Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25206/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, come da procura speciale in atti.
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI COSENZA.
-intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di COSENZA n. 4157/2023 depositata il 07/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. –NOME, proveniente dal Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di Cosenza proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.NUMERO_DOCUMENTO emesso dal locale Prefetto in data 10 luglio 2023 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. B) del TUI.
Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 9 ottobre 2023, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto sul rilievo che in data 25 agosto 2023 la Commissione territoriale aveva respinto la domanda reiterata di protezione internazionale.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza. Ha depositato memoria tardiva.
Il Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Cosenza ed il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il primo motivo denuncia la violazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 2, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, nonchè degli artt. 24 e 3 Cost. e nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione RAGIONE_SOCIALEo stesso nell’unica lingua dal predetto compresa (mandingo del Gambia) e per erroneità, illegittimità, inconferenza e carenza di appropriata doverosa motivazione in ordine alla lingua di traduzione indicata dal giudice di pace e omesso esame di fatti decisivi, deduce di essere analfabeta.
3. -Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n.3 e 5 in relazione alla violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 25/2008 ed omesso esame di fatti decisivi, in quanto il procedimento di richiesta di protezione internazionale non si era ancora validamente concluso e di conseguenza il ricorrente non è presente illegalmente sul territorio italiano.
Il ricorrente si duole che il Giudice di pace, pur avendo dato atto RAGIONE_SOCIALEa pendenza del procedimento avviato in via reiterata per
conseguire la protezione internazionale, lo abbia ritenuto concluso con il provvedimento in data 25 agosto 2023 di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale, senza considerare la pendenza dei termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale.
Il ricorrente riferisce che il Tribunale di Catania con decreto del 09.11.2023 aveva poi sospeso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione.
4. -Il terzo motivo denuncia la violazione art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c., erronea o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di diritto di cui all’art. 19 c. 1.1. d. lgs 286/98; Violazione art. 7, 18 -19 e art. 34 -35 Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘unione europea; Violazione art. 8 CEDU; Motivazione solo apparente e omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente espone di avere dedotto di essere in Italia da oltre dieci anni e di avere lavorato anche in maniera irregolare e sfruttato.
5. -In applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione introdotta con il secondo motivo, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 9936/2014; Cass. n. 363/2019).
6. -Il secondo motivo va accolto.
Questa Corte ha già affermato, in tema di opposizione a decreto espulsivo, che «Al riguardo, occorre ribadire il principio per cui è vietata l’espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale RAGIONE_SOCIALEa Commissione
nazionale, stante l’identità RAGIONE_SOCIALEa situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato (Cass., n. 33039/21). Tale principio applicabile è certo anche al caso RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa predetta domanda, in attesa di decisione, come nella fattispecie.» (Cass. n.24604/2024 in motivazione). Il Giudice di pace ha errato in quanto non ha applicato detto principio e l’ordinanza va cassata con rinvio.
-Restano assorbiti gli altri motivi.
-In conclusione, il secondo motivo va accolto, assorbiti gli altri. L’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Cosenza in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Cosenza in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima