soggiorno, in violazione dell’art.1, co.3, l.68/2007 e senza passaporto.
Ora, la corretta valutazione della contestazione posta a base del provvedimento espulsivo deve fondarsi sulla descrizione dei fatti occorrendo verificarne la rispondenza allle fattispecie espulsive non sulla base del mero richiamo delle norme.
Risulta esplicitato nello stralcio del provvedimento espulsivo riprodotto nell’ordinanza del giudice pace (il provvedimento di espulsione è stato anche prodotto dalla parte ricorrente a sostegno della sua illegittimità) che esso si fonda sull’irregolare soggiorno (« si è trattenuto » afferma il provvedimento) e sulla pericolosità sociale. Il riferimento alla l. n. 68 del 2007 non qualifica l’ipotesi espulsiva ma concorre a definire i fatti contestati.
Questa Corte (Cass. 7612/2011; Cass. 7192/2012; Cass. 700/2018), peraltro, ha rilevato che « l’esonero dal visto d’ingresso per i soggiorni di breve durata, previsto per il cittadino argentino dall’art. 1, comma 2, all.II del Regolamento CE n. 539 del 2001, non determina il correlativo esonero dall’obbligo di richiedere il tempestivo rilascio del permesso di soggiorno come previsto dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, prima dell’entrata in vigore della legge 28 maggio 2007, n. 68. Solo con l’art. 1 di questa legge, è stato infatti statuito per i soggiorni di breve durata (tre mesi) per ragioni di turismo, studio ed affari, l’esonero dall’obbligo di richiedere il titolo di soggiorno, sostituendo tale obbligo con quello regolato dal D.M. 26 luglio 2007, di dichiarare la presenza all’Autorità di frontiera od al Questore all’atto d’ingresso, o, se con provenienza dall’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, e sanzionando l’inosservanza con l’espulsione ai sensi dell’art. 13, secondo comma del T.U. n. 286 del 1998 »(nella specie questa Corte ha accolto il ricorso e dichiarato la legittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino argentino per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso, non essendo applicabile ” ratione temporis ” la nuova normativa). La norma in questione trova, di conseguenza, applicazione solo ove la situazione di irregolarità riguardi soggiorni di breve durata, regolandone i requisiti di legittimità, ma non può riguardare le espulsioni fondate sulla mancanza reiterata di un titolo di soggiorno causa espulsiva, ben antecedente all’entrata in vigore della l. n. 68 del 2007.
Nel precedente n. 18404/2023 (invocato dal ricorrente), questa Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione esclusivamente ad una
ritenuta omissione della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent’anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l’obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente.
Ma nel presente giudizio l’espulsione è motivata in relazione alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del T.U.I (d.lgs. n. 286 del 1998), ritenuta integrata non per il solo fatto di non avere presentato la dichiarazione di presenza prescritto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 2007, ma per un insieme di elementi che dimostravano la permanenza irregolare nel territorio dello Stato.
Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.