Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29962 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 121/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO PolicastroINDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
PREFETTO della PROVINCIA di NAPOLI
– intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli n. 9721/2020 depositata in data 11/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, cittadino della Mauritania, presentava ricorso al Giudice di pace di Napoli avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 25 gennaio 2020.
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 10 novembre 2021, rigettava il ricorso, ritenendo che il decreto opposto risultasse adeguatamente motivato e contenesse le indicazioni previste dalla legge.
espulsione
Ud.15/09/2023 CC
Rappresentava, inoltre, la propria impossibilità ad esaminare le motivazioni poste a base del provvedimento del Questore di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o di diniego di rinnovo dello stesso, perché un simile sindacato spettava unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituiva antecedente logico della statuizione sul decreto di espulsione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando tre motivi di doglianza.
L’intimato Prefetto della Provincia di Napoli non ha svolto difese .
Considerato che:
3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 13 d. lgs. 286/1998 e 18 d. lgs. 150/2011: il Giudice di pace -spiega il ricorrente – ha confuso le condizioni dell’azione, in punto di soggetti e causa petendi , non considerando che il ricorso in opposizione era stato correttamente presentato avverso l’espulsione amministrativa disposta dal Prefetto, quale organo a ciò deputato ai sensi dell’art. 18 T.U.I., al fine di contestare non le modalità esecutive dell’espulsione, ma l’espulsione in sé stessa.
Il Giudice di pace aveva l’obbligo di valutare la correttezza dell’opposizione presentata, verificando la rispondenza della decisione prefettizia alle norme imperative in materia e la legittimità del decreto espulsivo rispetto alla fattispecie contestata d all’amministrazione, la quale aveva negato la regolarità della presenza del ricorrente in Italia malgrado il procedimento relativo alla domanda di asilo fosse ancora pendente.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 327 cod. proc. civ. e 19, comma 4, d. lgs. 150/2011: la pendenza del ricorso per cassazione avverso la statuizione di rigetto della domanda di protezione internazionale emessa dalla Corte d’appello imponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
fino alla fine del contenzioso giudiziario, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 19 d. lgs. 150/2011, applicabile ratione temporis , trattandosi di domanda di protezione presentata in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. 13/2017.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano ambedue fondati.
4.1 La stessa giurisprudenza di cui il giudice di merito ha inteso fare applicazione (Cass., Sez. U., 22217/2006) precisa che il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Giudice di pace di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.