Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20230/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA NELL’ESERCIZIO ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE, QUESTORE DI AOSTA
-intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE AOSTA n. 369/2023 depositata il 29/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, cittadina albanese, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento pronunciato dal Giudice di Pace di Aosta in data 29.5.2023, di rigetto dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso a proprio carico dal Presidente della Regione Valle d’Aosta, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, in data 17 maggio 2023, e del correlato provvedimento del Questore di Aosta in data 17 maggio 2023 portante ordine di consegna del passaporto e di presentazione presso l’ufficio immigrazione della Questura di Aosta
NOME COGNOME, residente in Italia dal 11.DATA_NASCITA.1999 (inizialmente in Bruzolo poi, dal 20.11.2013, in Saint Vincent), è convivente stabilmente in Saint Vincent con un cittadino italiano, NOME COGNOME; è madre di NOME COGNOME -la quale è nata a Como il DATA_NASCITA ed è cittadina italiana con autonoma situazione abitativa e lavorativa-; è proprietaria dell’immobile in cui risiede in Saint Vincent. La ricorrente non aveva rinnovato il permesso di soggiorno nel termine di giorni sessanta dall’intervenuta scadenza e per questo era stata destinataria del provvedimento di espulsione in data 17.5.2023 e del correlato provvedimento esecutivo in pari data. Il ricorso tempestivamente proposto dalla cittadina straniera era stato respinto dal Giudice di Pace di Aosta sulla base della seguente motivazione, che si riporta testualmente: ‘ritenuto non applicabile alla fattispecie di cui è causa l’art. 13 c. 2 bis d.lgs 286/98 in quanto presupponente l’esercizio del diritto al ricongiungimento famigliare ovvero del famigliare ricongiunto, del tutta estraneo al caso di specie; ritenuto pertanto che le argomentazioni fatte valere dalla ricorrente, concernenti la sua risalente residenza in Italia, l(a) proprietà di un immobile e l’asserita possibilità di sostenersi economicamente mediante l’apporto di soggetto formalmente con lei convivente, non siano idonee ad elidere il preciso dettato normativa rettamente adottato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta in quanto, aderendo alla tesi della signora COGNOME, il soggetto già titolare di un permesso di soggiorno potrebbe determinarsi o non chiederne il rinnovo nei termini di legge, senza che d(a) tale omissione posso derivarne provvedimento di espulsione, con sostanziale implicit(a) “regolarizzazione” di soggetti stranieri, pur in assenza a all’osservanza delle prescrizioni di legge’.
Avverso il provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi:
(Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione dell’art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. n.286 del 1998: il giudice ha erroneamente ritenuto inapplicabile la disposizione in mancanza di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
(Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione art. 19, comma 1.1 art. 5 c. 6 D lgs 286/98 e dell’ art. 8 CEDU”: Le norme richiamate, correttamente interpretate in combinato disposto, comportano il divieto di espulsione se questa leda il diritto tutelato dall’art. 8 CEDU al rispetto alla vita privata e familiare in presenza, come nel caso di specie, di legami familiari, radicamento e inserimento sociale nel territorio.
(Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omesso esame dei fatti decisivi prospettati e non esaminati, concernenti la natura e l’effettività dei vincoli familiari, dell’inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale, in quanto erroneamente ritenuti non rilevanti.
Non si è costituita per la PA resistente, che non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è contestata la circostanza secondo cui la ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno, non ha provveduto a chiederne il rinnovo nel termine di sessanta giorni dalla sua scadenza: è questo in sostanza l’unico profilo di fatto valorizzato dal Giudice di Pace per la decisione di rigetto del ricorso proposto contro il provvedimento di espulsione subito da COGNOME, previa affermazione di irrilevanza della situazione di vita della ricorrente non vertendosi in un’ipotesi di esercizio del diritto al ricongiungimento famigliare disciplinata dall’art.13 c. 2 bis d.lgs 286/98 (la norma recita: ‘ Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine ‘).
I motivi di ricorso proposti, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.
E’ prima di tutto non pertinente la sottolineatura operata dal Giudice di Pace di Aosta in ordine al fatto che non si verta in una delle specifiche ipotesi regolata dall’art.13
cit. perché, non tiene conto: della necessità di coordinamento della stessa con l’art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui ‘ 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza; 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ‘; della disposizione dell’art.5 co 6, d. ls. N.268/98, secondo il quale ‘ Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ‘ (la sottolineatura è di chi scrive); dell’art.19 co 2 l.cit., secondo il quale ‘ Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: … c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana ‘, coerente con il disposto dell’art.13 cit. e anch’esso da coordinare con il contenuto normativo dell’art.8 CEDU cit. (anche dopo l’eliminazione dal comma 1.1 dell’art.19, con vigenza dal 10.3.2023, della disposizione secondo cui ‘… Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare … ‘, è rimasta infatti la necessità di coordinamento con il disposto dell’art.8 CEDU, anche alla luce dell’art.5 co 6 cit., oltre che della Carta Costituzionale).
Tutte queste disposizioni danno indicazioni significative sull’importanza da attribuire alla situazione familiare e di vita e alle relazioni affettive dello straniero in Italia, a prescindere dalla posizione di soggetto formalmente richiedente o suscettibile di ricongiungimento familiare e dalla sussistenza dei presupposti a tal fine necessari.
Si richiama sul punto l’orientamento interpretativo di questa Corte, consolidato -cfr. Cass. a SSUU n.24413/2021- e reiterato, di recente, nell’ordinanza 35684/2023 -che valorizza anche la convivenza di fatto-, nella cui motivazione (coerente e condivisibile anche dopo l’intervento normativo che ha eliminato la parte del comma 1.1 dell’art.19 cit. come sopra riportata) si legge quanto segue: ‘ In materia di
espulsione, … l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 13, comma 2, bis d. lgs. n. 286/1998 – che contiene un richiamo al profilo ‘della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato’, oltre alla ‘durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine’ -‘, deve essere effettuata ‘anche al cittadino straniero, il quale, ancorché non si trovi nelle condizioni per richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, abbia legami familiari nel territorio nazionale, secondo un ampliamento della nozione del diritto all’unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU e fatto propria dalla Consulta con la sentenza n. 202 del 2013 (Cass. 2395/2018; Cass. 781/2019; conf. Cass. 1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020). Il ‘diritto vivente’ ha, quindi, individuato il profilo dei legami familiari come elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo del permesso di soggiorno di poter comunque permanere nel territorio nazionale con un permesso rilasciato a norma dell’art. 28 lett. b) D.P.R. 394 del 1999 (che riguarda gli stranieri ‘che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’art. 19 comma 2° lett. c) del testo unico’). In particolare, è stato evidenziato da questa Corte (Cass. n. 781/2019; conf. Cass. n. 11955/2020) che ‘In tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni ecc. ) oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale,
ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine’. Questa Corte, nell’interpretazione dell’art. 13 comma 2 bis d. lgs. n. 286/1998, ha, dunque, ritenuto come elemento imprescindibile, integrante causa ostativa all’espulsione, quello dei «legami familiari», ritenendo gli altri criteri indicati nell’ultima parte del comma 2 bis non rilevanti autonomamente, ma meramente integrativi, nel senso che possono venire in rilievo solo se lo straniero abbia «legami familiari nel territorio dello Stato»’; ‘il diritto di cui all’art. 8 CEDU ‘alla vita privata e familiare’ non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell’ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui) ‘; la norma unionale tutela non soltanto le relazioni familiari, ‘ ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». 3.3. L’interpretazione della nuova disciplina e del ‘radicamento familiare’ deve essere declinata secondo le coordinate ermeneutiche e le specificazioni indicate dalla Corte di Strasburgo. Solo la Corte EDU, infatti, è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere (Cass. 8400/2023), sicché acquista particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 – Causa COGNOME contro Italia) e cioè che l’art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell’identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di ‘vita privata’ ai sensi dell’art. 8 citato ‘; ‘… sempre in base alle coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di Strasburgo, non rileva, quanto all’accertamento del requisito del ‘vincolo familiare’, la circostanza che il cittadino straniero non sia unito in matrimonio alla donna che allega essere la sua compagna. In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986 § 56, Serie A n. 112), la nozione di ‘famiglia’ di cui all’art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri ‘legami familiari’ di fatto, in cui le parti convivono fuori dal
matrimonio (è stato finanche ritenuto nelle cause COGNOME e altri c. Paesi Bassi, del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C, e COGNOME e altri c. Grecia, Grande Camera, ric. n. 29381/09 32684/09, che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza) ‘ -cfr., nello stesso senso, anche alla luce della modifica richiamata dell’art.19 cit., Cass. n.20641/2023; cfr. anche Cass. n.16583/2024 e Cass. n.15843/2023-
La correttezza in diritto delle valutazioni del Giudice di Pace in ordine alla ritenuta legittimità del decreto di espulsione di COGNOME deve essere verificata alla luce delle disposizioni normative e delle considerazioni interpretative sopra richiamate, ed appare evidente che il rigetto del ricorso contro il provvedimento prefettizio è stato operato attraverso una lettura riduttiva e inappropriata della normativa di riferimento e senza tenere in alcun conto le seguenti circostanze di fatto incontestate: -durata ultraventennale del soggiorno in Italia di NOME COGNOME; integrazione sul territorio nazionale, in particolare presso il Comune di Saint Vincent ove la ricorrente risiede da oltre dieci anni, ove ha acquistato casa e ove convive stabilmente more-uxorio con un compagno di vita, NOME COGNOME, di cittadinanza italiana che la supporta economicamente senza difficoltà; -residenza in Italia della figlia maggiorenne della ricorrente, pur non convivente, cittadina italiana; -iscrizione all’ufficio per l’impiego.
Il presupposto sulla cui base il Giudice di Pace ha ritenuto superflua ogni verifica ulteriore in relazione alle circostanze evidenziate, tempestivamente e argomentatamente allegate dalla ricorrente, è errato, perché consiste nella ritenuta insuperabilità del dato, pure esso incontestato, del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, di cui COGNOME era titolare, nel termine di legge.
L’ordinanza del Giudice di Pace di Aosta deve pertanto essere cassata, con rinvio degli atti allo stesso ufficio perché, con diversa composizione, verifichi se vi siano i presupposti giustificanti l’esclusione della possibilità di espellere COGNOME dal territorio nazionale, per la natura e l’effettività dei suoi vincoli familiari e per il suo radicamento sul territorio e nel contesto sociale in relazione alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.
Il Giudice del rinvio disciplinerà all’esito del giudizio le spese processuali, anche per la fase di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi di ricorso proposti e cassa il provvedimento impugnato del 29.5.2023, e rinvia al Giudice di Pace di Aosta in diversa persona anche per le spese processuali del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 11/10/2024.