Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25206/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI COSENZA.
-intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE COGNOME di COSENZA n. 4157/2023 depositata il 07/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. –NOME COGNOME proveniente dal Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di Cosenza proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.73693 emesso dal locale Prefetto in data 10 luglio 2023 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del TUI.
Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 9 ottobre 2023, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto sul rilievo che in data 25 agosto 2023 la Commissione territoriale aveva respinto la domanda reiterata di protezione internazionale.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza. Ha depositato memoria tardiva.
Il Prefetto della Provincia di Cosenza ed il Ministero dell’Interno sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il primo motivo denuncia la violazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 2, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, nonchè degli artt. 24 e 3 Cost. e nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione dello stesso nell’unica lingua dal predetto compresa (mandingo del Gambia) e per erroneità, illegittimità, inconferenza e carenza di appropriata doverosa motivazione in ordine alla lingua di traduzione indicata dal giudice di pace e omesso esame di fatti decisivi, deduce di essere analfabeta.
3. -Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 n.3 e 5 in relazione alla violazione e mancata applicazione dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 25/2008 ed omesso esame di fatti decisivi, in quanto il procedimento di richiesta di protezione internazionale non si era ancora validamente concluso e di conseguenza il ricorrente non è presente illegalmente sul territorio italiano.
Il ricorrente si duole che il Giudice di pace, pur avendo dato atto della pendenza del procedimento avviato in via reiterata per
conseguire la protezione internazionale, lo abbia ritenuto concluso con il provvedimento in data 25 agosto 2023 di rigetto della Commissione territoriale, senza considerare la pendenza dei termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale.
Il ricorrente riferisce che il Tribunale di Catania con decreto del 09.11.2023 aveva poi sospeso il provvedimento della Commissione.
4. -Il terzo motivo denuncia la violazione art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c., erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 19 c. 1.1. d. lgs 286/98; Violazione art. 7, 18 -19 e art. 34 -35 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea; Violazione art. 8 CEDU; Motivazione solo apparente e omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente espone di avere dedotto di essere in Italia da oltre dieci anni e di avere lavorato anche in maniera irregolare e sfruttato.
5. -In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione introdotta con il secondo motivo, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 9936/2014; Cass. n. 363/2019).
6. -Il secondo motivo va accolto.
Questa Corte ha già affermato, in tema di opposizione a decreto espulsivo, che «Al riguardo, occorre ribadire il principio per cui è vietata l’espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione
nazionale, stante l’identità della situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato (Cass., n. 33039/21). Tale principio applicabile è certo anche al caso della pendenza della predetta domanda, in attesa di decisione, come nella fattispecie.» (Cass. n.24604/2024 in motivazione). Il Giudice di pace ha errato in quanto non ha applicato detto principio e l’ordinanza va cassata con rinvio.
-Restano assorbiti gli altri motivi.
-In conclusione, il secondo motivo va accolto, assorbiti gli altri. L’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Cosenza in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Cosenza in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima